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Circolare

Circolare n. 28 del 27/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito di applicazione della nuova imposta sulle successioni e donazioni introdotta dall’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, soffermandosi in particolare sui vincoli di destinazione, sui negozi fiduciari e sugli atti a titolo gratuito. Viene ribadito che l’imposta si applica non solo ai trasferimenti mortis causa e alle donazioni, ma anche ai trasferimenti gratuiti e alla costituzione di vincoli di destinazione. Per i negozi fiduciari, il trattamento fiscale dipende dalla struttura dell’operazione: nella fiducia germanistica, tipica dell’intestazione fiduciaria di azioni e quote, non si realizza un trasferimento pieno del diritto; nella fiducia romanistica, soprattutto con riferimento agli immobili, si configura invece un effettivo trasferimento gratuito rilevante ai fini dell’imposta. Sono inoltre richiamati gli atti a titolo gratuito diversi dalle donazioni, come taluni diritti reali immobiliari di godimento e le rinunce pure e semplici, quando manchi una controprestazione economicamente rilevante.

Imposta sulle successioni e donazioni: vincoli di destinazione e negozi fiduciari

Imposta sulle successioni e donazioni: vincoli di destinazione, negozi fiduciari e atti a titolo gratuito

La circolare fornisce chiarimenti sul nuovo perimetro applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni, introdotto dall’art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito e modificato. Il documento si concentra su tre profili: i vincoli di destinazione, i negozi fiduciari e gli atti a titolo gratuito diversi dalle donazioni in senso stretto.

Quadro normativo e ampliamento dell’imposta

La nuova disciplina ha ampliato il campo di applicazione dell’imposta rispetto alla normativa previgente, che colpiva soltanto i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione o altra liberalità tra vivi. Oggi l’imposta si applica a:

  • trasferimenti di beni e diritti per causa di morte;
  • trasferimenti di beni e diritti per donazione;
  • trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito;
  • costituzione di vincoli di destinazione.

La circolare chiarisce che, proprio in ragione di tale ampliamento, assumono rilievo fiscale anche fattispecie prima non espressamente considerate, quali gli atti gratuiti non donativi e i vincoli di destinazione.

Vincoli di destinazione

Per vincoli di destinazione si intendono i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni. In taluni casi il vincolo comporta anche il trasferimento dei beni ad un soggetto diverso dal disponente.

La circolare richiama il chiarimento già fornito con la circolare n. 3/E del 2008: quando la costituzione del vincolo ha effetto traslativo, sia per testamento sia per atto inter vivos, essa è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni. La fattispecie è descritta come atto dispositivo a titolo gratuito, privo dello spirito di liberalità tipico della donazione, ma finalizzato essenzialmente alla creazione del vincolo sui beni. In via ordinaria, l’attribuzione dei beni avviene contestualmente alla costituzione del vincolo e determina l’applicazione dell’imposta.

Negozi fiduciari: inquadramento generale

La circolare affronta poi il tema del negozio fiduciario, precisando che tale espressione può riferirsi a fattispecie diverse, con differente trattamento fiscale. Il negozio fiduciario è descritto come un contratto atipico in base al quale un soggetto, il fiduciante, trasferisce ad un altro, il fiduciario, un diritto o la mera legittimazione al suo esercizio, in forza di un accordo interno, il c.d. pactum fiduciae, che disciplina modalità, tempi, condizioni di esercizio e scopo dell’operazione.

Vengono individuati due modelli:

  • fiducia germanistica, in cui si ha una scissione tra titolarità formale del diritto, che resta al fiduciante, e legittimazione al suo esercizio, attribuita al fiduciario;
  • fiducia romanistica, in cui il diritto viene trasferito dal fiduciante al fiduciario, con un effetto traslativo voluto dalle parti, limitato nei rapporti interni dal pactum fiduciae.

La distinzione è ritenuta rilevante soprattutto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Fiducia germanistica e intestazione fiduciaria di azioni e quote

La fiducia germanistica viene ricondotta, secondo la ricostruzione della dottrina maggioritaria, ai casi di intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria. In tali ipotesi, in ragione della natura dei beni e delle regole di circolazione dei valori mobiliari, si realizza una separazione tra proprietà del bene e legittimazione al suo esercizio.

La circolare richiama la disciplina delle società fiduciarie e gli obblighi di comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli intestati fiduciariamente, nonché la giurisprudenza che riconosce al fiduciante la proprietà sostanziale dei beni, mentre alla fiduciaria resta una proprietà solo formale e strumentale. In questo modello, dunque, non emerge un trasferimento pieno del diritto in senso sostanziale tale da assumere, di per sé, una diversa valenza fiscale rispetto alla mera intestazione fiduciaria.

Fiducia romanistica e negozi fiduciari aventi ad oggetto immobili

Diversa è la disciplina dei negozi fiduciari aventi ad oggetto beni immobili. Per la natura degli immobili e per le regole codicistiche sulla forma e sulla pubblicità, non è configurabile la medesima scissione tra proprietà formale e sostanziale tipica della fiducia germanistica.

