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Direttiva 2011/8

Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011 , che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce una restrizione specifica e temporanea all’uso del BPA nei biberon per lattanti in policarbonato, modificando l’allegato della direttiva 2002/72/CE. La misura è adottata alla luce delle incertezze scientifiche sugli effetti dell’esposizione dei bambini al BPA e si fonda sul principio di precauzione, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 15 febbraio 2011 e applicare il divieto secondo scadenze differenziate per fabbricazione, immissione sul mercato e importazione.

Limitazione temporanea dell’impiego del bisfenolo A (BPA) nella fabbricazione di biberon per lattanti in policarbonato, mediante modifica della direttiva 2002/72/CE sui materiali plastici a contatto con alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con focus specifico sul monomero 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (bisfenolo A, BPA) e sui biberon per lattanti in policarbonato. Riguarda gli Stati membri, che devono recepire e applicare il divieto; le misure incidono su fabbricazione, immissione sul mercato e importazione nell’Unione di materiali e oggetti non conformi. L’esclusione pratica è data dagli altri impieghi del BPA non oggetto della restrizione introdotta dalla direttiva, che colpisce espressamente i biberon per lattanti in policarbonato.

Restrizioni d’impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica

La direttiva 2011/8/UE della Commissione interviene sulla disciplina dei materiali plastici a contatto con alimenti per limitare l’uso del bisfenolo A (BPA) nei biberon per lattanti in policarbonato. La misura nasce in un contesto di incertezza scientifica sugli effetti dell’esposizione dei bambini al BPA e richiama espressamente il principio di precauzione, con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

Contesto scientifico e motivazione della misura

La Commissione richiama i pareri scientifici dell’EFSA e le misure di salvaguardia adottate da Danimarca e Francia. I considerando evidenziano che il BPA è impiegato come monomero nel policarbonato e che i biberon di tale materiale possono costituire una fonte di esposizione per i lattanti, soprattutto in presenza di riscaldamento o di utilizzo in determinate condizioni.

La direttiva sottolinea che:

  • l’EFSA, nel parere del 23 settembre 2010, non ha ravvisato nuovi studi tali da imporre una revisione della TDI vigente pari a 0,05 mg/kg di peso corporeo al giorno;
  • permangono tuttavia aree di incertezza, in particolare su modifiche biochimiche nel cervello, effetti immunomodulatori e maggiore suscettibilità ai tumori del seno;
  • tali effetti risultano potenzialmente più rilevanti per organismi in fase di sviluppo, come i lattanti.

Ambito della restrizione

La misura non elimina in via generale il BPA dal mercato, ma introduce un divieto mirato per i biberon per lattanti in policarbonato. I considerando evidenziano che sul mercato dell’UE esistono materiali alternativi, come il vetro e altre plastiche, idonei alla fabbricazione di biberon e soggetti comunque alle ordinarie prescrizioni di sicurezza per i materiali a contatto con gli alimenti.

Modifica della direttiva 2002/72/CE

L’articolo 1 modifica l’allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE, alla voce n. 13480 relativa al monomero 2,2-Bis(4-idrossifenil)propano. La nuova formulazione prevede:

  • SML(T) = 0,6 mg/kg;
  • divieto di impiego per la fabbricazione di biberon per lattanti in policarbonato.

Il richiamo alla direttiva 2006/141/CE serve a definire la nozione di "lattanti".

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva, in quanto atto vincolante quanto al risultato, richiede agli Stati membri di adottare le misure nazionali necessarie entro il 15 febbraio 2011. Le misure di recepimento devono essere comunicate alla Commissione e contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Termine di applicazione e divieti operativi

L’articolo 2, paragrafo 2, fissa un calendario preciso per l’attuazione del divieto:

  • dal 1 marzo 2011: divieto di fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica non conformi;
  • dal 1 giugno 2011: divieto di immissione sul mercato e di importazione nell’Unione di tali materiali e oggetti non conformi.

Tali scadenze mirano a consentire la sostituzione dei prodotti contenenti BPA e a limitare l’impatto economico della misura, considerato contenuto dalla Commissione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1 febbraio 2011 ed è rivolta agli Stati membri. La sua applicazione è espressamente qualificata come temporanea e collegata alla necessità di ulteriori dati scientifici per chiarire la rilevanza tossicologica di alcuni effetti osservati del BPA.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore dei materiali a contatto con alimenti, la direttiva implica un’attenzione immediata alla conformità dei biberon per lattanti in policarbonato. In pratica, i fabbricanti e gli importatori devono adeguare i processi produttivi e di approvvigionamento per evitare, nelle rispettive scadenze, la produzione, l’immissione sul mercato e l’importazione di prodotti non conformi.

Disposizioni principali

Modifica della disciplina sui monomeri autorizzati

L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE, la voce n. 13480 relativa al monomero 2,2-Bis(4-idrossifenil)propano. La nuova formulazione conferma un SML(T) pari a 0,6 mg/kg, ma aggiunge il divieto di impiego per la fabbricazione di biberon per lattanti in policarbonato. Il richiamo ai "lattanti" rinvia alla definizione della direttiva 2006/141/CE.

Termine di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 15 febbraio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo di comunicazione immediata alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Date di applicazione del divieto

L’articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri debbano applicare le disposizioni in modo da vietare: a partire dal 1 marzo 2011 la fabbricazione; a partire dal 1 giugno 2011 l’immissione sul mercato e l’importazione nell’Unione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi alla direttiva.

Obblighi di comunicazione verso la Commissione

L’articolo 2, paragrafo 3, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della direttiva il 1 febbraio 2011. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con gli alimentitutela della saluteprotezione dei consumatoriprecauzione normativa

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