Regolamento (UE) 2024/1621
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1621 della Commissione, del 31 maggio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Australia e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per talune categorie di prodotti avicoli, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Per l’Australia viene ritirata l’autorizzazione per le partite interessate; per gli Stati Uniti viene sospeso l’ingresso dalle zone colpite negli Stati di Idaho e Minnesota, individuate con precisione negli allegati modificati. La misura si fonda sulla tutela dello stato sanitario dell’Unione e sull’esigenza di prevenire l’introduzione del virus.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere o limitare l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Australia e da alcune zone degli Stati Uniti a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di animali e prodotti di origine animale rientranti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in particolare partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Incide sulle voci relative all’Australia e a specifiche zone degli Stati Uniti negli elenchi dei paesi terzi/territori/zone autorizzati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Australia e Stati Uniti
Il regolamento interviene in modo mirato sugli elenchi dei paesi terzi e delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). La Commissione richiama la necessità di tutela dello stato sanitario dell’Unione e adotta la modifica con urgenza.
Contesto normativo
L’atto si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili e la sanità animale, e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone autorizzati; il presente regolamento ne aggiorna gli allegati V e XIV.
Razionale delle modifiche
Per l’Australia, la Commissione prende atto della comparsa di due focolai di HPAI nel pollame nello Stato di Victoria, confermati il 22 e il 24 maggio 2024 mediante RT-PCR. Considerato il rischio di introduzione del virus nell’Unione e l’assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione del paese terzo, viene ritenuto opportuno non autorizzare più l’ingresso delle partite interessate.
Per gli Stati Uniti, la Commissione considera la comparsa di sei focolai di HPAI nel pollame negli Stati dell’Idaho e del Minnesota, confermati il 20 e 21 maggio 2024. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale; tuttavia, la Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate per prevenire la diffusione del virus.
Modifiche all’allegato V
L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404, relativo alle partite di pollame e materiale germinale di pollame, viene modificato in due punti principali:
- la voce relativa all’Australia nella parte 1, sezione B, è sostituita;
- alla voce relativa agli Stati Uniti sono aggiunte le nuove zone US-2.650 fino a US-2.655.
Nella parte 2 dell’allegato V vengono inserite le descrizioni geografiche delle nuove zone statunitensi, tutte costituite da aree circolari di raggio 10 km individuate con coordinate GPS. Le zone interessano il County di Jerome (Idaho) e i Counties di Meeker, Stearns e Morrison (Minnesota), con la ripartizione specificata negli allegati modificati.
Modifiche all’allegato XIV
L’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, viene modificato in coerenza con l’allegato V:
- la voce relativa all’Australia nella parte 1, sezione B, è sostituita;
- alla voce relativa agli Stati Uniti sono aggiunte le stesse zone US-2.650 fino a US-2.655.
L’effetto combinato è che l’ingresso nell’Unione dei prodotti coperti dagli allegati viene adeguato alla nuova situazione epidemiologica, con restrizioni territorialmente circoscritte per gli Stati Uniti e revisione della posizione dell’Australia.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale, e le modifiche agli allegati producono effetti immediati per i controlli veterinari e doganali relativi alle spedizioni interessate.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1 e 3. La finalità è adeguare gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Australia e negli Stati Uniti.
Aggiornamento degli elenchi per l’Australia
L’allegato V, parte 1, sezione B, sostituisce la voce relativa all’Australia; l’allegato XIV, parte 1, sezione B, sostituisce anch’esso la voce relativa all’Australia. L’effetto pratico è la revisione delle condizioni di autorizzazione all’ingresso nell’Unione per le partite interessate provenienti dall’Australia, in ragione dei focolai di HPAI notificati nello Stato di Victoria.
Nuove restrizioni per alcune zone degli Stati Uniti
Nell’allegato V sono aggiunte le nuove zone US-2.650 a US-2.655, con riferimento a specifiche aree dell’Idaho e del Minnesota soggette a restrizioni. Nell’allegato XIV sono aggiunte le medesime zone con restrizioni per l’ingresso di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Identificazione geografica delle zone interessate
Le nuove zone statunitensi sono descritte come aree circolari di raggio 10 km attorno a punti di riferimento GPS situati nei contea di Jerome (Idaho), Meeker, Stearns e Morrison (Minnesota). Le zone sono numerate US-2.650, US-2.651, US-2.652, US-2.653, US-2.654 e US-2.655.
Motivazione sanitaria e decisione di sospensione
La Commissione richiama la comparsa di due focolai di HPAI in Australia e di sei focolai negli Stati Uniti, nonché le misure di contenimento adottate da questi ultimi. In assenza di garanzie sufficienti di regionalizzazione per l’Australia e alla luce delle zone restrittive negli Stati Uniti, viene ritenuto opportuno sospendere o limitare l’ingresso nell’Unione delle partite interessate per proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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