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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1620

Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce l'Autorità europea AMLA, con sede a Francoforte sul Meno, quale nuovo centro di coordinamento, supervisione e cooperazione del sistema UE antiriciclaggio e antiterrorismo. L'Autorità esercita una supervisione diretta su un numero selezionato di soggetti ad alto rischio, coordina e armonizza la supervisione nazionale sugli altri soggetti obbligati, sostiene le FIU nelle analisi congiunte e nella cooperazione transfrontaliera e gestisce una banca dati centrale AML/CFT. Il regolamento definisce anche una complessa architettura di governance, poteri investigativi e sanzionatori, regole finanziarie, rapporti con altri organismi UE e modifiche ai regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza.

Istituzione dell'Autorità UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e disciplina dei suoi poteri di supervisione, coordinamento e cooperazione nel quadro AML/CFT.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all'Autorità AMLA, alle autorità nazionali di supervisione AML/CFT, alle FIU e ai soggetti obbligati interessati dal quadro UE antiriciclaggio e antiterrorismo. Incide in particolare su enti creditizi ed enti finanziari, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività, selezionati per la supervisione diretta a livello UE, ma anche sui soggetti non selezionati soggetti a supervisione nazionale indiretta e, per specifici compiti, sui supervisori del settore non finanziario e sugli organi di autoregolamentazione. Si applica nell'intero territorio dell'Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; alcune disposizioni sono applicabili già dal 26 giugno 2024, mentre la disciplina generale decorre dal 1o luglio 2025. Sono previste esclusioni/limitazioni rilevanti in materia di riservatezza, segreto professionale, accesso ai documenti e conservazione dei dati, nonché un regime transitorio per la banca dati centrale e per il primo ciclo di selezione dei soggetti sottoposti a supervisione diretta.

Regolamento (UE) 2024/1620 - istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Il regolamento inserisce l'Unione in una fase di forte centralizzazione del contrasto AML/CFT, creando un'Autorità europea dedicata, con sede a Francoforte sul Meno, chiamata a colmare le criticità del sistema basato prevalentemente sull'attuazione nazionale. Il legislatore sottolinea, nei considerando, l'esigenza di una risposta uniforme a fenomeni transfrontalieri, di una migliore integrazione tra supervisione prudenziale e antiriciclaggio e di un rafforzamento della cooperazione fra autorità di vigilanza e FIU.

Finalità e collocazione nel pacchetto AML dell'Unione

Il regolamento fa parte di un pacchetto organico con il regolamento (UE) 2023/1113, il regolamento (UE) 2024/1624 e la direttiva (UE) 2024/1640. Insieme, tali atti costituiscono il nuovo quadro giuridico UE in materia di AML/CFT, che disciplina sia gli obblighi dei soggetti obbligati sia l'assetto istituzionale di supervisione e cooperazione. L'obiettivo dell'AMLA è la protezione dell'interesse pubblico, della stabilità e dell'integrità del sistema finanziario dell'Unione e del corretto funzionamento del mercato interno.

Ambito di intervento e definizioni essenziali

L'Autorità opera nei limiti dei compiti attribuiti dal regolamento e dagli altri atti UE richiamati. Il testo distingue tra "soggetti obbligati selezionati" e "non selezionati": i primi sono enti creditizi, enti finanziari o gruppi, al massimo livello di consolidamento nell'Unione, sottoposti a supervisione diretta dell'Autorità; i secondi restano sotto supervisione nazionale. È definito anche il "sistema di supervisione AML/CFT", composto dall'Autorità e dalle autorità nazionali, oltre alla categoria delle "autorità non preposte all'AML/CFT", tra cui BCE, autorità di risoluzione e altre autorità prudenziali rilevanti.

Compiti generali dell'Autorità

L'articolo 5 elenca compiti molto ampi: monitoraggio dei rischi nel mercato interno e nei paesi terzi, raccolta e analisi di informazioni sulle carenze di applicazione, istituzione e gestione della banca dati centrale AML/CFT, analisi dei rischi connessi anche all'inosservanza delle sanzioni finanziarie mirate, supporto alla cooperazione tra soggetti obbligati, supervisori e FIU, attività di formazione e pubblicazione, nonché segnalazione alla Commissione di eventuali errori di recepimento della direttiva (UE) 2024/1624.

Supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati

Il cuore operativo del regolamento è la supervisione diretta dei soggetti ad alto rischio. L'Autorità effettua valutazioni periodiche, in cooperazione con i supervisori finanziari, degli enti creditizi e finanziari che operano in almeno sei Stati membri; il profilo di rischio è classificato in basso, medio, sostanziale o elevato sulla base di una metodologia armonizzata. I soggetti con profilo di rischio residuo elevato si qualificano come soggetti selezionati; in linea di principio il numero iniziale è limitato a 40 gruppi/soggetti, con eventuale ampliamento successivo. Il primo processo di selezione deve iniziare entro il 1o luglio 2027 e concludersi entro sei mesi, mentre la supervisione diretta decorre sei mesi dopo la pubblicazione dell'elenco.

Poteri istruttori, misure correttive e sanzioni

Nei confronti dei soggetti selezionati l'Autorità dispone di poteri di richiesta di informazioni, indagine, ispezione in loco, adozione di misure amministrative, irrogazione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora. Le misure amministrative comprendono raccomandazioni, ordini di cessazione, restrizioni operative, modifiche alla governance, fino alla proposta di revoca o sospensione dell'autorizzazione. Le sanzioni pecuniarie sono predeterminate per fasce di violazioni e possono essere aumentate o diminuite mediante coefficienti aggravanti o attenuanti di cui all'allegato I; il regolamento disciplina altresì pubblicazione, riesame, esecuzione forzata e allocazione delle somme al bilancio UE. È espressamente previsto il controllo della Corte di giustizia, che può annullare, ridurre o aumentare la sanzione.

Supervisione indiretta e convergenza delle prassi nazionali

Per i soggetti non selezionati la supervisione rimane nazionale, ma l'AMLA dispone di poteri indiretti molto incisivi: valutazioni periodiche dei supervisori finanziari, coordinamento delle verifiche tematiche, assistenza reciproca, risoluzione di controversie tra autorità e intervento in caso di carenze sistemiche di supervisione. La supervisione indiretta mira a evitare frammentazione, divergenze applicative e asimmetrie di enforcement tra Stati membri. Il regolamento contempla anche la possibilità di trasferimenti temporanei o eccezionali di compiti e poteri di supervisione alla dimensione unionale, su richiesta dei supervisori nazionali o, in determinate ipotesi, su iniziativa dell'Autorità con intervento della Commissione.

Banca dati centrale AML/CFT e trattamento dei dati

L'Autorità istituisce una banca dati centrale alimentata dalle informazioni trasmesse dai supervisori, dalle FIU e dalle altre autorità competenti, nonché dai dati raccolti nel corso della propria attività. La banca dati è utilizzata per analisi di rischio, valutazioni di conformità, monitoraggio di misure e sanzioni e supporto al coordinamento interistituzionale. Il regolamento prevede un forte presidio della riservatezza, l'esclusione dei dati coperti da segreto professionale e la conservazione dei dati personali per un massimo di 10 anni. Per il settore non finanziario l'obbligo di alimentare la banca dati decorre, in via generale, solo dal 27 giugno 2028, con facoltà di anticipazione volontaria.

FIU: sostegno, analisi congiunte, mediazione e FIU.net

Il regolamento dedica un intero blocco normativo al sostegno delle FIU. L'Autorità coordina e facilita analisi congiunte di casi transfrontalieri, definisce metodi e criteri di selezione delle priorità, fornisce supporto operativo e informatico, può effettuare controlli incrociati hit/no hit tra dati delle FIU e dati di altre autorità/organismi UE e trasmette i risultati alle autorità competenti quando emergano indizi di reati rilevanti per EPPO, OLAF, Europol o Eurojust. Gestisce inoltre FIU.net, sistema dedicato allo scambio sicuro di informazioni tra FIU, e può sospendere l'accesso al sistema in casi eccezionali legati alla sicurezza e alla riservatezza. Le FIU nazionali delegano inoltre uno o più membri del personale presso l'Autorità per supportarne l'attività.

Governance, indipendenza e procedura decisionale

L'Autorità è costruita su una governance duale: un consiglio generale con due composizioni, una per la supervisione e una per le FIU, e un comitato esecutivo ristretto. Il consiglio generale adotta gli atti di portata generale, vota i progetti di norme tecniche e svolge funzioni di indirizzo; il comitato esecutivo gestisce la pianificazione generale e adotta le decisioni sui singoli soggetti selezionati e sulle singole autorità. Sono previsti un presidente, un direttore esecutivo e una commissione amministrativa del riesame. Il regolamento disciplina in modo dettagliato nomina, durata dei mandati, regole di voto, indipendenza, conflitti di interesse, periodi di riflessione e obblighi di relazione verso Parlamento europeo e Consiglio.

