Direttiva 2011/6
Direttiva 2011/6/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/6/UE modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il buprofezin nell’allegato I, dopo una nuova valutazione favorevole basata su dati integrativi presentati dal richiedente. L’iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, ma solo per gli impieghi esaminati e secondo condizioni specifiche di uso e di mitigazione del rischio. La direttiva impone inoltre ulteriori informazioni di conferma su alcuni profili della valutazione del rischio per i consumatori.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva buprofezin nell'allegato I, consentendo l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono alle condizioni stabilite.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari della direttiva e riguarda la disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva buprofezin. L’iscrizione riguarda gli impieghi valutati nel rapporto di riesame e consente autorizzazioni nazionali solo per usi conformi alle condizioni fissate nell’allegato; sono previste specifiche attenzioni per operatori e lavoratori, consumatori, colture in serra e organismi acquatici. La direttiva richiede recepimento entro il 31 luglio 2011 e si applica a decorrere dal 1° febbraio 2011 per l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Direttiva 2011/6/UE: iscrizione del buprofezin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel quadro del programma di valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE. Dopo una nuova domanda presentata dal richiedente a seguito della precedente decisione di non iscrizione, la Commissione conclude che i dati supplementari consentono di superare le criticità iniziali, in particolare sul profilo dell’esposizione dei consumatori.
Finalità e contesto della modifica
La misura mira a consentire, negli Stati membri, l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti buprofezin, purché rispettino i requisiti della direttiva 91/414/CEE e le condizioni specifiche fissate nell’allegato della direttiva di modifica. Il ragionamento della Commissione si fonda sulle valutazioni del Regno Unito quale Stato membro relatore, sulle conclusioni dell’EFSA del 21 maggio 2010 e sul rapporto di riesame concluso il 23 novembre 2010.
Esiti della valutazione scientifica
La direttiva evidenzia che le nuove informazioni presentate dal richiedente hanno reso possibile una valutazione dell’esposizione dei consumatori precedentemente non affidabile per mancanza di dati adeguati sulla definizione del residuo. Secondo le informazioni disponibili, il rischio per i consumatori è considerato accettabile e non emergono altre questioni scientifiche aperte.
Iscrizione nell’allegato I e condizioni sostanziali
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo il buprofezin come sostanza attiva iscritta. L’iscrizione è accompagnata da dati identificativi precisi: numero CAS 953030-84-7, numero CIPAC 681, denominazione IUPAC (Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one, purezza minima ≥ 985 g/kg.
La tabella dell’allegato prevede:
- entrata in vigore dell’iscrizione: 1° febbraio 2011;
- scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2021;
- usi autorizzabili: solo come insetticida e acaricida.
Prescrizioni specifiche per la valutazione e l’autorizzazione nazionale
Nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, gli Stati membri devono tenere conto del rapporto di riesame sul buprofezin, comprese le appendici I e II nella versione definitiva adottata il 23 novembre 2010. La direttiva richiede particolare attenzione a:
- sicurezza degli operatori e dei lavoratori, con eventuale obbligo di dispositivi di protezione individuale;
- esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del buprofezin (anilina) nei prodotti alimentari trasformati;
- adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra;
- rischio per gli organismi acquatici, con eventuali misure di attenuazione del rischio.
Informazioni di conferma richieste
La Commissione subordina l’iscrizione anche alla presentazione di ulteriori informazioni di conferma sui fattori di trasformazione e di conversione rilevanti per la valutazione del rischio per i consumatori. Gli Stati membri interessati devono assicurare che il richiedente trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 31 luglio 2011 e di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali, corredato da una tavola di concordanza. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva al 1° febbraio 2011. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione del buprofezin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’allegato della direttiva. Nella tabella è inserita la voce n. 325 relativa al buprofezin, con numero CAS 953030-84-7, numero CIPAC 681 e denominazione IUPAC (Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one.
Condizioni di iscrizione e usi autorizzabili
L’iscrizione prevede una purezza minima di ≥ 985 g/kg, entrata in vigore dal 1° febbraio 2011 e scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2021. In parte A dell’allegato è stabilito che possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.
Criteri di valutazione e attenzione specifica degli Stati membri
In parte B si impone di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle appendici I e II adottate definitivamente il 23 novembre 2010. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza di operatori e lavoratori, all’esposizione alimentare ai metaboliti del buprofezin (anilina) nei prodotti alimentari trasformati, al periodo di attesa per le colture a rotazione in serra e al rischio per gli organismi acquatici.
Informazioni di conferma richieste
La direttiva richiede informazioni di conferma sui fattori di trasformazione e di conversione per la valutazione del rischio per i consumatori. Gli Stati membri interessati devono far sì che il richiedente presenti tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.
Obbligo di recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 luglio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2011 ed è destinata agli Stati membri.
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