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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4320/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n.7 c.p. Il pubblico ministero sosteneva che l'atto originario della persona offesa, intestato "verbale di ricezione di querela orale", fosse sufficiente a far emergere la volontà punitiva (anche alla stregua del favor querelae) e che quindi il Tribunale avesse erroneamente ritenuto insussistente la condizione di procedibilità

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato la decisione di non procedere. Ha precisato che, sebbene la querela non richieda formule rigide e possa desumersi dall'atto, nel caso concreto il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non evidenziava alcun elemento sintomatico della volontà di perseguire penalmente l'autore. La Corte ha distinto il caso dalle pronunce che avevano ritenuto sufficiente la dicitura "verbale di ricezione di querela orale" in contesti di arresto in flagranza, dove il contesto fattuale rende chiara la volontà punitiva; in assenza di tale contesto, l'intestazione del modulo può essere solo un formale template e non supplire alla mancanza di una chiara manifestazione di volontà. Il pubblico ministero è stato esentato dal pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al fatto penalmente rilevante contestato; il procedimento relativo era subordinato alla querela della persona offesa (condizione di procedibilità nei reati perseguibili a querela)

  • art. 625 n.7 cod. pen.

    Comma che specifica la fattispecie contestata (esposizione alla pubblica fede / correlata spesa di moneta falsa come indicato in atti); oggetto della procedibilità a querela

  • Principio del "favor querelae" (giurisprudenziale)

    Principio interpretativo per cui, nei reati perseguibili a querela, gli atti vanno interpretati in modo da non precludere la querela della persona offesa quando vi sia obiettiva incertezza; tuttavia il principio non è assoluto e non vale a riconoscere la querela quando dal contenuto dell'atto non emerge alcuna volontà punitiva

  • Cass. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022 (PMT c/ Baia Antonio)

    Esempio in cui la Corte ha ritenuto desumibile la volontà di punizione da atti che non contengono una formula espressa, anche in presenza di conferimento di procura per opposizione e richiesta di informazione sull'eventuale archiviazione

  • Cass. Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022 (Saottini)

    Pronuncia che aveva ricollegato la dizione "verbale di ricezione di querela orale" al contesto specifico dell'arresto in flagranza, dove la volontà punitiva della persona offesa risultava chiara

  • Cass. Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023 (PG c/ Russo Riccardo)

    Richiama la necessità di valutare il contesto: anche diciture formali possono non essere decisive se dal contenuto dell'atto non emerge la volontà di procedere

  • Cass. Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023 (G.)

    Ulteriore richiamo al principio per cui l'intestazione dell'atto non può sostituire l'assenza di elementi che manifestino la volontà punitiva

Massime di principio

  • La querela, nei reati perseguibili a querela, non richiede formule fisse ma la volontà di punizione deve risultare dall'atto: non è sufficiente l'intestazione formale se il contenuto non ne evidenzia la volontà punitiva
  • La dizione "verbale di ricezione di querela orale" può essere determinante solo se il contesto fattuale (es. arresto in flagranza, richiesta immediata d'intervento) rende evidente la volontà della persona offesa di perseguire l'autore
  • In presenza di ambiguità, opera il principio del favor querelae: gli atti vanno interpretati in modo favorevole alla rilevazione della querela, ma il principio ha limiti e non sopperisce all'assenza totale di elementi manifestativi
  • Il giudice di merito è chiamato a valutare il contesto concreto e il contenuto delle dichiarazioni: il mero uso di un modulo predisposto dalla polizia giudiziaria non prova di per sé la querela rituale
  • Per evitare problemi di procedibilità, è consigliabile che la persona offesa esprima esplicitamente la volontà di perseguire l'autore (es. dichiarazione testuale di voler procedere, firma, conferimento di procura al difensore, richiesta di essere informata in caso di archiviazione)
  • Gli operatori di polizia giudiziaria dovrebbero annotare chiaramente, oltre all'intestazione, le parole effettivamente pronunciate dalla persona offesa e fare sottoscrivere una dichiarazione esplicita quando la volontà punitiva è presente
  • Quando si valuta un ricorso della pubblica accusa contro decisioni di non procedere per difetto di querela, la Corte di legittimità verifica correttamente la coerenza tra intestazione dell'atto e contenuto effettivo delle dichiarazioni; l'assenza di contesto fattuale chiaro giustifica il rigetto del ricorso

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