Cassazione Penale, Ordinanza n. 07203/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti o in stato di alterazione con aggravante/processuale sanzionatoria prevista dall'art. 187, comma 8, C.d.S. Il ricorso deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato già giudicato con sentenza del 2021, sostenendo in sostanza che le condotte dovessero essere unificate sotto un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e conforme a diritto la motivazione della Corte di appello sul diniego della continuazione, evidenziando che non era ravvisabile un medesimo disegno criminoso tra i due episodi: la distanza temporale tra le condotte e, soprattutto, la sospensione della patente conseguente alla prima violazione avevano interrotto la sequenza fattuale, rendendo necessaria una nuova e diversa deliberazione criminosa. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, C.d.S.
individua il reato oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; la decisione di legittimità non entra nel merito della tipicità, ma si limita alla questione della continuazione e alle conseguenze processuali dell'inammissibilità.
art. 81 c.p.
richiamato implicitamente dalla doglianza sulla continuazione; la Corte ribadisce che il vincolo è ammissibile solo quando sia accertato in concreto un medesimo disegno criminoso formato prima dell'inizio dell'attività antigiuridica e rimasto fermo nel suo svolgimento.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La continuazione tra reati presuppone un accertamento in concreto dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, concepito anteriormente alla serie delle condotte e mantenuto fermo durante il loro svolgimento.
- La distanza temporale tra gli episodi e l'intervenuta cesura fattuale tra una condotta e l'altra possono escludere la possibilità di ravvisare un'unica programmazione criminosa, imponendo di ritenere integrata una nuova deliberazione.
- Quando il giudice di merito motiva in modo congruo e logicamente coerente l'esclusione della continuazione, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare tale valutazione senza evidenziare un vizio di legittimità è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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