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Circolare

Circolare n. 25 del 25/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 alla disciplina IVA del settore telecomunicazioni, con particolare riferimento al regime monofase di cui all’art. 74, primo comma, lett. d), del DPR 633/1972. Vengono chiariti l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, gli obblighi di tracciabilità nelle cessioni dei mezzi tecnici e dei supporti fisici, le nuove sanzioni amministrative e accessorie, nonché una disciplina transitoria per la prima applicazione delle nuove regole sui prodotti già in circolazione.

Disciplina IVA monofase per le prestazioni di telecomunicazione e relative sanzioni

Disciplina IVA monofase delle telecomunicazioni e novità della legge finanziaria 2008

La circolare esamina le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 158 e 159, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla disciplina IVA del settore delle telecomunicazioni di cui all’art. 74, primo comma, lett. d), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. L’intervento normativo interviene sia sulle modalità di applicazione del regime monofase sia sul relativo apparato sanzionatorio, con l’obiettivo dichiarato di contrastare fenomeni evasivi nel commercio delle schede telefoniche prepagate e dei mezzi tecnici per l’accesso ai servizi di telecomunicazione.

Quadro normativo di riferimento

Il regime speciale di cui all’art. 74, primo comma, lett. d), del DPR 633/1972 prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del solo soggetto collocato a monte della filiera, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente finale o del prezzo di vendita al pubblico. Le successive operazioni distributive sono considerate fuori campo IVA. La circolare richiama anche l’art. 4 del DM 24 ottobre 2000, n. 366, che già disciplinava l’applicazione dell’imposta nel settore delle telecomunicazioni e individuava tra i mezzi tecnici anche codici di accesso e sistemi equivalenti.

Ambito di applicazione oggettivo

La nuova formulazione dell’art. 74 conferma che il regime monofase riguarda:

  • le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico;
  • le cessioni di qualsiasi mezzo tecnico che consenta la fruizione di servizi di telefonia fissa, mobile e telematica;
  • la fornitura di codici di accesso, espressamente inclusa tra i mezzi tecnici.

La circolare chiarisce che non si tratta di un ampliamento sostanziale del regime, ma di una precisazione coerente con la disciplina regolamentare già vigente. Il regime si applica non solo quando il soggetto abilitato alla prestazione vende o distribuisce direttamente i mezzi tecnici, ma anche quando si limita a generare e attivare PIN con un determinato traffico e li cede a operatori terzi che li commercializzano al pubblico, anche tramite supporti fisici privi del marchio del soggetto che ha generato il traffico.

Per la determinazione dell’imposta, il sistema monofase opera normalmente quando il soggetto tenuto al versamento conosce il corrispettivo dovuto dall’utente finale; tuttavia, la nuova norma consente l’applicazione del regime anche quando tale corrispettivo non sia ancora determinato. In tal caso, l’IVA va calcolata sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico messa a disposizione, di regola secondo tagli prefissati.

Quanto alle SIM, la circolare distingue in base alla destinazione:

  • sono soggette al regime monofase le SIM destinate al traffico telefonico in "abbonamento prepagato", normalmente già dotate di traffico utile all’attivazione;
  • sono escluse le SIM utilizzate per il traffico telefonico in "abbonamento al consumo".

Ambito di applicazione soggettivo

La riforma estende la disciplina anche ai soggetti non residenti. Il regime monofase non è quindi più limitato agli operatori residenti titolari della concessione o autorizzazione, ma si applica anche al traffico telefonico commercializzato in Italia da soggetti esteri quando la vendita e distribuzione avvengono tramite:

  • stabile organizzazione;
  • rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del DPR 633/1972;
  • identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del medesimo decreto.

La circolare precisa inoltre che la disciplina si applica anche se i mezzi tecnici acquistati presso soggetti non residenti sono commercializzati o distribuiti in Italia da commissionari, intermediari in genere o altri soggetti terzi.

Obblighi di documentazione e tracciabilità delle cessioni

Per garantire la tracciabilità dei passaggi dei mezzi tecnici e l’individuazione del soggetto che ha assolto l’imposta in regime monofase, il cedente deve rilasciare al cessionario un documento contenente, tra gli altri dati, la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta.

L’obbligo riguarda tutte le vendite di mezzi tecnici effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, comprese le cessioni successive alla prima. La circolare sottolinea che il documento deve essere richiesto da chi acquista i mezzi tecnici quale soggetto passivo IVA, anche se l’acquisto non è destinato a una successiva rivendita.

Nella stessa logica di controllo, i dati identificativi del soggetto che ha assolto l’imposta devono essere riportati anche sul supporto fisico che veicola il mezzo tecnico. Se le ridotte dimensioni del supporto rendono difficoltosa l’indicazione diretta, i dati possono essere apposti sulla confezione o mediante adesivo la cui rimozione comporti la rottura della confezione.

Per le ricariche telefoniche delle SIM prepagate effettuate in forma automatizzata tramite sistemi bancari o canali equivalenti, come ATM/POS, SMS, web, WAP, IVR, phone banking o home banking, la circolare esclude gli obblighi di documentazione sopra descritti, poiché si tratta di operazioni in cui l’utente utilizza tali sistemi per effettuare il pagamento a favore di un gestore ben identificato, che opera in regime monofase. Rimane però fermo che istituti di credito e altri soggetti intermediari nei pagamenti debbano dare evidenza contabile delle somme incassate con riferimento a ciascun soggetto che opera in regime monofase.

Regime sanzionatorio

Il comma 159 della legge finanziaria 2008 introduce specifiche sanzioni amministrative nel D.lgs. 471/1997.

In particolare:

  • il nuovo comma 3-bis dell’art. 6 sanziona con il 20% del corrispettivo della cessione il cedente che non integri il documento di vendita con denominazione e partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta;
  • la stessa sanzione si applica anche a chi non riporti tali dati sul supporto fisico, con commisurazione al valore indicato sul supporto o, se il corrispettivo non è determinato, al prezzo medio di vendita;
  • se l’indicazione della denominazione e della partita IVA è non veritiera, la sanzione sale al 40% del corrispettivo della cessione o del valore riportato sul supporto fisico.

Il nuovo comma 9-ter dell’art. 6 punisce anche il cessionario soggetto IVA che riceva un documento privo dei dati identificativi del soggetto che ha assolto l’imposta, oppure recante indicazioni manifestamente non veritiere. In tal caso la sanzione è pari al 20% del corrispettivo dell’acquisto non regolarmente documentato, salvo che il cessionario, entro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto, presenti all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale un documento contenente i dati relativi all’operazione irregolare.

La circolare attribuisce quindi al cessionario un vero e proprio dovere di verifica della completezza e della sostanziale veridicità del documento ricevuto, almeno nei casi di dati manifestamente non veritieri. In caso di esito negativo, la regolarizzazione entro 15 giorni evita l’applicazione della sanzione prevista.

Sanzione accessoria della sospensione dell’attività

Dal 1° gennaio 2008, in caso di reiterate violazioni, si applica la sospensione della licenza, dell’autorizzazione o dell’attività. La nuova ipotesi, introdotta nell’art. 12 del D.lgs. 471/1997 mediante il comma 2-quinquies, riguarda i soggetti esercenti posti e apparati pubblici di telecomunicazione e i rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all’art. 74, primo comma, lett. d), del DPR 633/1972.

La sospensione scatta quando, nell’arco di dodici mesi, siano contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto dei mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter. La circolare evidenzia che la disciplina ha carattere speciale rispetto a quella generale prevista per le violazioni di certificazione dei corrispettivi IVA, che richiede un numero diverso di contestazioni e un diverso arco temporale. Per la durata della sospensione e le modalità di irrogazione continuano comunque a valere le regole ordinarie dell’art. 12, commi da 2 a 2-quater, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008.

Prima applicazione e regime transitorio

La circolare affronta infine le difficoltà operative emerse nella prima applicazione delle nuove regole, con particolare riferimento ai documenti di vendita e ai supporti fisici prodotti prima dell’entrata in vigore della riforma.

Per i mezzi tecnici, anche veicolati da supporti fisici, commercializzati o prodotti prima del 1° gennaio 2008, gli uffici non applicano le sanzioni nei confronti dei cedenti che non abbiano rilasciato il documento con i dati del soggetto che ha assolto l’imposta o non abbiano riportato tali dati sul supporto fisico. A condizione, però, che gli operatori della filiera redigano entro il 31 maggio 2008 un inventario analitico dei mezzi posseduti al 31 marzo 2008, dal quale risultino:

  • la quantità dei mezzi tecnici o dei supporti fisici, distinti per valore facciale;
  • i dati dell’operatore che ha prodotto o da cui sono stati acquistati;
  • i dati identificativi, se noti, del soggetto che ha assolto l’imposta.

Per le cessioni effettuate dal 1° aprile 2008 di mezzi privi delle indicazioni richieste, il bene deve essere accompagnato da un documento contenente la dicitura: "prodotto privo dei dati di cui all’art. 1, commi 158 e 159 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’inventario al 31 marzo 2008, e successivi aggiornamenti, redatto da…". La stessa dicitura deve accompagnare anche i mezzi detenuti al 31 marzo 2008 e ceduti dal 1° aprile 2008, pur se prima della scadenza del termine per l’inventario, e deve essere riportata dai successivi cedenti al fine di mantenere la tracciabilità.

Gli operatori devono inoltre aggiornare mensilmente, dal periodo successivo al 31 marzo 2008 fino al 31 agosto 2008, l’inventario già redatto, inserendo i mezzi tecnici o supporti fisici ceduti senza le indicazioni normative e non già inventariati. Dopo il 31 agosto 2008 potranno circolare solo mezzi tecnici o supporti fisici già integrati con i dati richiesti, oppure già inventariati entro tale data e accompagnati dal relativo documento.