Norme tecniche, orientamenti e cooperazione con altre istituzioni

L'Autorità è incaricata di predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, che la Commissione adotta mediante atti delegati o di esecuzione nei limiti degli articoli 49, 50, 53, 100 e 101. Può inoltre adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri rivolti a soggetti obbligati, supervisori e FIU. Il regolamento impone consultazioni pubbliche salvo ipotesi eccezionali e prevede un forte raccordo con le autorità europee di vigilanza, la BCE, Europol, Eurojust, EPPO e OLAF, nonché con le autorità di paesi terzi e con i consessi internazionali come il GAFI e il gruppo Egmont.

Disposizioni finanziarie, trasparenza e protezione dei diritti fondamentali

Il finanziamento dell'Autorità deriva da contributo UE e da commissioni versate dai soggetti obbligati selezionati e da alcuni non selezionati; il calcolo delle commissioni è demandato a un atto delegato della Commissione e deve rispettare la proporzionalità rispetto a rischio, fatturato e importanza del soggetto. Sono previste regole su bilancio, rendicontazione, discarico, antifrode, sicurezza informatica, segreto professionale, accesso ai documenti e protezione dei dati personali. Il regolamento istituisce anche un responsabile dei diritti fondamentali e un sistema di whistleblowing protetto ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937.

Modifiche agli atti UE esistenti e tempistica di applicazione

Il regolamento modifica i regolamenti istitutivi dell'ABE, dell'EIOPA e dell'ESMA, sopprimendo i compiti AML/CFT preesistenti in capo all'ABE e prevedendo il ruolo di osservatore dell'AMLA nelle autorità europee di vigilanza. L'entrata in vigore è fissata al settimo giorno successivo alla pubblicazione; l'applicazione generale decorre dal 1o luglio 2025, mentre alcune disposizioni organizzative e di governance si applicano già dal 26 giugno 2024. Il testo contiene inoltre discipline transitorie sull'avvio operativo dell'Autorità, sulla banca dati e sulla prima selezione dei soggetti sottoposti a supervisione diretta.

Disposizioni principali

Istituzione, status e sede dell'Autorità

È istituita l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (art. 1), dotata di personalità giuridica e rappresentata dal presidente (art. 3). La sede è fissata a Francoforte sul Meno, Germania (art. 4). L'Autorità opera nel quadro del regolamento (UE) 2023/1113, della direttiva (UE) 2024/1640, del regolamento (UE) 2024/1624 e degli altri atti UE che le attribuiscono compiti (art. 1).

Compiti istituzionali generali

L'Autorità monitora i rischi AML/CFT nel mercato interno e nei paesi terzi, raccoglie e analizza informazioni, istituisce e aggiorna una banca dati centrale AML/CFT, sostiene l'analisi dei rischi di mancata attuazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate, promuove cooperazione e scambio di informazioni, pubblica studi e offre formazione, e segnala alla Commissione eventuali errori di recepimento della direttiva (UE) 2024/1624 da parte degli Stati membri (art. 5, par. 1).

Supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati

L'Autorità esercita supervisione diretta sui soggetti obbligati selezionati, ossia enti creditizi, enti finanziari o gruppi con profilo di rischio residuo elevato secondo una metodologia armonizzata (artt. 12 e 13). Il primo processo di selezione deve iniziare entro il 1o luglio 2027, con pubblicazione dell'elenco e avvio della supervisione diretta sei mesi dopo; la selezione è poi triennale (art. 13, par. 4). In linea generale, il numero iniziale dei soggetti sottoposti a supervisione diretta è limitato a 40 gruppi/soggetti, salvo eventuale aumento successivo (art. 13, par. 2; art. 106, par. 2).

Metodologia di supervisione e criteri di rischio

L'Autorità elabora una metodologia armonizzata e basata sul rischio, comprensiva di parametri per classificare i soggetti obbligati in categorie di rischio, per rivedere autovalutazioni, politiche interne, adeguata verifica della clientela e fattori di rischio legati a clienti, prodotti, operazioni, canali di distribuzione e geografia (art. 8). Per la selezione dei soggetti da supervisionare direttamente, la classificazione riguarda profilo di rischio intrinseco e residuo e copre specifiche categorie di enti finanziari, inclusi i prestatori di servizi per le cripto-attività (art. 12).

Poteri ispettivi, amministrativi e sanzionatori

Nei confronti dei soggetti selezionati l'Autorità può richiedere informazioni, svolgere indagini e ispezioni in loco, imporre misure amministrative, irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora (artt. 17-23). Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi, ripetute o sistematiche possono arrivare, a seconda dei casi, fino a 2.000.000 EUR o all'1% del fatturato annuo, oppure fino a 1.000.000 EUR o allo 0,5% del fatturato annuo; per altre violazioni i massimali sono in genere 1.000.000 o 2.000.000 EUR, e per il mancato rispetto di decisioni dell'Autorità fino a 1.000.000 EUR (art. 22). Le penalità di mora possono arrivare al 3% del fatturato medio giornaliero per le persone giuridiche o al 2% del reddito medio giornaliero per le persone fisiche (art. 23).

Supervisione indiretta e convergenza

Per i soggetti non selezionati la supervisione resta nazionale, ma l'Autorità effettua valutazioni periodiche sulla convergenza delle prassi dei supervisori finanziari, coordina verifiche tematiche, facilita collegi di supervisione AML/CFT, promuove assistenza reciproca, può risolvere controversie tra supervisori con decisioni vincolanti e può intervenire in caso di carenze sistematiche di supervisione o di violazioni del diritto dell'Unione (artt. 30-34).

Supervisione del settore non finanziario

L'Autorità coordina verifiche inter pares dei supervisori del settore non finanziario, agevola collegi di supervisione AML/CFT per soggetti operanti in più Stati membri, indaga su violazioni o errata applicazione del diritto UE da parte dei supervisori e può formulare raccomandazioni e avvertimenti alle autorità interessate (artt. 35-38).

Meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU

L'Autorità sostiene e coordina le FIU, organizza analisi congiunte su casi transfrontalieri, gestisce FIU.net, promuove assistenza reciproca, mediazione e verifiche inter pares delle attività delle FIU, sviluppa strumenti informatici e di intelligenza artificiale e assicura la trasmissione dei risultati alle autorità competenti, inclusi EPPO, OLAF, Europol ed Eurojust nei casi pertinenti (artt. 39-48).

Banca dati centrale AML/CFT

È istituita una banca dati centrale contenente informazioni fornite dai supervisori, dalle autorità non AML/CFT e dall'Autorità stessa, con accesso riservato per autorità e organismi competenti secondo il principio del need-to-know (art. 11). I dati personali possono essere conservati in forma identificabile per un massimo di 10 anni; per il settore non finanziario la trasmissione dei dati alla banca dati decorre, in via generale, dal 27 giugno 2028 (art. 11, par. 7; art. 106, par. 1).

Governance interna e organi dell'Autorità

L'Autorità è organizzata in consiglio generale (in due composizioni: supervisione e FIU), comitato esecutivo, presidente, direttore esecutivo e commissione amministrativa del riesame (artt. 56-75). Il consiglio generale adotta gli atti generali e le decisioni sulle materie di sua competenza; il comitato esecutivo gestisce l'attività e adotta le decisioni sui singoli soggetti selezionati; il presidente rappresenta l'Autorità; il direttore esecutivo cura la gestione quotidiana; la commissione amministrativa del riesame effettua il riesame interno di talune decisioni dell'Autorità (artt. 60, 64, 69, 71, 72-75).

Finanziamento e commissioni

Il bilancio dell'Autorità è finanziato da contributo UE, commissioni imposte ai soggetti obbligati selezionati e ad alcuni non selezionati, eventuali contributi volontari degli Stati membri, oneri per servizi richiesti e altre eventuali sovvenzioni (art. 76). Le commissioni annuali coprono i costi della supervisione diretta e indiretta e la metodologia di calcolo è demandata a un atto delegato della Commissione; il regolamento prevede anche criteri di proporzionalità legati a fatturato, rischio e rilevanza del soggetto (art. 77).

Cooperazione con altre autorità e organismi

L'Autorità coopera con le autorità europee di vigilanza, la BCE, le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di risoluzione, Eurol, Eurojust, EPPO e OLAF, anche mediante protocolli d'intesa e accordi di lavoro (artt. 91, 92, 94). Può altresì partecipare a partenariati per la condivisione di informazioni e concludere accordi amministrativi con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali (art. 95).

Modifiche agli atti istitutivi delle autorità europee di vigilanza

Il regolamento modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010, sopprimendo o adattando le disposizioni AML/CFT attribuite in precedenza all'ABE e prevedendo la partecipazione di un rappresentante dell'AMLA alle riunioni dei consigli delle tre autorità europee di vigilanza quando si discutono questioni rientranti nel suo mandato (artt. 103-105).

Disposizioni transitorie e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o luglio 2025, con alcune disposizioni già applicabili dal 26 giugno 2024 (art. 108). Sono previste norme transitorie per la banca dati centrale, per il primo processo di selezione dei soggetti selezionati, per la partecipazione volontaria delle FIU alle prime verifiche inter pares e per l'avvio operativo dell'Autorità da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2025 (artt. 106-107).

Come è indicizzato

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