Regolamento (UE) 2016/636
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l’approvazione di una specifica sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari, poiché il notificante non ha trasmesso entro il termine richiesto le informazioni di conferma sulle specifiche del materiale tecnico e sulle impurità pertinenti. Di conseguenza, viene soppresso il relativo riferimento nell’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini per la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti che contengono la sostanza e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Revoca dell’approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, già approvata nell’ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari, e incide sui prodotti fitosanitari che la contengono. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; prevede inoltre misure transitorie per la revoca delle autorizzazioni nazionali e un eventuale periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Revoca dell’approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato
Il regolamento interviene nel sistema di approvazione delle sostanze attive per prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione revoca l’approvazione della sostanza Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato perché il notificante non ha presentato entro il 30 giugno 2015 le informazioni di conferma richieste sulle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e sulle eventuali impurità pertinenti.
Contesto normativo e motivazione della revoca
La sostanza era stata in precedenza iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2008/127/CE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, considerata approvata e inserita nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 aveva imposto al notificante un obbligo di integrazione documentale entro il 30 giugno 2015; poiché tale obbligo non è stato adempiuto e il richiedente non ha neppure manifestato l’intenzione di fornire le informazioni richieste, la Commissione dispone la revoca dell’approvazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Per effetto della revoca, il regolamento sopprime dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 259 riferita alla sostanza attiva. In tal modo l’elenco UE delle sostanze attive approvate viene allineato alla nuova situazione giuridica.
Misure transitorie per gli Stati membri
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva entro il 13 novembre 2016. Il regolamento tiene conto della necessità di consentire alle autorità nazionali il tempo necessario per adottare i provvedimenti conseguenti e disciplina anche l’eventuale periodo di tolleranza per l’esaurimento delle scorte o per altre misure transitorie ammesse dall’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza, esso deve essere il più breve possibile e, in ogni caso, scadere entro il 13 novembre 2017. Il regolamento fissa quindi un limite massimo uniforme, lasciando agli Stati membri un margine limitato ma non oltre tale data.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è revocata ai sensi dell’articolo 1, in ragione della mancata presentazione, entro il 30 giugno 2015, delle informazioni di conferma richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/308.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo, nella parte A dell’allegato, la riga 259 corrispondente alla sostanza attiva revocata.
Revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva entro il 13 novembre 2016.
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e comunque non può andare oltre il 13 novembre 2017.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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