Regolamento (UE) 2016/638
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l’approvazione UE della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato, in seguito alla mancata presentazione delle informazioni di conferma richieste al notificante. Conseguentemente, la Commissione sopprime tale sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre disciplinate le misure transitorie per la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari e il limite massimo del periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri.
Revoca dell’approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato e adeguamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Vincola gli Stati membri quanto alla revoca delle autorizzazioni nazionali e alla gestione di eventuali periodi di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Revoca dell’approvazione di Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione interviene nell’ambito del sistema UE di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari. La misura è adottata perché il notificante non ha presentato, entro il termine richiesto, le informazioni di conferma sulle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e sulle eventuali impurità rilevanti; il soggetto ha anche confermato di non voler presentare tali informazioni.
Presupposti e contesto normativo
La sostanza Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato era già stata inclusa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2008/127/CE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2015/418, che aveva imposto la presentazione delle informazioni di conferma entro il 30 giugno 2015.
Revoca dell’approvazione e modifica dell’elenco UE
L’articolo 1 dispone la revoca dell’approvazione della sostanza attiva. In coerenza con tale revoca, l’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 eliminando la riga 258 dell’allegato, parte A, relativa alla medesima sostanza. Ne deriva la sua uscita dall’elenco delle sostanze attive approvate a livello unionale.
Effetti sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
L’articolo 3 disciplina le misure transitorie: gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza a decorrere dal 13 novembre 2016. La previsione consente agli ordinamenti nazionali di gestire in modo coordinato il venir meno dell’approvazione UE della sostanza attiva.
Periodo di tolleranza
L’articolo 4 riguarda l’eventuale periodo di tolleranza che gli Stati membri possono concedere ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale periodo deve essere il più breve possibile e, in ogni caso, non può oltrepassare il 13 novembre 2017. La norma fissa quindi un termine massimo uniforme per l’esaurimento delle scorte e la cessazione dell’impiego dei prodotti interessati.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è revocata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare richiamando l’articolo 21, paragrafo 3, seconda alternativa.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
La riga 258 della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, relativa a Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato, è soppressa.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva a decorrere dal 13 novembre 2016.
Periodo di tolleranza
Qualora sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e, in ogni caso, non può scadere oltre il 13 novembre 2017.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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