Sentenza del 27/05/2015 n. 10886 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gest Line dopo il 1° ottobre 2006. Il giudice d'appello aveva ritenuto che la riforma della riscossione introdotta dal D.L. n. 203/2005 avesse trasferito la legittimazione processuale esclusivamente all'Agenzia delle entrate o a Riscossione S.p.A. (poi Equitalia), escludendo sia la precedente concessionaria sia la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro. La ricorrente ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui il concessionario avrebbe dovuto difendersi direttamente tramite propri dipendenti o mediante l'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha stabilito che il D.L. n. 203/2005 non ha estinto le precedenti concessionarie del servizio di riscossione: queste, essendo state parti nel giudizio di primo grado, conservano la legittimazione processuale a impugnare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con legittimazione eventualmente concorrente del successore e non sostitutiva. Ha inoltre chiarito che una società per azioni concessionaria non è un'Amministrazione dello Stato e può avvalersi di un avvocato del libero foro; non è invece normalmente ammessa la difesa diretta tramite propri dipendenti dinanzi al giudice tributario, salvo i casi tassativi previsti dalla legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione non esaminata nel merito e potrà essere riproposto davanti al giudice di rinvio. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248
Nessuna citazione testuale riportata.
Il trasferimento della funzione nazionale di riscossione all'Agenzia delle entrate, esercitata tramite Equitalia, non ha estinto le precedenti concessionarie e non ha automaticamente privato queste ultime della legittimazione processuale nei giudizi in cui erano già parti.
Art. 111 c.p.c.
Nessuna citazione testuale riportata.
Il subentro del nuovo soggetto nella funzione di riscossione integra una successione a titolo particolare nel diritto controverso, non una successione nel processo per estinzione della parte originaria ai sensi dell'art. 110 c.p.c. La precedente concessionaria conserva quindi la legittimazione processuale, eventualmente concorrente con quella del successore.
Artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/1992
Nessuna citazione testuale riportata.
Le norme disciplinano la legittimazione, la rappresentanza e la difesa nel processo tributario; nel caso concreto non impediscono alla società concessionaria di proporre appello tramite un difensore abilitato.
Artt. 1 e 43 del R.D. n. 1611/1933
Nessuna citazione testuale riportata.
La rappresentanza e il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato riguardano le Amministrazioni dello Stato, non una società per azioni concessionaria del servizio di riscossione.
Art. 41 del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dal D.L. n. 262/2006, convertito nella L. n. 286/2006
Nessuna citazione testuale riportata.
La difesa diretta del concessionario tramite propri dipendenti è ammessa solo nei casi tassativamente previsti; tali eccezioni non erano applicabili al giudizio tributario esaminato.
Art. 110 c.p.c.
Nessuna citazione testuale riportata.
La norma riguarda la successione nel processo conseguente al venir meno della parte, per morte o altra causa, situazione che la Corte ha distinto dal trasferimento di funzioni verificatosi nel caso concreto.
Massime di principio
- Il trasferimento per legge di una funzione pubblica a un nuovo soggetto non determina necessariamente l'estinzione del soggetto precedente né la perdita automatica della sua legittimazione nei giudizi già instaurati.
- Quando il soggetto originario era parte del giudizio di primo grado, di regola può conservare la legittimazione a proporre impugnazione, anche se un successore è subentrato nella titolarità della funzione o del rapporto controverso.
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso può comportare una legittimazione concorrente tra precedente parte processuale e successore, anziché una sostituzione automatica della prima.
- Una società per azioni, anche se partecipata o istituita per svolgere funzioni pubbliche, non è per ciò solo un'Amministrazione dello Stato e non è automaticamente soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato.
- Nel processo tributario una società concessionaria deve normalmente avvalersi di un difensore abilitato; la difesa diretta tramite dipendenti è possibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Le questioni di merito non esaminate dal giudice perché assorbite possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza per motivi processuali.
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