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direttiva

Direttiva 2011/2

Direttiva 2011/2/UE della Commissione, del 7 gennaio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il miclobutanil come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per inserire il miclobutanil nell'elenco delle sostanze attive iscritte nell'allegato I, dopo una nuova valutazione positiva nell'ambito della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008. Contestualmente sopprime dalla decisione 2008/934/CE la riga relativa alla non iscrizione del miclobutanil. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 30 novembre 2011, la data di applicazione al 1 dicembre 2011 e disciplina il riesame delle autorizzazioni esistenti, imponendo specifiche verifiche e ulteriori informazioni sui residui.

Integrazione del miclobutanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva autorizzabile e soppressione della sua precedente non iscrizione nella decisione 2008/934/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti sulla disciplina nazionale delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti miclobutanil. Riguarda sia la trasposizione formale delle modifiche alla direttiva 91/414/CEE e alla decisione 2008/934/CE, sia la revisione delle autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Sono interessati in particolare i titolari delle autorizzazioni e, per le informazioni di conferma sui residui, il richiedente; la sostanza può essere autorizzata solo come fungicida. La direttiva contiene inoltre condizioni specifiche legate alla valutazione del rischio e ai residui, applicabili nell'ambito del riesame nazionale delle autorizzazioni.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per il miclobutanil

La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il miclobutanil nell'allegato I tra le sostanze attive autorizzabili. La scelta discende da una nuova valutazione positiva svolta nell'ambito della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008, dopo che la precedente decisione 2008/934/CE ne aveva disposto la non iscrizione.

Presupposti e contesto della decisione

La Commissione richiama il programma di lavoro relativo alla terza fase di valutazione delle sostanze attive e rileva che il notificante iniziale ha ripresentato domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Il Belgio, designato Stato membro relatore, ha esaminato i dati aggiuntivi; la relazione supplementare, le osservazioni degli Stati membri e la conclusione dell'EFSA sono confluite nel rapporto di riesame approvato il 23 novembre 2010. Dall'esame complessivo è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti miclobutanil soddisfano, in generale, i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli usi valutati.

Iscrizione nell'allegato I e condizioni di iscrizione

Il miclobutanil viene aggiunto alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con la specificazione che può essere autorizzato solo come fungicida. La voce inserita indica:

  • numero di identificazione 324;
  • CAS 88671-89-0 e CIPAC 442;
  • denominazione IUPAC (RS)-2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile;
  • purezza minima pari a 925 g/kg;
  • limite per l'impurezza 1-metilpirrolidine-2-one pari a 1 g/kg nel materiale tecnico.

L'iscrizione decorre dal 1 giugno 2011 e ha scadenza il 31 maggio 2021. La Commissione precisa che l'iscrizione può essere accompagnata da condizioni, in particolare sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.

Condizioni specifiche, sicurezza e residui

Nella parte B della voce relativa al miclobutanil gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, incluse le appendici I e II. In sede di valutazione complessiva, deve essere posta particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso, le condizioni di utilizzo devono imporre dispositivi di protezione individuale adeguati e misure di attenuazione dei rischi.

La direttiva richiede inoltre informazioni di conferma sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei periodi vegetativi successivi, nonché dati che confermino che le informazioni già disponibili coprono tutti gli elementi della definizione di residuo. Tali informazioni devono essere fornite alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni necessarie di attuazione e applicarle dal 1 dicembre 2011. Devono inoltre trasmettere senza ritardo alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o essere corredate di tale rinvio al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti miclobutanil. In tale verifica devono controllare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per il miclobutanil, fatta eccezione per la parte B della voce relativa alla sostanza attiva, nonché la disponibilità di un dossier conforme all'allegato II e l'accesso del titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva.

Per i prodotti autorizzati contenenti miclobutanil come unica sostanza attiva, o come una delle sostanze attive già iscritte nell'allegato I entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un dossier conforme all'allegato III. In esito a tale riesame, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015; per i prodotti con più sostanze attive, il termine può essere successivo se così previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Effetti sistematici

La direttiva elimina la precedente non iscrizione del miclobutanil contenuta nella decisione 2008/934/CE e consente agli Stati membri di rilasciare o mantenere autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, purché siano rispettate le condizioni fissate dalla direttiva 91/414/CEE e dalla nuova voce dell'allegato I. Per gli operatori del settore, il punto centrale è la necessità di verificare la conformità del dossier, la gestione dei residui e le condizioni d'impiego, oltre a monitorare le scadenze di recepimento e di riesame delle autorizzazioni.

Disposizioni principali

Iscrizione del miclobutanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Nell'allegato è inserita una nuova voce per il miclobutanil (n. 324; CAS 88671-89-0; CIPAC 442; denominazione IUPAC (RS)-2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile) con purezza minima ≥ 925 g/kg, con impurezza 1-metilpirrolidine-2-one non superiore a 1 g/kg nel materiale tecnico. L'iscrizione entra in vigore il 1 giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.

Soppressione della non iscrizione nella decisione 2008/934/CE

L'articolo 2 sopprime la riga relativa al miclobutanil nell'allegato della decisione 2008/934/CE, eliminando la precedente previsione di non iscrizione e di revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Termine di recepimento e applicazione nazionale

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1 dicembre 2011. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti miclobutanil. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per il miclobutanil, esclusa la parte B della voce relativa alla sostanza, nonché l'esistenza di un dossier conforme all'allegato II e l'accesso del titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Deroga per il riesame completo dei prodotti autorizzati

L'articolo 4, paragrafo 2, prevede che i prodotti autorizzati contenenti miclobutanil come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I entro il 31 maggio 2011 siano riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce miclobutanil. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 maggio 2015; per i prodotti con più sostanze attive, il termine può essere successivo se previsto dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze.

Condizioni specifiche e ulteriori informazioni sui residui

Nell'allegato, parte B, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e prevedere, se del caso, dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, gli Stati membri interessati devono esigere informazioni di conferma sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi e informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui comprendono tutti gli elementi della definizione di residuo; tali informazioni devono essere presentate alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1 giugno 2011. L'articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareautorizzazioni amministrativeagricolturasostanze attive

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