Regolamento (UE) 2016/637
Regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate, eliminandone quattro considerate problematiche alla luce della valutazione scientifica dell’EFSA. La misura deriva dal fatto che una sostanza rappresentativa del gruppo è risultata genotossica in vivo, con conseguente potenziale rischio anche per le sostanze correlate. Sono previste disposizioni transitorie per consentire la commercializzazione degli alimenti già legalmente immessi sul mercato o spediti verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.
Eliminazione dall’elenco اتحUnione di quattro sostanze aromatizzanti dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 e disciplina transitoria per gli alimenti già immessi sul mercato o in transito.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze aromatizzanti iscritte nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, in particolare a 2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide (N. FL 05.121), formiato di mirtenile (N. FL 09.272), mirtenil-2-metilbutirrato (N. FL 09.899) e mirtenil-3-metilbutirrato (N. FL 09.900). Incide sugli operatori del settore alimentare che utilizzano tali aromi e sugli importatori di alimenti provenienti da paesi terzi. L’applicazione è nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Sono esclusi dalla disciplina transitoria le miscele di aromi.
Eliminazione dall’elenco dell’Unione di determinate sostanze aromatizzanti
Il regolamento interviene sull’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, che contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti. La modifica si fonda sulla procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e tiene conto del parere scientifico EFSA del 24 giugno 2015, da cui emerge un problema di sicurezza per un gruppo di sostanze collegate.
Contesto scientifico e motivazione della misura
Il considerando rileva che l’EFSA aveva richiesto dati supplementari per alcune sostanze del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. Tra queste, la sostanza rappresentativa p-menta-1,8-dien-7-ale (N. FL 05.117) è stata valutata come genotossica in vivo; tale sostanza era già stata rimossa dall’elenco dell’Unione con il regolamento (UE) 2015/1760. Poiché essa era considerata rappresentativa delle altre sostanze del gruppo, la Commissione conclude che anche le ulteriori sostanze del sottogruppo presentano un potenziale problema di sicurezza e devono essere espunte dall’elenco.
Sostanze eliminate dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008
L’allegato del regolamento sopprime quattro voci dall’elenco dell’Unione:
- 2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide (N. FL 05.121; CAS 432-25-7);
- formiato di mirtenile (N. FL 09.272; CAS 72928-52-0);
- mirtenil-2-metilbutirrato (N. FL 09.899; CAS 138530-44-6);
- mirtenil-3-metilbutirrato (N. FL 09.900; CAS 33900-84-4).
Effetti pratici per gli operatori alimentari
La conseguenza principale è la rimozione dell’autorizzazione all’uso di tali sostanze aromatizzanti negli e sugli alimenti, secondo l’elenco dell’Unione. Per gli operatori ciò comporta la necessità di cessare l’impiego delle sostanze eliminate per i prodotti futuri, salvo il regime transitorio previsto per le scorte già commercializzate o per gli alimenti in transito dall’estero.
Disposizioni transitorie
Per motivi tecnici, il regolamento consente la vendita fino a esaurimento delle scorte, ma solo per gli alimenti diversi dalle miscele di aromi:
- se immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza;
- se importati da paesi terzi, possono essere commercializzati alle stesse condizioni solo se l’importatore prova che erano già stati spediti e in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di una modifica immediatamente vincolante del quadro normativo sugli aromi alimentari, con efficacia uniforme in tutta l’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Le voci soppresse sono quelle corrispondenti a quattro sostanze aromatizzanti: 05.121, 09.272, 09.899 e 09.900.
Eliminazione di quattro sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione
L’allegato sopprime le voci relative a 2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide (CAS 432-25-7), formiato di mirtenile (CAS 72928-52-0), mirtenil-2-metilbutirrato (CAS 138530-44-6) e mirtenil-3-metilbutirrato (CAS 33900-84-4). La scelta discende dal parere scientifico EFSA del 24 giugno 2015, che ha rilevato la genotossicità in vivo della sostanza rappresentativa p-menta-1,8-dien-7-ale e un potenziale problema di sicurezza per l’intero gruppo.
Regime transitorio per gli alimenti già immessi sul mercato
L’articolo 2, paragrafo 1, consente agli alimenti ai quali sia stata aggiunta una delle sostanze eliminate, diversi dalle miscele di aromi, di essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, purché siano stati immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore del regolamento.
Regime transitorio per gli alimenti importati
L’articolo 2, paragrafo 2, consente la commercializzazione nell’Unione degli alimenti importati ai quali sia stata aggiunta una delle sostanze eliminate, esclusi anche qui i casi di miscele di aromi, fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, se l’importatore dimostra che gli alimenti erano già stati spediti dal paese terzo e si trovavano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 apr 2016Regolamento (UE) 2016/635
- Regolamento · 22 apr 2016Regolamento (UE) 2016/636
- Regolamento · 22 apr 2016Regolamento (UE) 2016/638
- Regolamento · 22 apr 2016Regolamento (UE) 2016/639
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/620
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/621
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →