Regolamento (UE) 2024/1623
Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma in modo esteso il CRR per allinearlo al quadro definitivo di Basilea III, con particolare rilievo per l’output floor al 72,5 %, la revisione dei metodi standardizzati e IRB, il nuovo trattamento del rischio operativo e l’attuazione vincolante delle regole FRTB sul rischio di mercato. Introduce inoltre nuove definizioni e regole per immobili, finanziamenti specializzati, CVA, cripto-attività, ESG e informative prudenziali centralizzate. Molte misure sono accompagnate da periodi transitori, mandati all’ABE e clausole di riesame della Commissione per valutare impatti e possibili successivi aggiustamenti.
Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per recepire il quadro definitivo di Basilea III su requisiti patrimoniali, output floor, rischio di credito, rischio operativo, rischio di mercato, CVA, cartolarizzazioni, ESG e cripto-attività.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, nonché ai relativi gruppi su base individuale, subconsolidata e consolidata, secondo le nuove regole di capitale, deduzioni, ponderazioni, informative e segnalazioni. Il regolamento incide su esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni pubbliche, immobili, finanziamenti specializzati, strumenti di capitale, cartolarizzazioni, derivati, OIC, cripto-attività ed esposizioni ESG; introduce anche disposizioni specifiche per gruppi cooperativi, gruppi con impresa madre nell’UE, succursali di paesi terzi e alcune fattispecie transfrontaliere. Talune norme si applicano dal 1° gennaio 2025, mentre numerose disposizioni hanno efficacia anticipata dal 9 luglio 2024; sono inoltre previste molte fasi transitorie con scadenze fino al 2032.
Regolamento (UE) 2024/1623: modifica del CRR per il recepimento del quadro definitivo di Basilea III
Il regolamento interviene in modo organico sul regolamento (UE) n. 575/2013, aggiornando il quadro prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La finalità dichiarata è recepire gli elementi ancora pendenti della riforma di Basilea III, preservando al tempo stesso la capacità di finanziamento dell’economia dell’Unione e contenendo effetti eccessivi sui requisiti patrimoniali complessivi.
Le modifiche toccano in particolare il rischio di credito, il rischio operativo, il rischio di mercato, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), la cartolarizzazione, le informative prudenziali e la dimensione ESG. Il testo introduce inoltre un articolato sistema di mandati all’ABE, alla Commissione e ad altre autorità europee, con numerosi riesami futuri e diverse disposizioni transitorie.
Ambito soggettivo e logica complessiva
Il regolamento si applica agli enti soggetti al CRR, sia su base individuale sia su base consolidata o subconsolidata, con particolare attenzione ai gruppi bancari, alle società di partecipazione finanziaria, alle holding di investimento, alle succursali di paesi terzi e alle imprese di investimento quando rilevanti ai fini prudenziali.
Il testo amplia e precisa le definizioni di impresa madre, filiazione, controllo, ente finanziario, società di partecipazione finanziaria, holding di investimento e soggetto del settore finanziario, con l’obiettivo di rendere più coerente il consolidamento prudenziale ed evitare arbitraggi regolamentari. Viene anche rafforzata la capacità delle autorità di vigilanza di imporre consolidamenti integrali o proporzionali in presenza di rischi residui o strutture opache.
Output floor e requisito complessivo di fondi propri
L’innovazione centrale è l’introduzione dell’output floor nell’articolo 92: il totale delle esposizioni ponderate per il rischio (TREA) non può essere inferiore al 72,5 % dell’importo standardizzato (S-TREA). Il calcolo dello S-TREA è definito in modo da escludere l’uso dei modelli interni per più componenti, così da assicurare un livello minimo di capitale fondato sui metodi standardizzati.
È prevista una deroga limitata per taluni gruppi nazionali: uno Stato membro può consentire che il requisito sia calcolato senza floor a livello di singola entità, purché l’impresa madre o il gruppo centrale lo rispetti su base consolidata. Il regolamento prevede inoltre una lunga serie di disposizioni transitorie, tra cui il graduale avvicinamento alla piena applicazione dell’output floor e trattamenti provvisori per esposizioni verso imprese prive di rating, immobili e cartolarizzazioni.
Rischio di credito: revisione del metodo standardizzato
Il metodo standardizzato per il rischio di credito viene profondamente ricalibrato. Cambiano le ponderazioni per esposizioni verso enti, amministrazioni regionali e locali, organismi del settore pubblico, imprese, finanziamenti specializzati, retail, obbligazioni garantite, debito subordinato ed equity.
Per gli enti privi di rating, il regolamento introduce classi A, B e C con criteri più dettagliati sulla solidità finanziaria, sulla dipendenza dal ciclo economico e sulla presenza di requisiti prudenziali comparabili. Per le esposizioni verso imprese, la ponderazione varia anche in funzione della scadenza originaria, della dimensione dell’impresa, dell’assenza di rating e di condizioni transitorie. Le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico sono trattate con regole dedicate, comprensive di tabelle di ponderazione e di un possibile allineamento alla ponderazione dello Stato centrale di riferimento.
Sono inoltre rafforzate le regole sulle obbligazioni garantite, con nuove tabelle di ponderazione a seconda del rating dell’emittente o, in assenza di rating, del rischio associato alle esposizioni senior non garantite verso l’emittente. Le esposizioni in strumenti di capitale sono ricondotte in via generale al 250 %, con picchi al 400 % per partecipazioni in imprese non quotate detenute per finalità speculative; per gli investimenti di lungo termine e per determinati programmi legislativi sono previste eccezioni e trattamenti attenuati.
Immobili, ipoteche e finanziamenti specializzati
Il regolamento ridisegna completamente il trattamento degli immobili nel quadro prudenziale. Vengono introdotte definizioni di immobile residenziale, immobile non residenziale, esposizione IPRE, esposizione non-IPRE, esposizione ADC, finanziamento di progetti, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e finanziamento su merci.
Per gli immobili residenziali, la parte dell’esposizione fino al 55 % del valore è in linea generale ponderata al 20 %, mentre la parte eccedente segue una scala ETV con aliquote crescenti. Per gli immobili non residenziali, il fattore base è il 60 % fino al 55 % del valore, con una scala ETV dedicata per le esposizioni IPRE. Sono previste deroghe nazionali basate su dati di perdita aggregati e poteri delle autorità competenti e designate per aumentare i requisiti in caso di rischi per la stabilità finanziaria.
Per le esposizioni ADC è fissata una ponderazione del 150 %, con un possibile 100 % per alcune esposizioni residenziali se esistono contratti di pre-vendita o pre-locazione significativi o un adeguato capitale proprio del debitore. Il regolamento disciplina anche il riconoscimento di privilegi di rango junior, la valutazione prudente del valore immobiliare, l’uso di medie pluriennali e la rilevanza dei miglioramenti energetici e della resilienza climatica come possibili incrementi di valore.
Metodo IRB: limiti, input floor e parametri di rischio
Il regime IRB viene anch’esso riscritto in modo esteso. Il ricorso ai modelli interni è reso più selettivo, con maggiore standardizzazione di LGD, PD e CCF, limiti alla modellizzazione per portafogli a basso default, soglie minime più elevate per alcune classi di esposizioni e nuove condizioni di autorizzazione preventiva.
Sono introdotti input floor per PD, LGD e CCF, differenziati per imprese, enti, amministrazioni centrali e locali e retail. Per le esposizioni verso imprese non garantite il floor della PD è fissato allo 0,05 %; per le esposizioni retail ad alcune classi si applica uno 0,03 % o 0,1 % a seconda del tipo. Le soglie minime di LGD vengono differenziate per esposizioni non garantite, garantite da garanzie finanziarie, da immobili o da altri beni materiali.
