Regolamento (UE) 2024/2059
Regolamento delegato (UE) 2024/2059 della Commissione, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga di sei mesi la sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per i cittadini di Vanuatu, già sospesa in precedenza a causa dei rischi connessi ai programmi di cittadinanza per investitori. La Commissione ritiene che Vanuatu non abbia ancora rimediato in modo sufficiente alle circostanze che hanno giustificato la sospensione. La misura mantiene quindi il regime di sospensione fino al 3 febbraio 2025, in attesa dell’eventuale modifica permanente del regolamento (UE) 2018/1806.
Proroga di 6 mesi della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini della Repubblica di Vanuatu che beneficiano dell’esenzione dal visto prevista dall’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 per soggiorni di breve durata nell’area Schengen/negli Stati membri, limitatamente alla sospensione temporanea di tale esenzione. La misura opera nel quadro dell’acquis di Schengen ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento indica inoltre che l’Irlanda non vi partecipa, mentre per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro si tratta di sviluppo/atto connesso all’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi e atti di associazione. La proroga decorre dal 4 agosto 2024 al 3 febbraio 2025.
Proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per i cittadini di Vanuatu
Il regolamento delegato (UE) 2024/2059 interviene sul regolamento (UE) 2018/1806 per prorogare di sei mesi la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu. La misura si colloca nel contesto dei programmi di cittadinanza per investitori adottati da Vanuatu, che la Commissione ritiene ancora idonei a creare rischi per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri.
Contesto e presupposti della proroga
La Repubblica di Vanuatu è inserita nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale esenzione si applica dal 28 maggio 2015, data di applicazione provvisoria dell’accordo di esenzione dal visto UE-Vanuatu, poi entrato in vigore il 1º aprile 2017.
La Commissione ricorda di avere già adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693, con sospensione temporanea dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023, e successivamente il regolamento delegato (UE) 2023/222, che ha sospeso l’applicazione dell’allegato II per tutti i cittadini di Vanuatu dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024. La proroga odierna è adottata perché, nonostante il dialogo rafforzato con Vanuatu e alcune modifiche legislative nazionali, le circostanze che hanno determinato la sospensione persistono.
Criticità rilevate dalla Commissione
I considerando descrivono in modo puntuale le ragioni della proroga. In particolare:
- i programmi di cittadinanza per investitori non richiedono residenza effettiva o presenza fisica a Vanuatu;
- la procedura è gestita da agenzie specializzate situate fuori da Vanuatu, senza contatto diretto con le autorità locali;
- non sono previsti colloqui in presenza, con conseguente limitata capacità di verificare l’attendibilità delle informazioni fornite;
- il controllo e la dovuta diligenza richiedono al massimo 14 giorni, prorogabili fino a 30;
- nel 2022 e nel 2023 sono state presentate 1.988 domande e solo 27 sono state respinte, dato ritenuto indicativo della scarsa affidabilità del processo di controllo.
La Commissione osserva inoltre che, dopo una modifica legislativa del marzo 2023, le verifiche sono state affidate a tre istituzioni di Vanuatu, ossia forze di polizia, unità di informazione finanziaria e servizi per l’immigrazione, con controlli anche nelle banche dati Interpol. Tuttavia, non risulterebbero ancora adeguati strumenti per verificare la veridicità dei documenti del paese di origine o di residenza dei richiedenti, né scambi di informazioni con tali paesi. Restano inoltre dubbi sui cambi di nome, sulla revoca della cittadinanza ottenuta fraudolentemente e sulla mancanza di un meccanismo strutturale di monitoraggio ex post per i passaporti già rilasciati.
Effetti giuridici della misura
L’articolo 1 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, mantenendo la sospensione dell’esenzione dal visto per Vanuatu. In sostanza, la deroga all’obbligo di visto resta temporaneamente disapplicata per i cittadini di Vanuatu nel periodo indicato dal regolamento.
Durata, entrata in vigore e collegamento con future modifiche
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 4 agosto 2024 al 3 febbraio 2025. Il regolamento si fonda sull’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1806, che impone la proroga di sei mesi quando la Commissione ha già presentato una proposta legislativa per modificare stabilmente il regime di Vanuatu.
La Commissione ha infatti presentato, contestualmente alla relazione sullo stato del dialogo con Vanuatu, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a spostare Vanuatu dall’allegato II all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, con reintroduzione permanente dell’obbligo di visto. Fino all’eventuale adozione di tale modifica, resta operativa la sospensione temporanea prorogata dal presente regolamento.
Inquadramento Schengen e partecipazione degli Stati membri
Il regolamento è qualificato dalla Commissione come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il testo precisa che:
- per Islanda e Norvegia costituisce sviluppo delle disposizioni Schengen ai sensi del relativo accordo di associazione;
- per la Svizzera costituisce sviluppo dell’acquis Schengen ai sensi dell’accordo di associazione e della decisione 2008/146/CE;
- per il Liechtenstein costituisce sviluppo dell’acquis Schengen ai sensi del protocollo di adesione e della decisione 2011/350/UE;
- l’Irlanda non partecipa all’adozione ed è esclusa dall’applicazione;
- per Cipro si tratta di atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso connesso ai sensi dell’atto di adesione del 2003.
Disposizioni principali
Proroga della sospensione dell’esenzione dal visto
L’articolo 1 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 sostituendo il riferimento a "Vanuatu" con una nota che mantiene sospesa temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto. La proroga è adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1806, in considerazione del fatto che la Commissione ha già presentato una proposta legislativa per trasferire Vanuatu dall’allegato II all’allegato I.
Durata della misura e applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 4 agosto 2024 al 3 febbraio 2025. La proroga copre quindi un ulteriore periodo di sei mesi rispetto alla precedente sospensione, scaduta il 3 agosto 2024.
Contesto sostanziale: programmi di cittadinanza per investitori
I considerando richiamano che Vanuatu continua ad applicare programmi di cittadinanza per investitori che consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere la cittadinanza in cambio di investimenti, con conseguente accesso all’Unione senza visto. La Commissione qualifica tali programmi come fonte di rischio accresciuto per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri.
Persistenza delle criticità e insufficienza dei rimedi adottati
La Commissione rileva che, nonostante alcune modifiche legislative adottate da Vanuatu nel 2023, permangono criticità: assenza di requisito di residenza effettiva o presenza fisica, procedure affidate ad agenzie esterne, assenza di colloqui in presenza, verifiche rapide (massimo 14 giorni prorogabili a 30) e bassissimo tasso di rigetto (27 domande respinte su 1.988 nel 2022-2023).
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