Sentenza n. 1662/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena – Sezione lavoro n. 513/2024, relativa al riconoscimento della carta del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 513/2024 del Tribunale di Siena, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 luglio 2024 ai fini esecutivi. La pronuncia del giudice del lavoro aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, condannando il Ministero ad accreditare i relativi importi. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza notificato il 20 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata altresì chiesta l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era stata notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione. In assenza di contestazioni da parte del Ministero, il giudice ha accertato l’inottemperanza e ha ordinato all’amministrazione di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente euro 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Il TAR ha ritenuto tale penalità compatibile sia con l’esecuzione di una condanna pecuniaria sia con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La penalità di mora può essere applicata per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima dell’avvio dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, il cui valore riconosciuto nel giudicato eseguito è pari a euro 500,00 annui.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale di una sentenza passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e risulti l’inadempimento dell’amministrazione.
- Nell’ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria dell’amministrazione, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è compatibile con il contenuto del giudicato e può concorrere con la nomina del commissario ad acta.
- La penalità di mora può essere quantificata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento.
- La nomina del commissario ad acta costituisce uno strumento esecutivo concorrente con la penalità di mora e può essere disposta per il caso di ulteriore inottemperanza dopo il termine assegnato all’amministrazione.
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