Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2011/3

Direttiva 2011/3/UE della Commissione, del 17 gennaio 2011 , recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 2008/128/CE per aggiornare i requisiti di purezza del colorante alimentare E 160d, il licopene, alla luce delle valutazioni EFSA e dell'evoluzione delle modalità di produzione. Vengono introdotte e disciplinate espressamente le tre origini del licopene: sintesi chimica, estrazione da pomodori rossi e ottenimento da Blakeslea trispora. La disciplina aggiorna anche i limiti di solventi residui, metalli pesanti e altri parametri di purezza, con l'obiettivo di garantire la sicurezza d'uso negli alimenti. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° settembre 2011.

Modifica delle specifiche di purezza per l'additivo colorante alimentare E 160d (licopene) nella direttiva 2008/128/CE, includendo nuove origini e aggiornando i limiti di purezza e residui.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirne le modifiche nell'ordinamento interno. L'intervento riguarda le specifiche di purezza degli additivi coloranti per uso alimentare, in particolare il licopene E 160d utilizzato nei prodotti alimentari ai sensi della direttiva 94/36/CE e del quadro del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'ambito materiale concerne le specifiche tecniche e di sicurezza dell'additivo, con particolare riferimento alle diverse origini del licopene e ai relativi solventi residui e metalli pesanti.

Modifica delle specifiche di purezza per il licopene E 160d

La direttiva interviene sulla direttiva 2008/128/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare. L'obiettivo è aggiornare la disciplina del licopene E 160d alla luce del quadro del regolamento (CE) n. 1333/2008 e delle valutazioni scientifiche dell'EFSA, in modo da garantire che le diverse forme di licopene autorizzate presentino specifiche coerenti con condizioni d'uso sicure.

Contesto e ratio dell'intervento

La Commissione richiama il fatto che le specifiche degli additivi alimentari dovranno essere adottate secondo il meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 1331/2008 quando gli additivi saranno inclusi negli elenchi previsti dal regolamento (CE) n. 1333/2008. Poiché tali elenchi non sono ancora stati redatti, si rende necessario modificare la direttiva 2008/128/CE per assicurare continuità e coerenza normativa. I considerando evidenziano inoltre che l'EFSA ha valutato la sicurezza del licopene di qualsiasi origine e che occorre tener conto delle specifiche del Codex Alimentarius e del JECFA.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l'allegato I della direttiva 2008/128/CE, sostituendo la voce relativa a E 160 D licopene. La nuova disciplina distingue tre origini del colorante:

  • licopene sintetico;
  • licopene ottenuto da pomodori rossi;
  • licopene ottenuto da Blakeslea trispora.

Per ciascuna origine sono ridefiniti definizione, caratteristiche chimiche, criteri di identificazione, tenore minimo e parametri di purezza. La direttiva disciplina anche l'uso di solventi e i limiti per residui e contaminanti.

Licopene sintetico

Il licopene sintetico viene definito come una miscela di isomeri geometrici dei licopeni prodotta mediante condensazione di Wittig di intermedi sintetici. La composizione deve essere prevalentemente costituita da licopene tutto trans e 5-cis-licopene, con preparati commerciali formulati come sospensioni in oli commestibili o come polveri idrodispersibili o idrosolubili.

Sono previsti, tra l'altro:

  • contenuto di licopeni totali non inferiore al 96%, di cui licopene tutto trans non inferiore al 70%;
  • perdita all'essiccamento non superiore allo 0,5%;
  • apo-12'-licopenale non superiore allo 0,15%;
  • ossido di trifenilfosfina non superiore allo 0,01%;
  • solventi residui: metanolo non oltre 200 mg/kg; esano e propan-2-olo non oltre 10 mg/kg ciascuno; diclorometano non oltre 10 mg/kg solo nei preparati commerciali;
  • piombo non oltre 1 mg/kg.

Licopene estratto da pomodori rossi

Per il licopene da pomodori rossi viene confermata la natura di estratto ottenuto mediante solvente da pomodori rossi (Lycopersicon esculentum L.) con successiva eliminazione del solvente. La direttiva specifica i soli solventi utilizzabili:

  • biossido di carbonio;
  • acetato di etile;
  • acetone;
  • propan-2-olo;
  • metanolo;
  • etanolo;
  • esano.

Il testo aggiorna altresì i parametri di purezza e contaminazione:

  • contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore al 5%;
  • solventi residui complessivi non oltre 50 mg/kg per singolo solvente o in combinazione;
  • ceneri solfatate non oltre l'1%;
  • mercurio non oltre 1 mg/kg;
  • cadmio non oltre 1 mg/kg;
  • arsenico non oltre 3 mg/kg;
  • piombo non oltre 2 mg/kg.

Il considerando segnala che il diclorometano non è più utilizzato per l'estrazione dal pomodoro rosso e che il riferimento generico ai metalli pesanti non è più appropriato, da cui l'aggiornamento dei limiti specifici.

Licopene ottenuto da Blakeslea trispora

La direttiva disciplina anche il licopene estratto dalla biomassa fungina di Blakeslea trispora e purificato per cristallizzazione e filtrazione. Gli unici solventi ammessi nella fabbricazione sono isopropanolo e acetato di isobutile; anche in questo caso i preparati commerciali possono essere formulati come sospensioni in oli commestibili o polveri idrodispersibili o idrosolubili.

I requisiti principali prevedono:

  • contenuto di licopeni totali non inferiore al 95%;
  • contenuto di licopene tutto trans non inferiore al 90% di tutte le sostanze coloranti;
  • perdita all'essiccamento non superiore allo 0,5%;
  • altri carotenoidi non oltre il 5%;
  • propan-2-olo non oltre lo 0,1%;
  • acetato di isobutile non oltre l'1,0%;
  • diclorometano non oltre 10 mg/kg solo nei preparati commerciali;
  • ceneri solfatate non oltre lo 0,3%;
  • piombo non oltre 1 mg/kg.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede la trasposizione nazionale entro il 1° settembre 2011. Gli Stati devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione del testo adottato. È inoltre richiesto che, in sede di pubblicazione ufficiale, le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva o ne siano corredate.

Entrata in vigore e portata temporale

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La portata temporale è dunque immediata sul piano europeo, mentre gli effetti nell'ordinamento nazionale dipendono dal recepimento entro il termine fissato.

Profili di rilievo pratico

Per gli operatori del settore alimentare e per i professionisti che assistono imprese e importatori, la direttiva è rilevante perché ridefinisce le specifiche tecniche del licopene impiegabile come colorante alimentare. In concreto, incidono soprattutto:

  • la distinzione tra le diverse origini del prodotto;
  • i limiti di purezza e di contaminanti;
  • l'ammissibilità di specifici solventi e residui;
  • la necessità di verificare la conformità delle formulazioni commerciali ai nuovi parametri.

La modifica ha natura tecnica ma rilevanza sostanziale, poiché collega la conformità dell'additivo ai risultati delle valutazioni di sicurezza e alle condizioni di impiego considerate sicure a livello europeo.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I della direttiva 2008/128/CE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 2008/128/CE secondo l'allegato della direttiva, sostituendo integralmente la voce relativa all'E 160 D licopene con una disciplina articolata per tre diverse origini del colorante.

Nuove specifiche per il licopene sintetico

Sono introdotti definizione, denominazioni, formula chimica, tenore minimo, caratteristiche identificative e criteri di purezza per il licopene sintetico. Sono previsti limiti per perdita all'essiccamento, apo-12'-licopenale, ossido di trifenilfosfina, solventi residui e piombo; i preparati commerciali destinati agli alimenti possono essere formulati come sospensioni in oli commestibili o come polveri idrodispersibili o idrosolubili.

Specifiche aggiornate per il licopene estratto da pomodori rossi

Per il licopene ottenuto mediante estrazione da pomodori rossi vengono aggiornati i solventi consentiti, escludendo il diclorometano dall'elenco dei solventi di estrazione e confermando biossido di carbonio, acetato di etile, acetone, propan-2-olo, metanolo, etanolo ed esano. Sono inoltre fissati limiti per solventi residui, ceneri solfatate e metalli pesanti, con abbassamento del limite del piombo a 2 mg/kg e indicazione di limiti specifici per mercurio, cadmio e arsenico.

Specifiche per il licopene ottenuto da Blakeslea trispora

La direttiva disciplina il licopene ottenuto da Blakeslea trispora, definendone origine, modalità di purificazione, solventi impiegabili nella fabbricazione e forme commerciali. Sono fissati requisiti minimi di tenore, criteri di identificazione e purezza, inclusi limiti per altri carotenoidi, solventi residui, ceneri solfatate e piombo.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° settembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e segnalare, al momento della pubblicazione ufficiale, il riferimento alla direttiva. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarinormazione tecnicaetichettatura e composizione degli alimenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.