Il regolamento chiarisce inoltre la definizione di default, il trattamento delle misure di concessione, i requisiti di osservazione storica per PD, LGD e CCF, i criteri di utilizzo dei dati, la riconciliazione con i parametri contabili e l’uso di valori regolamentari per portafogli a basso numero di default. Sono introdotte regole più specifiche anche per la protezione del credito di tipo personale, inclusi il riconoscimento tramite modelli PD/LGD, la sostituzione dei parametri e i limiti di ponderazione del rischio del garante.
Esposizioni al dettaglio, mutui e disallineamenti di valuta
Le esposizioni al dettaglio vengono ridefinite con maggiore precisione: devono essere verso persone fisiche o PMI, entro 1 milione di EUR di esposizione complessiva, in un numero significativo di esposizioni analoghe e gestite coerentemente dall’ente. Le esposizioni transattive ricevono un trattamento più favorevole (45 % invece del 75 %). Per particolari prestiti a pensionati o lavoratori con cessione del quinto o meccanismi analoghi è previsto un fattore del 35 % se ricorrono specifiche condizioni assicurative e di durata.
È introdotto anche un articolo specifico sui disallineamenti di valuta: per alcune esposizioni retail e ipotecarie, il fattore di ponderazione va moltiplicato per 1,5, salvo coppie euro/valute partecipanti all’ERM II. Il testo definisce inoltre la fonte di reddito, le coperture del rischio di pagamento e le casistiche escluse.
Rischio operativo: nuovo metodo unico basato sull’indicatore di attività
Il regolamento sostituisce tutti i precedenti metodi di calcolo del rischio operativo con un nuovo schema unico, fondato sull’indicatore di attività e su una componente di perdita annuale da rischio operativo. Sono introdotte definizioni di evento di rischio operativo, perdita lorda aggregata, perdita netta aggregata e perdite raggruppate.
L’ente con BI pari o superiore a 750 milioni di EUR deve calcolare la perdita annuale da rischio operativo sommando le perdite nette che superano determinate soglie di rilevanza. Il set di dati sulle perdite deve includere eventi, date, recuperi, perdite lorde e dettagli descrittivi; sono disciplinati i criteri di completezza, qualità, validazione, governance, gestione dei sistemi informatici e monitoraggio indipendente. Il regolamento prevede inoltre che l’ABE sviluppi tassonomie e orientamenti tecnici, con numerose scadenze tra il 2026 e il 2027.
Rischio di mercato: piena attuazione FRTB
La parte sul rischio di mercato è una delle più ampie. Il regolamento recepisce il quadro FRTB nella sua versione definitiva, distinguendo tra metodo standardizzato alternativo, metodo alternativo dei modelli interni e metodo standardizzato semplificato. Vengono disciplinati il portafoglio di negoziazione, le unità di negoziazione, la classificazione delle posizioni, la gestione delle coperture interne, la segregazione delle posizioni proprie e la rilevazione dei principali fattori di rischio.
Sono introdotti requisiti più stringenti per le posizioni in OIC, per le esposizioni su valute, merci, strumenti di capitale, cartolarizzazioni e posizioni con rischio residuo. Il regolamento dettaglia inoltre la nozione di posizione lunga/corta, i criteri di modellizzabilità dei fattori di rischio, le norme sul backtesting, sull’assegnazione P&L e sugli scostamenti da non conteggiare in casi eccezionali. Sono previste ulteriori transizioni e possibili atti delegati della Commissione per preservare la parità di condizioni con altre giurisdizioni.
CVA e coperture ammissibili
Il rischio di CVA viene riformato con un impianto completamente aggiornato. Sono definiti il rischio di CVA, il portafoglio CVA, il CVA aggregato, le classi di rischio e le coperture ammissibili. Il metodo standardizzato richiede un modello regolamentare del CVA, misure di sensibilità mensili, un’unità di controllo del rischio indipendente e una governance robusta.
Il metodo di base e quello semplificato sono ancorati a formule distinte e a specifiche condizioni di utilizzo. Le coperture ammissibili sono limitate a strumenti idonei, prevalentemente CDS single-name e index CDS, con regole per gli hedges interni. È mantenuto anche il riconoscimento di determinate operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al fair value e sono previste informative prudenziali dedicate.
