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Circolare

Circolare n. 26 del 26/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della modifica introdotta dalla legge n. 244/2007 all’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 460/1997 in materia di cessioni gratuite alle ONLUS. Vengono illustrati i nuovi requisiti dei beni agevolabili, il limite quantitativo pari al 5% del reddito d’impresa dichiarato, l’esclusione del valore dei beni dal limite di deducibilità delle erogazioni liberali e il nuovo trattamento IVA, che considera i beni distrutti ai fini dell’imposta. Sono inoltre riepilogati gli adempimenti documentali e comunicativi a carico dell’impresa cedente e della ONLUS beneficiaria.

Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS

Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS

La circolare esamina la nuova disciplina delle cessioni gratuite di beni alle ONLUS introdotta dall’art. 1, comma 130, della legge n. 244/2007, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997. L’intervento normativo ha ristretto l’ambito dell’agevolazione, ha ridefinito il limite quantitativo di valore dei beni ceduti e ha inciso sia sul trattamento ai fini delle imposte sui redditi sia su quello IVA.

Quadro normativo e finalità della modifica

Nel testo previgente, fino al 31 dicembre 2007, la disciplina agevolava la cessione gratuita alle ONLUS di tutti i beni alla cui produzione o al cui scambio era diretta l’attività dell’impresa, senza limitazioni legate alla natura o alle condizioni del bene. Dal 1° gennaio 2008, invece, l’agevolazione riguarda soltanto beni non di lusso che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi tali da non comprometterne l’utilizzo, ma da impedirne la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione.

Natura dei beni agevolabili

La circolare chiarisce che i beni devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere beni "non di lusso";
  • presentare imperfezioni, alterazioni, danni o vizi;
  • conservare l’idoneità all’uso;
  • non poter essere commercializzati o venduti, con conseguente necessità di esclusione dal mercato o distruzione.

In sostanza, il legislatore ha inteso limitare il regime ai beni ancora utilizzabili ma non più collocabili sul mercato. La ONLUS destinataria non può a sua volta commercializzare o cedere tali beni e deve impiegarli esclusivamente per le proprie attività istituzionali. A tal fine, la ONLUS deve rendere un’apposita dichiarazione conservata agli atti dell’impresa cedente e deve procedere all’effettivo utilizzo diretto dei beni, condizione richiesta a pena di decadenza dai benefici fiscali.

Limite di importo delle cessioni agevolate

Il limite non è più espresso in un importo fisso, come nella disciplina precedente, ma è parametrato al reddito dell’impresa. Le cessioni gratuite rientrano nel regime agevolato solo se il costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto dei beni non supera complessivamente il 5% del reddito d’impresa dichiarato.

La circolare richiama inoltre il concetto di "costo specifico" già chiarito in precedenza: esso comprende tutti i costi sostenuti dall’impresa per realizzare il bene e concorrenti a formarne il valore, ad esempio materie prime, semilavorati, prodotti finiti, altri beni incorporati nei prodotti finiti e imballaggi utilizzati.

Effetti sulle imposte sui redditi e sulle erogazioni liberali

Resta ferma la regola per cui i beni ceduti gratuitamente alle ONLUS non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, con conseguente neutralizzazione degli effetti dell’art. 85, comma 2, del TUIR. La circolare sottolinea però un mutamento importante: il costo specifico dei beni ceduti non concorre più alla formazione del limite di deducibilità delle erogazioni liberali previsto dall’art. 100, comma 2, lettera h), del TUIR.

In altri termini, il regime agevolato per queste cessioni opera autonomamente e non incide sul plafond delle liberalità in denaro o in natura deducibili ai sensi della norma citata.

