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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18337/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

Un medico, dopo la laurea in medicina, si era iscritto a una scuola di specializzazione nel 1981 e aveva frequentato il corso senza percepire alcuna remunerazione. Agì in giudizio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altre amministrazioni chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie che imponevano una remunerazione adeguata per i medici specializzandi. Il Tribunale respinse la domanda ritenendo non dovuto alcun ristoro a chi si fosse iscritto prima dell’anno accademico 1982-1983; la Corte d’appello accolse l’impugnazione e riconobbe il risarcimento limitatamente agli anni di frequenza successivi al 1983. La Presidenza del Consiglio ricorse per cassazione deducendo la violazione di varie direttive comunitarie, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1218 c.c., sostenendo che il diritto alla remunerazione previsto dalla direttiva 82/76 spetterebbe solo a chi si fosse iscritto a partire dal 1982 e che, quindi, chi si era iscritto nel 1981 non avrebbe diritto ad alcun risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio, ritenendo infondata la censura. Ha richiamato la pronuncia della Corte di giustizia UE che ha chiarito che, per i medici che abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, gli effetti futuri della direttiva 82/76 sono comunque disciplinati da tale direttiva a partire dal 1° gennaio 1983; pertanto, la remunerazione adeguata spetta anche per le formazioni iniziate prima di quella data, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 fino alla fine del corso. Poiché la sentenza impugnata aveva riconosciuto il risarcimento solo per il periodo utile, escludendo gli anni anteriori al 1983, essa era conforme ai principi applicabili. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per l’obiettiva incertezza della questione, chiarita solo dall’intervento della Corte di giustizia.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    È richiamata come fonte eurounitaria del sistema delle scuole di specializzazione medica.

  • Direttiva 75/363/CEE

    È richiamata come direttiva modificata dalla 82/76/CEE, nella cui allegato è previsto l’obbligo di una remunerazione adeguata.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Secondo la Corte di giustizia, l’obbligo di remunerazione adeguata si applica anche alle specializzazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982, ma solo per gli effetti futuri decorrenti dal 1° gennaio 1983.

  • art. 117 Cost.

    È invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

  • art. 1218 c.c.

    È invocato a fondamento della responsabilità per inadempimento dello Stato per tardiva attuazione delle direttive.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha scandito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive UE sulla remunerazione dei medici specializzandi, la tutela non è esclusa solo perché l’iscrizione al corso sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva modificativa, se gli effetti del rapporto si protraggono oltre il termine di trasposizione della direttiva stessa.
  • Quando una direttiva europea introduce un obbligo di remunerazione per una formazione di durata pluriennale, l’obbligo può operare anche per corsi iniziati prima della direttiva, limitatamente al periodo successivo alla scadenza del termine di recepimento.
  • La decisione di merito è conforme a diritto se riconosce il ristoro solo per il segmento temporale in cui l’obbligo di adeguata remunerazione era già pienamente operante, escludendo il periodo anteriore alla decorrenza fissata dal diritto dell’Unione.
  • In presenza di un precedente chiarificatore della Corte di giustizia su una questione di interpretazione del diritto UE, la Corte di cassazione si conforma a quel principio e rigetta la censura incompatibile con l’interpretazione eurounitaria.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiContrattiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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