Regolamento (UE) 2016/639
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/639 della Commissione, del 22 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo quotidiano di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento contiene un allegato con i valori applicabili per ciascun codice NC e per specifiche origini. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e origine/paese terzo. L'ambito è limitato ai prodotti e ai periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nell'ambito del sistema del prezzo di entrata. I valori sono stabiliti per specifiche origini geografiche e per il codice "ZZ", corrispondente a "altre origini". Non disciplina altri settori né altre categorie di merci.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/639 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alle regole del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione servono ai fini del sistema del prezzo di entrata per i prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia all'allegato, dove sono riportati i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. I valori sono stabiliti per specifici codici NC e per diverse origini o paesi terzi, tra cui Israele (IL), Marocco (MA), Turchia (TR), Costa Rica (CR), Egitto (EG), Argentina (AR), Brasile (BR), Cile (CL), Cina (CN), Nuova Zelanda (NZ), Stati Uniti (US) e Sudafrica (ZA), oltre al codice "ZZ" per le altre origini.
Ambito applicativo pratico
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato e non introduce obblighi sostanziali ulteriori per gli operatori, se non il necessario utilizzo dei valori fissati per il calcolo del prezzo di entrata. È quindi rilevante soprattutto per importatori, spedizionieri, consulenti doganali e operatori del settore ortofrutticolo che devono determinare il corretto trattamento all'importazione.
Entrata in vigore
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e per codice paese terzo/origine.
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri fissati per i prodotti interessati.
Allegato con i valori applicabili
L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli individuati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, distinguendo le diverse origini (ad esempio IL, MA, TR, CR, EG, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ). Il codice "ZZ" è definito come "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 apr 2016Regolamento (UE) 2016/635
- Regolamento · 22 apr 2016Regolamento (UE) 2016/636
- Regolamento · 22 apr 2016Regolamento (UE) 2016/637
- Regolamento · 22 apr 2016Regolamento (UE) 2016/638
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/620
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/621
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →