Regolamento (UE) 2024/1513
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1513 della Commissione, del 31 maggio 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore materiale contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, sostituendo il nome di Haining Hisener Trade Co., Ltd. con Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. quale produttore esportatore beneficiario del trattamento tariffario collegato al codice TARIC C776. La rettifica è espressamente resa retroattiva al 18 febbraio 2022, con conseguente applicazione delle aliquote corrette alle importazioni effettuate da tale data. Le autorità doganali sono incaricate di verificare l’effettiva origine produttiva delle merci importate e, in mancanza della prova richiesta, di riscuotere la differenza di dazio secondo la normativa doganale applicabile.
Rettifica retroattiva dell’elenco dei produttori esportatori nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 sui dazi antidumping definitivi per determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla posizione del produttore esportatore associato al codice addizionale TARIC C776. Coinvolge le autorità doganali degli Stati membri, gli importatori e i soggetti esportatori interessati; la rettifica opera con effetto dal 18 febbraio 2022, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. Sono escluse, ai fini dell’aliquota individuale collegata al codice C776, le merci non effettivamente fabbricate da Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd., che restano soggette al dazio applicabile a tutte le altre società.
Rettifica del dazio antidumping per determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1513 interviene per correggere un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, con il quale la Commissione aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La correzione riguarda l’identificazione del produttore esportatore associato al codice addizionale TARIC C776, con effetti retroattivi dal 18 febbraio 2022.
Contesto e motivazione della rettifica
Nel regolamento originario, nell’allegato relativo ai produttori esportatori che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione, risultava indicata Haining Hisener Trade Co., Ltd. La Commissione ha chiarito che tale società non è un fabbricante di elementi di fissaggio, ma un operatore commerciale, e che il soggetto corretto era invece Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. La rettifica mira quindi ad allineare l’allegato alla realtà produttiva e alle risultanze dell’inchiesta.
Effetto retroattivo e posizione delle parti interessate
La Commissione ha affermato che la sostituzione del nominativo deve operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/191, ossia dal 18 febbraio 2022. Nel testo si dà conto delle osservazioni dell’European Fastener Distributor Association (EFDA), contraria all’effetto retroattivo per ragioni di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento; tali osservazioni sono state respinte, ritenendo che l’errore fosse evidente e che la rettifica non impedisca l’applicazione conforme della normativa doganale.
Obblighi per le autorità doganali e condizioni di applicazione dell’aliquota individuale
Il regolamento incarica le autorità doganali degli Stati membri di verificare che le importazioni effettuate sotto il codice TARIC C776, sin dall’entrata in vigore del regolamento originario, siano effettivamente state fabbricate da Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. Resta applicabile la regola già prevista dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/191: per ottenere l’aliquota individuale è necessaria una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato con nome e funzione, attestante la fabbricazione del prodotto da parte della società indicata.
Conseguenze in caso di mancata prova o di soggetto non corretto
Qualora le merci importate con codice addizionale TARIC C776 non siano state fabbricate da Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd., esse sono soggette al dazio applicabile a tutte le altre società. In tal caso, la differenza di dazio deve essere riscossa con effetto dal 18 febbraio 2022, secondo la normativa doganale applicabile.
Entrata in vigore
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma dispiega i propri effetti dal 18 febbraio 2022.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2022/191
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è modificato sostituendo la voce "Haining Hisener Trade Co., Ltd" con "Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd." per la Repubblica popolare cinese e il codice addizionale TARIC C776.
Verifiche doganali e prova dell’effettiva fabbricazione
Le autorità doganali degli Stati membri devono verificare che i prodotti importati con codice addizionale TARIC C776 dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/191 siano stati effettivamente fabbricati da Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. Per beneficiare dell’aliquota individuale prevista, resta necessaria la fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata, come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/191.
Applicazione del dazio alle altre società e riscossione retroattiva
Se i prodotti importati con codice TARIC C776 non sono stati fabbricati da Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd., si applica il dazio previsto per tutte le altre società; la differenza di dazio è riscossa a decorrere dal 18 febbraio 2022, in conformità alla legislazione doganale applicabile.
Entrata in vigore ed effetto retroattivo
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 18 febbraio 2022.
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