La circolare richiama gli articoli 1350, 2643 e 2657 c.c., sottolineando che i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma di atto pubblico o scrittura privata e devono essere trascritti per essere opponibili ai terzi. Di conseguenza, per gli immobili opera il modello della fiducia romanistica, nel quale si realizza un effettivo trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, pur con limiti interni derivanti dal pactum fiduciae.

Sul piano fiscale, la circolare evidenzia che questo trasferimento produce un effetto reale, opponibile ai terzi, e quindi può rilevare:

  • come trasferimento a titolo gratuito;
  • eventualmente, come atto idoneo a costituire un vincolo di destinazione.

In ogni caso, il passaggio del bene dalla sfera giuridica del fiduciante a quella del fiduciario è qualificato come trasferimento gratuito rilevante ai fini della nuova imposta sulle successioni e donazioni.

Successiva attribuzione del bene

La circolare precisa inoltre che la successiva attribuzione del bene immobile dalla società fiduciaria al fiduciante, oppure a un terzo indicato da quest’ultimo in base al pactum fiduciae, è soggetta ad autonoma imposizione, secondo gli effetti giuridici prodotti e indipendentemente da ogni precedente imposizione. Si tratta quindi di un’operazione fiscalmente autonoma rispetto al primo trasferimento fiduciario.

Atti a titolo gratuito

Un ulteriore chiarimento riguarda gli atti a titolo gratuito. La circolare ribadisce che, oltre alle donazioni e liberalità, l’imposta si applica anche a tutti i trasferimenti di beni e diritti privi di animus donandi, ossia della volontà di arricchire il beneficiario con corrispondente impoverimento del disponente.

In questa categoria rientrano, a titolo esemplificativo:

  • gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento;
  • la rinuncia pura e semplice a tali diritti;
  • ogni altra ipotesi in cui manchi una controprestazione economicamente rilevante.

La circolare richiama anche la risoluzione n. 25 del 16 febbraio 2007 a sostegno di tale impostazione.

Indicazione finale

La chiusura del documento demanda alle Direzioni Regionali la vigilanza sull’uniforme applicazione dei principi enunciati, al fine di garantire un trattamento omogeneo sul territorio.

Punti principali

Oggetto e ampliamento dell’ambito dell’imposta

La circolare interviene per chiarire il trattamento, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, della costituzione di vincoli di destinazione e dei negozi fiduciari, alla luce dell’art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La nuova disciplina amplia l’ambito applicativo rispetto alla previgente normativa, includendo anche i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione.

Vincoli di destinazione

Per vincoli di destinazione si intendono i negozi giuridici con cui determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni. La circolare richiama il chiarimento della circolare n. 3/E del 2008 secondo cui, quando il vincolo produce un effetto traslativo, sia con testamento sia con atto tra vivi, l’operazione è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni. L’attribuzione contestuale dei beni alla costituzione del vincolo dà luogo all’applicazione dell’imposta.

Negozi fiduciari: distinzione tra fiducia germanistica e romanistica

La circolare precisa che il negozio fiduciario è un contratto atipico fondato sul pactum fiduciae, con cui un soggetto trasferisce ad un altro un diritto o la legittimazione al suo esercizio secondo modalità e finalità concordate. Vengono distinti due modelli: la fiducia germanistica, nella quale la titolarità formale resta al fiduciante e il fiduciario ha solo la legittimazione all’esercizio, e la fiducia romanistica, nella quale si verifica un vero trasferimento del diritto al fiduciario, pur con limiti interni derivanti dal patto fiduciario.

Fiducia germanistica: intestazione fiduciaria di azioni e quote

Il modello germanistico è ritenuto applicabile, secondo la dottrina prevalente, all’intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria. In tale ambito la proprietà sostanziale resta in capo al fiduciante, mentre la società fiduciaria assume la sola intestazione formale e la legittimazione all’esercizio. La circolare richiama la normativa sulle società fiduciarie e alcuni obblighi di comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari, nonché l’orientamento giurisprudenziale che riconosce al fiduciante la proprietà sostanziale dei titoli.

Fiducia romanistica e immobili

Per i negozi fiduciari aventi ad oggetto immobili la circolare esclude la ricostruzione germanistica, per la natura dei beni e per le regole di forma e pubblicità previste dagli articoli 1350, 2643 e 2657 c.c. In questo caso il modello di riferimento è quello romanistico, con un vero trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, opponibile ai terzi, accompagnato da un effetto obbligatorio interno derivante dal pactum fiduciae. Fiscalmente, il trasferimento può rilevare sia come atto a titolo gratuito sia, eventualmente, come costituzione di vincolo di destinazione.

Autonoma imposizione dei successivi trasferimenti

La circolare richiama che l’eventuale successiva attribuzione del bene immobile dalla società fiduciaria al fiduciante o a un terzo da lui indicato è soggetta ad autonoma imposizione, in base agli effetti giuridici prodotti, indipendentemente da ogni precedente imposizione.

Atti a titolo gratuito

Tra i trasferimenti rilevanti ai fini dell’imposta rientrano anche gli atti a titolo gratuito privi di animus donandi, cioè della volontà di arricchire il beneficiario con contestuale impoverimento del disponente. La circolare precisa che donazioni e liberalità sono una species del più ampio genus degli atti a titolo gratuito. Sono richiamati, ad esempio, gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, quando non vi sia una controprestazione economicamente rilevante.

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