Cassazione Civile, Ordinanza n. 21820/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con una banca poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. La società correntista aveva agito per la ripetizione di somme ritenute indebitamente addebitate nel rapporto. In primo grado era stata condannata la banca cessionaria dell'azienda bancaria a ripetere le somme; la corte d'appello ha invece escluso la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo, ritenendo che il rapporto, estinto prima della cessione, non rientrasse nel perimetro delle passività trasferite perché non inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. 99/2017 e degli artt. 2558, 2560, 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe interpretato in modo atomistico il contratto di cessione e avrebbe erroneamente escluso il trasferimento della controversia alla cessionaria; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fossero state considerate alcune missive della banca cessionaria ai soci, con richieste di pagamento e di escussione di fideiussione, asseritamente idonee a dimostrare la presa in carico del rapporto nel suo complesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha osservato che si trattava, in sostanza, di una censura al ragionamento interpretativo del giudice di merito, non articolata con specifica indicazione delle regole ermeneutiche asseritamente violate; ha comunque rilevato, nel merito, che il criterio della mera pendenza della lite alla data della cessione non è sufficiente a includere il rapporto nel perimetro del trasferimento, occorrendo che il debito derivi da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria della cessionaria. Ha quindi ritenuto corretta l'esclusione delle liti relative a rapporti già estinti prima della cessione. Sul secondo motivo ha affermato che la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non essendo riconducibile al vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 99/2017
La disciplina speciale sulla cessione delle attività e passività delle banche venete va letta in coordinamento con il contratto di cessione; le passività trasferite sono solo quelle derivanti da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, non essendo sufficiente la sola pendenza della lite alla data della cessione.
art. 2558 c.c.
Richiamato come parametro di interpretazione della successione nei rapporti contrattuali nell'ambito della cessione d'azienda.
art. 2560 c.c.
Richiamato come parametro sulla sorte dei debiti nell'ambito della cessione d'azienda.
art. 1362 c.c.
La parte che invoca la violazione delle regole ermeneutiche deve indicare specificamente il canone asseritamente disatteso e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
art. 1363 c.c.
Richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale che non possono essere invocati in modo generico o atomistico.
art. 1367 c.c.
Richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale ai fini dell'esame della censura sul contratto di cessione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non rileva l'omesso esame di singoli elementi istruttori né è consentita una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione delle regole di interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio la decisione di merito se ne sia discostata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della clausola.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non può essere richiesta una nuova valutazione della clausola, salvo specifica deduzione di violazione dei canoni legali o di omesso esame di un fatto decisivo.
- Per individuare il perimetro delle passività trasferite nell'ambito della cessione dell'azienda bancaria disciplinata dal d.l. 99/2017, non basta che la controversia fosse pendente alla data della cessione; occorre verificare se il debito derivi da rapporti effettivamente inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria del cessionario.
- I rapporti già estinti prima della cessione non possono, per definizione, essere considerati funzionali all'esercizio attuale dell'impresa bancaria e, quindi, non rientrano nel perimetro delle passività trasferite.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non singoli documenti o argomentazioni difensive; quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, la doglianza si risolve inammissibilmente in una richiesta di rivalutazione del merito.
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