Circolare n. 27 del 26/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina del cinque per mille per il 2008, confermata dall’art. 3, commi 5 e seguenti, della legge n. 244/2007, come modificata dal d.l. n. 248/2007. Individua i soggetti beneficiari, i requisiti per l’accesso, con particolare attenzione alle associazioni riconosciute, alle fondazioni nazionali di carattere culturale e alle associazioni sportive dilettantistiche, e disciplina l’obbligo di rendicontazione e le modalità di iscrizione negli elenchi. Sono inoltre indicate le scadenze principali del procedimento, tra cui i termini per l’iscrizione, la correzione degli elenchi e l’invio delle dichiarazioni sostitutive.
Cinque per mille per l’anno 2008
Cinque per mille per l’anno 2008
La circolare illustra la disciplina del cinque per mille per l’anno finanziario 2008, confermata dall’art. 3, comma 5 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dall’art. 45 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il documento individua i soggetti ammessi al beneficio, ne precisa i requisiti, disciplina l’obbligo di rendicontazione e riepiloga le modalità operative per l’iscrizione negli elenchi.
Quadro normativo e misura del beneficio
La quota destinabile dal contribuente è pari al cinque per mille dell’IRPEF netta, calcolata al netto del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti. La circolare chiarisce che l’importo attribuibile a una delle finalità previste dalla norma corrisponde quindi al cinque per mille dell’imposta effettivamente versata.
Soggetti beneficiari
La norma individua quattro grandi categorie di destinatari:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale e associazioni riconosciute senza scopo di lucro operanti in via esclusiva o prevalente nei settori ONLUS, nonché fondazioni nazionali di carattere culturale;
- enti della ricerca scientifica e dell’università;
- enti della ricerca sanitaria;
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
La circolare segnala che, rispetto alla disciplina riferita al 2007, le principali novità consistono nell’introduzione di ulteriori requisiti per le associazioni riconosciute operanti nei settori ONLUS, nell’inclusione delle fondazioni nazionali di carattere culturale e nell’ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
Associazioni riconosciute operanti nei settori ONLUS
Per accedere al cinque per mille, le associazioni riconosciute di cui alla lettera a) devono:
- essere senza scopo di lucro;
- operare nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460/1997 in via esclusiva o prevalente.
L’assenza di scopo di lucro è ritenuta sussistente se l’atto costitutivo o lo statuto escludono espressamente la finalità lucrativa e contengono clausole coerenti, tra cui:
- l’obbligo di destinare utili e avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite;
- il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Anche il requisito dell’operatività esclusiva o prevalente deve risultare da espressa previsione statutaria o dell’atto costitutivo. In ogni caso, i requisiti devono essere non solo formalmente presenti nei documenti costitutivi, ma anche effettivamente rispettati.
La circolare richiama inoltre i settori di attività previsti dall’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460/1997 rilevanti ai fini del beneficio: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione dei beni artistici e storici, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Fondazioni nazionali di carattere culturale
Tra i beneficiari del cinque per mille 2008 sono ricomprese le fondazioni nazionali di carattere culturale. La circolare individua tre elementi essenziali:
- la forma giuridica di fondazione;
- il carattere nazionale dell’ente;
- l’operatività nel settore culturale.
Il carattere nazionale richiede che le finalità statutarie non siano limitate a uno o più ambiti locali, ma si estendano all’intero territorio nazionale. È inoltre necessario il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nei registri prefettizi ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; non è sufficiente l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, riservato agli enti le cui finalità si esauriscono nell’ambito di una sola Regione.
Per il profilo culturale, le fondazioni devono operare nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. La circolare precisa anche che, per effetto dell’art. 45, comma 1-bis, del d.l. n. 248/2007, tali fondazioni rientrano tra i beneficiari del cinque per mille anche per l’anno finanziario 2007.
Associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse al riparto del cinque per mille 2008 se riconosciute ai fini sportivi dal CONI secondo la normativa di settore. La circolare sottolinea che, per questa categoria, non è necessario il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del d.P.R. n. 361/2000: è sufficiente il riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI ai sensi dell’art. 7 del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
Viene inoltre ricordato che, per i cinque per mille relativi agli anni 2006 e 2007, l’art. 20 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aveva già ammesso al riparto le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento CONI.
Obbligo di rendicontazione
Il comma 6 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 impone a tutti i soggetti ammessi al riparto di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto apposito e separato, corredato da una relazione illustrativa. Il documento deve consentire di verificare in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ricevute. La finalità è quella di assicurare il controllo sul corretto impiego delle risorse derivanti dal cinque per mille.
Disposizioni attuative e recupero delle somme non rendicontate
L’attuazione operativa della disciplina è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, adottato su proposta dei Ministri competenti e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto deve stabilire:
- le modalità di richiesta;
- le liste dei soggetti ammessi al riparto;
- le modalità di riparto delle somme;
- le modalità e i termini di recupero delle somme non rendicontate.
Iscrizione negli elenchi e adempimenti procedurali
Per ciascuna delle quattro categorie di beneficiari è predisposto uno specifico elenco.
Per i soggetti di cui alla lettera a) l’elenco è curato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle domande di iscrizione trasmesse telematicamente. L’iscrizione deve avvenire entro il 31 marzo 2008 utilizzando i servizi Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati. Non sono ammesse domande pervenute oltre il termine o con modalità diverse da quella telematica. Sul sito dell’Agenzia sono disponibili il modello, le istruzioni e il software necessari.
Anche gli enti già presenti negli elenchi degli anni precedenti devono presentare la domanda per il 2008 secondo le nuove procedure.