Consolidamento prudenziale, partecipazioni e gruppi
Il testo modifica numerose norme sul consolidamento: impresa madre, filiazione, controllo, società di partecipazione finanziaria, holding di investimento e società di partecipazione industriale pura ricevono definizioni nuove o riformulate. Sono precisate le regole di consolidamento proporzionale, patrimoniale e integrale, le possibilità di esenzione e le condizioni per il subconsolidamento di entità di paesi terzi.
Per le partecipazioni qualificate e le detenzioni in imprese non finanziarie, sono introdotti nuovi limiti e soglie; vengono anche ridefinite le regole per gli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati. L’ABE deve redigere una relazione sulla completezza delle definizioni e sul possibile impatto di lacune normative sulla vigilanza consolidata.
Informativa prudenziale e accesso centralizzato
Una parte molto ampia del regolamento riguarda le informative. L’ABE è incaricata di pubblicare centralmente, in formato elettronico, numerose informative prudenziali ricevute dagli enti, con un punto di accesso unico interoperabile con il single access point europeo.
Sono ampliate le informative richieste su capitale, requisiti patrimoniali, rischio di mercato, CVA, rischio operativo, ESG, cripto-attività e esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra. Per gli enti piccoli e non complessi sono previste informative ridotte ma comunque più estese rispetto al passato, mentre per gli enti ordinari resta l’obbligo di trasmettere all’ABE i dati da pubblicare centralmente. Il regolamento stabilisce anche la periodicità delle pubblicazioni, la responsabilità degli enti sulla correttezza dei dati e la facoltà di ripresentazione in caso di errori.
ESG, combustibili fossili e cripto-attività
Il regolamento integra nel CRR la dimensione ESG. Introduce definizioni di rischio ambientale, sociale e di governance, rischio fisico, rischio di transizione, rischio ambientale e soggetti del settore dei combustibili fossili. Richiede agli enti di segnalare ed esporre in informativa le esposizioni verso tali soggetti e i rischi fisici e di transizione, nonché di descrivere come integrano i fattori ESG nei processi e nella strategia di business.
Sul fronte delle cripto-attività, il regolamento prevede un regime transitorio fino a una futura proposta legislativa della Commissione: le attività tradizionali tokenizzate sono trattate come le attività tradizionali sottostanti, i token collegati ad attività conformi al regolamento (UE) 2023/1114 scontano un fattore del 250 %, mentre le altre cripto-attività sono ponderate al 1.250 %. Il valore complessivo di tali esposizioni non può superare l’1 % del CET1 dell’ente.
Disposizioni transitorie e riesami futuri
Il regolamento è densamente costellato di misure transitorie. Oltre all’output floor e ai trattamenti per immobili, finanziamenti specializzati, equity, impegni revocabili e foreign currency mismatches, sono previste deroghe specifiche per il rischio di mercato, per il CVA, per alcuni metodi IRB e per le esposizioni verso imprese prive di rating.
Molte norme prevedono relazioni dell’ABE, dell’AESFEM, dell’AEAP o della Commissione entro il 2026, 2027, 2028, 2030 o 2031, con eventuali proposte legislative successive. Tra i temi da riesaminare figurano il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, il trattamento prudenziale delle esposizioni ESG, le cripto-attività, l’assicurazione del credito, i finanziamenti agricoli, la proporzionalità per gli enti piccoli e non complessi e l’adeguatezza complessiva del quadro prudenziale bancario dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica, in linea generale, dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, molte disposizioni si applicano anticipatamente dal 9 luglio 2024, soprattutto quelle necessarie per avviare immediatamente la transizione normativa o per evitare vuoti regolatori.
Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce una riforma strutturale del CRR, destinata a incidere in modo rilevante sulla pianificazione patrimoniale, sui modelli interni, sulle informative e sulle strategie di business delle banche e delle imprese di investimento europee.