La circolare conclude precisando che non saranno sanzionate le cessioni effettuate prima del 31 marzo 2008, anche se prive del documento prescritto, e demanda alle Direzioni regionali la vigilanza sull’applicazione uniforme delle istruzioni fornite.

Punti principali

Modifiche normative alla disciplina IVA delle telecomunicazioni

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 158 e 159, ha riscritto l’art. 74, primo comma, lett. d), del DPR 633/1972 e ha introdotto nuove sanzioni nel D.lgs. 471/1997. L’intervento mira a contrastare fenomeni di evasione legati alla commercializzazione di schede telefoniche prepagate e alla non corretta applicazione del regime monofase IVA.

Ambito oggettivo: mezzi tecnici, codici di accesso e SIM

Il regime monofase continua a riguardare le prestazioni dei gestori di telefoni aperti al pubblico e la cessione di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telefonia fissa, mobile e telematica. È precisato che tra i mezzi tecnici rientra anche la fornitura di codici di accesso. Il regime si applica anche alle operazioni di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione e ricarica di codici di accesso e mezzi analoghi. Le SIM destinate al traffico "in abbonamento prepagato" sono incluse, mentre restano escluse le SIM per traffico "in abbonamento al consumo".

Ambito soggettivo: estensione ai non residenti

La disciplina non si applica più solo agli operatori residenti titolari di concessione o autorizzazione, ma anche al traffico commercializzato da soggetti non residenti. Il regime opera quando la vendita e distribuzione nel territorio dello Stato avvengono tramite stabile organizzazione, rappresentante fiscale, identificazione diretta, oppure quando i mezzi tecnici acquistati presso non residenti sono commercializzati o distribuiti in Italia da commissionari, intermediari o altri soggetti terzi.

Obblighi di documentazione e tracciabilità

Chi cede mezzi tecnici a soggetti passivi IVA deve rilasciare un documento contenente, tra l’altro, denominazione e partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta monofase. L’obbligo vale per tutte le cessioni tra soggetti IVA, anche successive alla prima vendita, per garantire la tracciabilità dei passaggi e l’individuazione del soggetto che ha assolto l’imposta. Gli stessi dati devono essere riportati anche sul supporto fisico che veicola il mezzo tecnico; se le dimensioni lo impediscono, le indicazioni possono essere apposte sull’involucro o con adesivo che comporti la rottura della confezione. Per le ricariche automatizzate delle SIM prepagate tramite canali bancari o telematici non sussistono tali obblighi documentali, fermo restando l’obbligo di evidenza contabile per gli intermediari di pagamento.

Nuove sanzioni amministrative

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 6 del D.lgs. 471/1997 prevede una sanzione del 20% del corrispettivo se il cedente non integra il documento con denominazione e partita IVA del soggetto che ha assolto l’IVA monofase, o se non riporta tali dati sul supporto fisico. Se le indicazioni sono non veritiere, la sanzione sale al 40%. Il comma 9-ter punisce il cessionario soggetto IVA che riceve un documento privo di tali dati o con dati manifestamente non veritieri con una sanzione del 20% del corrispettivo, salvo che regolarizzi l’operazione presentando entro 15 giorni all’ufficio competente un documento con i dati corretti dell’acquisto irregolare.

Sanzione accessoria di sospensione dell’attività

Dal 1° gennaio 2008 è prevista la sospensione della licenza, dell’autorizzazione o dell’attività per i soggetti esercenti posti e apparati pubblici di telecomunicazione e per i rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici, quando nel corso di dodici mesi siano contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione previsto dal comma 9-ter dell’art. 6. La circolare evidenzia che questa disciplina è speciale rispetto a quella generale sulle violazioni di certificazione dei corrispettivi; per durata e modalità di irrogazione si applicano le ordinarie regole dell’art. 12, commi da 2 a 2-quater, richiamate dal nuovo comma 2-quinquies.

Prima applicazione e disciplina transitoria

Per i mezzi tecnici, anche su supporto fisico, commercializzati o prodotti prima del 1° gennaio 2008, gli uffici non applicheranno sanzioni se mancano il documento con i dati del soggetto che ha assolto l’imposta o l’indicazione sul supporto fisico. Gli operatori della filiera devono però redigere entro il 31 maggio 2008 un inventario analitico dei mezzi posseduti al 31 marzo 2008, con quantità, dati del produttore o fornitore e, se noti, dati del soggetto che ha assolto l’imposta. Per le cessioni dal 1° aprile 2008 di tali mezzi privi dei dati richiesti, deve accompagnarsi un documento con la specifica dicitura indicata dalla circolare; la dicitura va mantenuta anche dai successivi cedenti per preservare la tracciabilità. L’inventario va aggiornato mensilmente fino al 31 agosto 2008; dopo tale data possono circolare solo mezzi conformi alla norma o già inventariati entro il 31 agosto 2008 e accompagnati dal documento previsto. Restano non sanzionate le cessioni effettuate prima del 31 marzo 2008 anche se prive del documento.

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