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Circolare

Circolare n. 30 del 28/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le regole, introdotte dalla legge finanziaria 2007, per la deducibilità e detraibilità delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali. Dopo aver ricordato l’obbligo dello scontrino parlante dal 1° luglio 2007, ammette in via interpretativa una soluzione più flessibile per le spese sostenute tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2007, consentendo l’integrazione di scontrini non completi anche su foglio aggiunto. Dal 1° gennaio 2008, invece, restano validi solo i documenti conformi ai requisiti di legge.

Deduzioni e detrazioni IRPEF per spese di acquisto di medicinali: chiarimenti sullo scontrino parlante

Deduzioni e detrazioni per spese di acquisto di medicinali: chiarimenti sullo scontrino parlante

La circolare interviene sui requisiti documentali richiesti per la deduzione e la detrazione IRPEF delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007. Il documento precisa il regime ordinario, disciplina una fase transitoria per il secondo semestre 2007 e conferma la piena operatività delle regole dal 1° gennaio 2008.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha modificato l’articolo 10, comma 1, lettera b), e l’articolo 15, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), incidendo sulla deducibilità e detraibilità IRPEF delle spese mediche. Per le spese relative all’acquisto di medicinali, la normativa richiede che la spesa sia certificata da fattura o da scontrino fiscale recante in modo specifico:

  • natura del prodotto;
  • qualità del prodotto;
  • quantità del prodotto acquistato;
  • codice fiscale del destinatario, oppure del soggetto che deduce o detrae la spesa, o di un familiare fiscalmente a carico.

Tale documento è definito comunemente "scontrino parlante".

Decorrenza delle nuove regole

La circolare ricorda che le disposizioni sullo scontrino parlante sono entrate in vigore dal 1° luglio 2007. Da tale data, in via ordinaria, la certificazione delle spese per medicinali deve rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Regime transitorio per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, il documento ammette una disciplina transitoria più flessibile. In base al comma 29 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 e all’art. 39, comma 3, del D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007, potevano essere considerati validi anche scontrini fiscali:

  • recanti il codice fiscale del destinatario scritto a mano;
  • privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato;
  • integrati da un documento rilasciato contestualmente dal farmacista e riferito allo stesso scontrino.

Il documento integrativo doveva specificare:

  • la natura del bene, indicata come "farmaco" o "medicinale";
  • la qualità, cioè la denominazione del farmaco;
  • la quantità del farmaco venduto.

Chiarimento interpretativo sull’integrazione degli scontrini

La circolare motiva questa apertura con le difficoltà concrete riscontrate nel 2007 dagli operatori del settore e dai contribuenti, sia per l’adeguamento degli strumenti di emissione dei documenti fiscali sia per l’acquisizione della documentazione alternativa allo scontrino parlante. Per consentire ai contribuenti aventi diritto di fruire dell’agevolazione, l’Agenzia ritiene ammissibile che le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2007 siano certificate anche tramite scontrino non parlante o incompleto, purché integrato dal contribuente stesso, anche mediante foglio aggiunto, con:

  • il codice fiscale dell’acquirente;
  • la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

Disciplina dal 1° gennaio 2008

La circolare precisa infine che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008, non sono più accettabili documenti privi delle caratteristiche richieste dagli articoli 10 e 15 del TUIR, come modificati dalla legge n. 296 del 2006. Pertanto, dal 2008 in avanti, la documentazione deve essere conforme ai requisiti normativi senza possibilità di fare affidamento sulla precedente soluzione transitoria.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati con uniformità.

Punti principali

Modifiche normative introdotte dalla legge finanziaria 2007

L’articolo 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha modificato gli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del TUIR, disciplinando rispettivamente la deducibilità e la detraibilità IRPEF delle spese mediche. Per l’acquisto di medicinali, la spesa è certificabile solo tramite fattura o scontrino fiscale contenente natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario o del familiare a carico. Questa documentazione è il c.d. "scontrino parlante".

Decorrenza dell’obbligo di scontrino parlante

Le nuove disposizioni sullo scontrino fiscale parlante sono entrate in vigore dal 1° luglio 2007. Da tale data, in linea generale, la deduzione o detrazione delle spese sanitarie per medicinali richiede un documento fiscale conforme ai requisiti previsti dalla normativa.

Regime transitorio dal 1° luglio al 31 dicembre 2007

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, in base al comma 29 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 e all’art. 39, comma 3, del D.L. n. 159 del 2007 convertito dalla legge n. 222 del 2007, erano considerati validi anche scontrini fiscali con codice fiscale del destinatario riportato a mano e privi dell’indicazione del farmaco, purché integrati da un documento rilasciato contestualmente dal farmacista. Tale documento doveva specificare la natura del prodotto ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità venduta.

Soluzione interpretativa per superare le difficoltà applicative

La circolare rileva che l’applicazione concreta della procedura nel 2007 ha creato difficoltà sia agli operatori, per l’adeguamento degli strumenti di emissione, sia ai contribuenti, per l’acquisizione della documentazione integrativa. Per non penalizzare i contribuenti aventi diritto, l’Agenzia ammette che le spese sostenute nel secondo semestre 2007 possano essere certificate anche con scontrino non parlante o incompleto, se integrato dal contribuente, anche mediante foglio aggiunto, con l’indicazione del codice fiscale dell’acquirente e della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

Regole dal 1° gennaio 2008

Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali sostenute dal 1° gennaio 2008 in poi, non possono essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche previste dagli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986, come modificati dalla legge n. 296 del 2006.

Vigilanza sull’applicazione uniforme

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi indicati nella circolare siano applicati in modo uniforme sul territorio.

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