Disposizioni principali
Recepimento Basilea III e output floor
L’articolo 92 introduce l’output floor: il TREA è pari al massimo tra U-TREA e il 72,5 % dello S-TREA. È prevista una deroga per gruppi con impresa madre nello stesso Stato membro, se il requisito è rispettato su base consolidata, e una articolata disciplina transitoria dell’output floor fino al 2032 in relazione a imprese, immobili, finanziamenti specializzati, impegni revocabili incondizionatamente e cartolarizzazioni.
Rafforzamento del rischio di credito e revisione IRB/SA-CR
Sono ricalibrati i fattori di ponderazione per esposizioni verso enti, imprese, amministrazioni pubbliche, obbligazioni garantite, debito subordinato, strumenti di capitale, retail e immobili. Vengono introdotte nuove classi di esposizione (ad esempio amministrazioni regionali, autorità locali, organismi del settore pubblico, finanziamenti specializzati, esposizioni IPRE, cripto-attività) e una nuova disciplina di definizioni, input floor, LGD floor, PD floor, CCF floor, default e riconoscimento delle garanzie.
Immobili e prestiti ipotecari
Sono riscritti i trattamenti prudenziali per immobili residenziali e non residenziali, incluse distinzioni tra IPRE/non-IPRE, ADC, criteri ETV, limiti di valore, riconoscimento di privilegi junior, rivalutazione prudente e poteri nazionali di irrigidimento dei fattori di ponderazione. Sono introdotte anche segnalazioni aggregate sui mercati immobiliari nazionali e deroghe transitorie per esposizioni immobiliari concesse prima del 1° gennaio 2025.
Rischio operativo
Tutti i metodi precedenti sono sostituiti da un unico metodo basato sull’indicatore di attività (BI) e sulla componente di perdita annuale da rischio operativo. Sono disciplinati set di dati sulle perdite, soglie di rilevanza pari a 20.000 EUR e 100.000 EUR, regole su eventi eccezionali, perdite raggruppate, governance, validazione e possibili esclusioni. L’ABE deve emanare numerosi RTS/ITS e orientamenti, con scadenze tra il 2026 e il 2027.
Rischio di mercato e FRTB
È recepito il nuovo quadro FRTB, con metodo standardizzato alternativo, metodo alternativo dei modelli interni e metodo standardizzato semplificato, nuove regole sul portafoglio di negoziazione, sulle unità di negoziazione, sulla separazione tra portafoglio bancario e trading book, sulle coperture interne e sui test di backtesting e P&L attribution. Sono introdotte disposizioni transitorie e poteri della Commissione per allineare l’UE ad altre giurisdizioni e gestire eventuali distorsioni competitive.
CVA e protezione del credito
Il regime del rischio di CVA è riformato con nuovi metodi standardizzato, di base e semplificato, nuove definizioni, requisiti organizzativi e di modellizzazione, regole per coperture ammissibili, informative dedicate e riconoscimento di coperture interne. Sono aggiornate le regole generali sulle protezioni del credito di tipo reale e personale, incluse condizioni di ammissibilità, garanzie incondizionate e derivati su crediti ammessi.
ESG e cripto-attività
Sono introdotte definizioni specifiche di rischi ambientali, sociali e di governance, obblighi di segnalazione e informativa sui rischi ESG e sui combustibili fossili, oltre a mandati per verificare se i rischi ESG siano adeguatamente riflessi nei rating. Per le cripto-attività è previsto un regime transitorio fino a futura proposta legislativa, con fattori di ponderazione del 250 % o 1.250 % a seconda della tipologia di attività e un limite complessivo pari all’1 % del CET1.
Informativa prudenziale centralizzata
L’ABE è incaricata di centralizzare la pubblicazione di molte informative prudenziali su un punto di accesso unico interoperabile con il punto di accesso unico europeo. Sono ampliate le informative su rischio di mercato, CVA, rischio operativo, ESG, cripto-attività, esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra e altre aree, con discipline differenziate per enti piccoli e non complessi.
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