Trattamento IVA

Sul piano IVA, la circolare evidenzia il passaggio da un regime di esenzione generale a un regime più favorevole. In precedenza, le cessioni gratuite di cui al comma 3 erano ricondotte all’esenzione dell’art. 10, n. 12), del DPR n. 633/1972, con conseguente obbligo di rettifica della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Con la nuova formulazione, i beni ceduti gratuitamente alle ONLUS, nei limiti e alle condizioni previste, si considerano distrutti ai fini dell’IVA. Per effetto di ciò, dal 1° gennaio 2008 l’impresa donante può cedere i beni senza applicazione dell’imposta e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione.

Procedure e adempimenti per il regime agevolato

La circolare richiama gli adempimenti previsti dal comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997 e dall’art. 2, comma 2, del DPR n. 441/1997. Gli obblighi principali sono i seguenti:

  • l’impresa cedente deve effettuare una comunicazione scritta preventiva delle singole cessioni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, con raccomandata con avviso di ricevimento; la comunicazione può essere unificata con quella prevista dal DPR n. 441/1997 e inviata anche ai competenti comandi della Guardia di finanza, indicando data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni e ammontare complessivo dei beni ceduti sulla base del prezzo di acquisto;
  • la comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della consegna;
  • la comunicazione non è richiesta per beni facilmente deperibili e di modico valore unitario, se il costo complessivo di ciascuna cessione non supera euro 5.164,57;
  • l’impresa cedente deve predisporre un documento progressivamente numerato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DPR n. 472/1996, con data, generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché descrizione di natura, qualità e quantità dei beni;
  • l’impresa cedente deve annotare entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri IVA o in un apposito prospetto sostitutivo, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;
  • la ONLUS cessionaria deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge n. 15/1968, attestando natura, qualità e quantità dei beni ricevuti in corrispondenza con i dati del documento di trasporto;
  • la ONLUS cessionaria deve attestare, con apposita dichiarazione conservata dall’impresa cedente, l’impegno a utilizzare direttamente i beni per le finalità istituzionali.

Obbligo di effettivo utilizzo diretto

La circolare ribadisce che l’obbligo di effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti da parte della ONLUS è condizione essenziale del regime. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti dal d.lgs. n. 460/1997.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi esposti nella circolare siano applicati in modo uniforme sul territorio.

Punti principali

Modifica normativa e nuovo ambito di applicazione

La legge n. 244/2007 ha sostituito il comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997, restringendo il regime agevolato alle cessioni gratuite in favore delle ONLUS di beni non di lusso, diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi tali da impedirne la commercializzazione o la vendita pur senza comprometterne l’utilizzo.

Limite quantitativo del beneficio

L’agevolazione si applica solo se il costo specifico complessivo dei beni ceduti gratuitamente non supera il 5% del reddito d’impresa dichiarato. Rispetto alla disciplina previgente, non opera più un importo fisso, ma un limite proporzionale al reddito.

Effetti sulle imposte sui redditi

Resta fermo che le cessioni gratuite alle ONLUS non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2, del TUIR. La circolare precisa che il beneficio costituisce un’agevolazione autonoma e non incide più sul limite di deducibilità delle erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 2, lettera h), del TUIR.

Trattamento IVA

Dal 1° gennaio 2008 i beni ceduti gratuitamente alle ONLUS, nei limiti e alle condizioni previste, si considerano distrutti agli effetti dell’IVA. Ne consegue che l’impresa cedente può effettuare la cessione senza applicazione dell’imposta e senza subire limitazioni al diritto alla detrazione.

Adempimenti documentali e comunicazioni

Per usufruire del regime agevolato, il cedente deve inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, eventualmente unificabile con quella prevista dal DPR n. 441/1997 anche alla Guardia di finanza, almeno cinque giorni prima della consegna. Deve inoltre predisporre un documento di trasporto progressivamente numerato, annotare le cessioni nei registri IVA o in apposito prospetto entro il quindicesimo giorno del mese successivo e acquisire dalla ONLUS una dichiarazione sostitutiva con i dati dei beni ricevuti e l’impegno all’utilizzo diretto per finalità istituzionali. La ONLUS deve poi effettivamente utilizzare i beni, pena la decadenza dai benefici.

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