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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/620

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/620 del Consiglio, del 21 aprile 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425

Normativa europea32016R0620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/620 aggiorna l'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Alla luce della valutazione del Consiglio, un'entità viene soppressa dall'elenco perché non sussistono più i motivi per mantenerla inclusa. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Aggiornamento dell'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con cancellazione di un'entità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto atto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sull'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a specifiche misure contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo. L'effetto concreto è la soppressione dall'elenco dell'entità indicata nell'allegato; non sono previste altre esclusioni o categorie soggettive aggiuntive nel testo fornito.

Aggiornamento dell'elenco antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/620 del Consiglio interviene sull'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo alla lotta contro il terrorismo. Il provvedimento risulta motivato dalla valutazione del Consiglio secondo cui non sussistono più i motivi per mantenere una specifica entità nell'elenco.

Finalità e contesto normativo

L'atto si colloca nel sistema delle misure restrittive dell'Unione europea in materia antiterrorismo. In particolare, esso dà attuazione all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, che consente l'aggiornamento dell'elenco di soggetti destinatari delle misure restrittive.

Modifica dell'elenco

L'unica modifica sostanziale è contenuta nell'articolo 1 e nell'allegato. L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato nel senso della soppressione di un'entità dalla sezione dedicata a "gruppi ed entità".

In particolare, viene cancellata la voce:

  • "International Sikh Youth Federation" ("ISYF"), ossia Federazione giovanile internazionale Sikh.

Effetti giuridici

La soppressione comporta che l'entità indicata non rientra più nell'elenco dei soggetti sottoposti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, con i conseguenti effetti operativi per gli operatori chiamati ad applicare tali misure.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco di soggetti designati

L'articolo 1 modifica l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella rimozione di un'entità dall'elenco dei gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive antiterrorismo.

Soppressione di un'entità dall'allegato

Nell'allegato è disposta la cancellazione della voce relativa a "International Sikh Youth Federation" ("ISYF"), indicata come Federazione giovanile internazionale Sikh, dalla sezione II "Gruppi ed entità" dell'elenco previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantiterrorismomisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni dell'unione europea

Testo integrale

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