Direttiva 2011/5
Direttiva 2011/5/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva imexazol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/5/UE inserisce l’imexazol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che lo contengono, ma entro limiti molto precisi di uso e di valutazione del rischio. Contestualmente sopprime la precedente voce di non iscrizione nell’allegato della decisione 2008/934/CE. La direttiva impone agli Stati membri di adeguare il proprio ordinamento entro il 30 novembre 2011 e di applicare le nuove disposizioni dal 1º dicembre 2011, oltre a riesaminare le autorizzazioni esistenti e a verificare l’accesso ai fascicoli conformi agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione dell’imexazol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e modifica della decisione 2008/934/CE per consentire l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, con condizioni e verifiche specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle autorità competenti per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari e ai titolari di autorizzazioni di prodotti contenenti imexazol. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli usi autorizzabili come fungicida per la confettatura del seme di barbabietole da zucchero in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Restano esclusi, in base alla voce dell’allegato I, gli altri impieghi non previsti; la valutazione deve inoltre tenere conto delle condizioni specifiche di sicurezza e dei rischi indicati nella parte B.
Direttiva 2011/5/UE: iscrizione dell’imexazol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere l’imexazol tra le sostanze attive autorizzabili. L’atto segue una precedente fase di non iscrizione e tiene conto della riesamina tecnica effettuata a livello UE, con conclusione favorevole subordinata a specifiche condizioni e a ulteriori conferme su alcuni profili di rischio.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il programma di lavoro relativo alla valutazione delle sostanze attive e il fatto che l’imexazol era inizialmente compreso tra le sostanze oggetto di valutazione. Dopo la rinuncia del richiedente a sostenere l’iscrizione nella precedente procedura, la sostanza era confluita nell’elenco delle sostanze da non iscrivere della decisione 2008/934/CE. Successivamente, il notificante ha presentato una nuova domanda di procedura accelerata ai sensi del regolamento (CE) n. 33/2008, con esito positivo della valutazione da parte della Finlandia, dell’EFSA e della Commissione.
Esito della valutazione scientifica
Dagli esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti imexazol possono, in generale, soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in relazione agli impieghi esaminati. L’iscrizione nell’allegato I consente quindi, in linea di principio, il rilascio di autorizzazioni nazionali, ma solo entro il perimetro delle condizioni fissate nell’allegato della direttiva.
Modifiche normative apportate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. L’articolo 2 elimina la voce sull’imexazol dall’allegato della decisione 2008/934/CE, così superando il precedente regime di non iscrizione.
Ambito dell’iscrizione e uso autorizzato
L’allegato inserisce la sostanza con il numero 318, identificandola come imexazol, CAS 10004-44-1, CIPAC 528, denominazione IUPAC 5-metilisossazolo-3-ol (o 5-metil-1,2-ossazol-3-ol), purezza minima ≥ 985 g/kg. L’iscrizione decorre dal 1º giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.
L’uso autorizzabile è ristretto a:
- fungicida per la confettatura del seme di barbabietole da zucchero;
- trattamento effettuato in strutture specializzate nel trattamento delle sementi.
Condizioni di valutazione e cautele specifiche
La parte B dell’allegato impone che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, si tenga conto del rapporto di riesame dell’imexazol e delle sue appendici finali.
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- sicurezza degli operatori e dei lavoratori, con misure di protezione da includere nelle condizioni di autorizzazione ove necessario;
- rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori, con misure di attenuazione dei rischi da prevedere nelle condizioni di impiego ove necessario.
È inoltre richiesto che gli Stati membri interessati domandino informazioni di conferma sulla natura dei residui nelle piante sarchiate e sul rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori. Il richiedente deve trasmettere tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Obblighi per gli Stati membri e riesame delle autorizzazioni
L’articolo 3 impone il recepimento entro il 30 novembre 2011, con applicazione dal 1º dicembre 2011. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza.
Ai fini dell’adeguamento sostanziale, l’articolo 4 prevede che gli Stati membri, se necessario, modifichino o revocino entro il 1º dicembre 2011 le autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti imexazol. In tale sede devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per l’imexazol, esclusa la parte B della voce;
- la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II o comunque l’accesso a tale fascicolo, ai sensi dell’articolo 13.
Per i prodotti contenenti imexazol come unica sostanza attiva, o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Dopo tale valutazione, gli Stati membri devono modificare o revocare l’autorizzazione, se necessario, entro il 31 maggio 2015; per i prodotti a più sostanze attive, vale il termine posteriore eventualmente fissato nelle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Termine di trasposizione e decorrenza
La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011. Il termine di trasposizione è il 30 novembre 2011, mentre le misure nazionali devono applicarsi dal 1º dicembre 2011. Si tratta quindi di una direttiva di armonizzazione tecnica con obblighi di risultato, che lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento ma impone tempistiche e controlli vincolanti.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’imexazol nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Nell’allegato è aggiunta la voce n. 318 relativa a imexazol, con purezza minima ≥ 985 g/kg, entrata in vigore dell’iscrizione il 1º giugno 2011 e scadenza il 31 maggio 2021.
Modifica della decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la voce relativa all’imexazol dall’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo e una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2011. È previsto l’obbligo di un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento o al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri, se necessario, a modificare o revocare entro il 1º dicembre 2011 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti imexazol. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per l’imexazol, esclusa la parte B della voce, e verificare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13.
Riesame dei prodotti con imexazol e termini più lunghi
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti imexazol come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011: tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa all’imexazol. A seguito della valutazione, gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni, se necessario, entro il 31 maggio 2015, oppure, per i prodotti con più sostanze attive, entro il termine posteriore eventualmente previsto nelle rispettive direttive di iscrizione.
Entrata in vigore
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011.
Condizioni specifiche della sostanza attiva
Nell’allegato I, parte A, l’uso autorizzabile è limitato al fungicida per la confettatura del seme di barbabietole da zucchero in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. La parte B impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e al rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori, prevedendo misure di protezione o di attenuazione dei rischi ove necessario.
Informazioni di conferma
La parte B dell’allegato richiede che gli Stati membri interessati domandino informazioni di conferma sulla natura dei residui nelle piante sarchiate e sul rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori, e che il richiedente le trasmetta alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
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