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Sentenza

Sentenza n. 488/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1260/2024 emessa in data 8 marzo 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202500932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e aveva condannato il Ministero all'esecuzione e al rimborso delle spese legali. Poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente adempiuto, la docente ha promosso giudizio di ottemperanza, chiedendo l'esecuzione della sentenza e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente e che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero. Ha ritenuto così integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di centoventi giorni decorrente dall'investitura mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, considerata la modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto soltanto una funzione simbolica. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione normativa verificata dal giudice per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta perché, in rapporto alla modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto un valore esclusivamente simbolico.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all'amministrazione e contenente un obbligo di facere o di pagamento nei suoi confronti, purché siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla legge.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
  • La penalità di mora può essere negata quando, per la modesta entità dell'obbligazione dovuta, la sua applicazione avrebbe una funzione meramente simbolica e non risulterebbe concretamente giustificata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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