L’elenco dei soggetti della lettera a) è pubblicato il 7 aprile 2008. In caso di errori di iscrizione, il legale rappresentante, direttamente o tramite delegato, può rivolgersi alla Direzione regionale dell’Agenzia competente per territorio entro il 14 aprile 2008. Dopo le verifiche, l’Agenzia pubblica una versione aggiornata dell’elenco entro il 18 aprile.
Gli enti iscritti devono poi trasmettere entro il 30 giugno 2008, con raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione regionale competente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti. Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Il mancato rispetto del termine o l’omesso invio della documentazione comportano la decadenza dal beneficio.
Per gli enti della ricerca scientifica e dell’università, l’elenco è predisposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca sulla base delle domande ricevute esclusivamente per via telematica, con informazioni operative disponibili sul sito del Ministero. Per gli enti della ricerca sanitaria e per le associazioni sportive dilettantistiche, gli elenchi sono predisposti rispettivamente dal Ministero della salute e dal CONI, che li trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Anche gli elenchi delle categorie b), c) e c-bis) sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 7 aprile 2008.
Vigilanza applicativa
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi enunciati nella circolare siano applicati in modo uniforme sul territorio.
Punti principali
Disciplina generale del cinque per mille 2008
Per l’anno finanziario 2008 è confermata la possibilità per il contribuente di destinare il cinque per mille dell’IRPEF, calcolato sull’imposta netta diminuita dei crediti d’imposta per redditi esteri e degli altri crediti spettanti. La circolare richiama le modifiche introdotte dal d.l. n. 248/2007 alla legge n. 244/2007 e precisa che la quota è assegnata nei limiti dell’importo previsto dalla norma.
Categorie di beneficiari ammessi
I soggetti destinatari del beneficio sono: ONLUS, associazioni di promozione sociale e associazioni riconosciute senza scopo di lucro operanti in via esclusiva o prevalente nei settori ONLUS; fondazioni nazionali di carattere culturale; enti della ricerca scientifica e dell’università; enti della ricerca sanitaria; associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI.
Requisiti delle associazioni riconosciute
Per le associazioni riconosciute operanti nei settori ONLUS, la circolare richiede il possesso congiunto di due requisiti: assenza di scopo di lucro e svolgimento delle attività di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460/1997 in via esclusiva o prevalente. Tali requisiti devono risultare dallo statuto o dall’atto costitutivo e devono essere anche concretamente osservati. La circolare indica inoltre le clausole statutarie utili a dimostrare l’assenza di lucro e ricorda i settori di attività rilevanti.
Fondazioni nazionali di carattere culturale
Tra i beneficiari sono incluse le fondazioni nazionali di carattere culturale. La circolare precisa che devono avere forma giuridica di fondazione, carattere nazionale e operare in ambito culturale, cioè nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. È necessario il riconoscimento della personalità giuridica tramite iscrizione nei registri prefettizi; non è sufficiente l’iscrizione nel registro regionale, riservata agli enti con finalità limitate a una sola Regione. Le fondazioni rientrano tra i beneficiari anche per il 2007 per effetto dell’art. 45, comma 1-bis, del d.l. n. 248/2007.
Associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche possono accedere al cinque per mille 2008 se riconosciute ai fini sportivi dal CONI secondo le leggi di settore. Non è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del d.P.R. n. 361/2000. La circolare richiama anche la disciplina transitoria per il cinque per mille 2006 e 2007, per i quali erano già ammesse le associazioni sportive dilettantistiche con riconoscimento CONI.
Obbligo di rendicontazione
Tutti i soggetti ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto separato e specifico, corredato da una relazione illustrativa, che consenta di verificare in modo chiaro e trasparente la destinazione delle risorse ricevute. Il rendiconto serve a garantire il controllo sull’utilizzo del beneficio.
Disposizioni attuative e recupero delle somme
L’art. 3, commi 7 e 8, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, la disciplina delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi, delle modalità di riparto e delle modalità e termini di recupero delle somme non rendicontate. La circolare evidenzia quindi che la procedura applicativa è rimessa a successivo decreto.
Modalità di iscrizione e scadenze
Per i soggetti della lettera a) l’iscrizione avviene tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari autorizzati entro il 31 marzo 2008; non sono ammesse domande tardive o presentate con modalità diverse. Il modello, le istruzioni e il software sono disponibili sul sito dell’Agenzia. L’elenco è pubblicato il 7 aprile 2008; eventuali errori possono essere segnalati entro il 14 aprile 2008 alla Direzione regionale competente, che dopo le verifiche pubblica l’elenco aggiornato entro il 18 aprile. I legali rappresentanti degli enti iscritti devono inviare entro il 30 giugno 2008 una dichiarazione sostitutiva attestante il permanere dei requisiti, con copia del documento di identità, pena la decadenza dal beneficio.
Elenchi per le altre categorie
Per gli enti della ricerca scientifica e dell’università l’elenco è predisposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca sulla base delle domande trasmesse esclusivamente per via telematica. Per gli enti della ricerca sanitaria e per le associazioni sportive dilettantistiche gli elenchi sono curati rispettivamente dal Ministero della salute e dal CONI, che li trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Anche questi elenchi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia il 7 aprile 2008.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 26 mar 2008Circolare n. 26 del 26/03/2008
- Circolare · 25 mar 2008Circolare n. 24 del 25/03/2008
- Circolare · 25 mar 2008Circolare n. 25 del 25/03/2008
- Circolare · 27 mar 2008Circolare n. 28 del 27/03/2008
- Circolare · 28 mar 2008Circolare n. 30 del 28/03/2008
- Circolare · 28 mar 2008Circolare n. 29 del 28/03/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →