Sentenza n. 1098/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a - del provvedimento prot. n. 10272 del 05.03.2026, con il quale il Comune di Sarno ha disposto il diniego dell’istanza depositata dalla ricorrente in data 01.01.2025 (n. 00001-2025, prot. n. 119), ai fini del rilascio del p.d.c. per la “delocalizzazione edifici posti in aree a rischio idrogeologico da frana e alluvione”; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 45539 del 10.10.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; c - ove e per quanto occorra, della comunicazione prot. n. 13211 del 23.03.2026. d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire richiesto per la delocalizzazione della volumetria di un rudere ubicato in area ad alto rischio idrogeologico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo all’istanza di permesso di costruire presentata ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 308/2004, finalizzata alla delocalizzazione della volumetria ricavabile da un vecchio rudere inagibile e abbandonato, situato in area a rischio frana di intensità alta. Il Comune aveva fondato il diniego su tre ragioni: sul fabbricato non era stato assentito alcun diritto di edificare; l’area di destinazione era edificabile soltanto per interventi agro-silvo-pastorali e per le esigenze insediative degli imprenditori agricoli professionali; la delocalizzazione degli edifici situati in aree ad alto rischio idrogeologico o idraulico era consentita esclusivamente all’interno degli ambiti di trasformazione del P.U.C. La ricorrente ha dedotto l’incompetenza del soggetto emanante, sostenendo che il potere di deroga spettasse al consiglio comunale, il difetto di istruttoria e la violazione della normativa speciale in materia di delocalizzazione da aree a rischio idrogeologico da frana e alluvione.
La decisione
Il TAR ha deciso la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato e il provvedimento vincolato. Ha considerato assorbente l’assenza del presupposto previsto dall’art. 1, comma 21, della legge n. 308/2004: la norma consente la delocalizzazione soltanto quando il richiedente sia titolare di un diritto di edificare già assentito e tale diritto non sia più esercitabile per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli urbanistici. Nel caso concreto, sulla costruzione esistente non era mai stato assentito alcun diritto edificatorio; la ricorrente poteva vantare soltanto un interesse legittimo al rilascio del titolo edilizio. Mancando quindi il presupposto legale della delocalizzazione, il diniego è stato ritenuto legittimo e le ulteriori censure, comprese quelle relative alla competenza e al difetto di istruttoria, non sono state esaminate perché assorbite. Il ricorso è stato rigettato e le spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge n. 308/2004
qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori
La disposizione presuppone l’esistenza di un diritto di edificare già assentito mediante un atto di assenso; non è sufficiente la mera aspettativa o l’interesse legittimo al rilascio di un titolo edilizio. La delocalizzazione è quindi ammessa solo per un diritto edificatorio preesistente, divenuto inutilizzabile per vincoli sopravvenuti diversi da quelli urbanistici.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura e il ricorso risulta manifestamente infondato, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La delocalizzazione prevista dall’art. 1, comma 21, della legge n. 308/2004 presuppone che il richiedente sia titolare di un diritto di edificare già assentito mediante un provvedimento amministrativo conforme alla normativa vigente.
- La mera possibilità di ottenere un permesso di costruire, o il conseguente interesse legittimo al rilascio del titolo edilizio, non equivale a un diritto di edificare già assentito e non consente di attivare il meccanismo di delocalizzazione previsto dalla legge n. 308/2004.
- In assenza del diritto edificatorio previamente assentito, il diniego dell’istanza di delocalizzazione è vincolato e legittimo, sicché risultano assorbite le censure relative alla competenza dell’organo emanante e al difetto di istruttoria.
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