Regolamento (UE) 2016/621
Regolamento (UE) 2016/621 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato VI del regolamento cosmetici per inserire due nuove voci relative all’ossido di zinco: una per la forma non-nano e una per la forma nano. Entrambe sono autorizzate come filtri UV fino al 25%, ma non possono essere usate in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni per inalazione. Per la forma nano sono inoltre fissate specifiche fisico-chimiche stringenti e regole sui rivestimenti consentiti.
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per autorizzare e disciplinare l’uso dell’ossido di zinco, anche in forma nano, come filtro UV nei prodotti cosmetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare l’impiego dell’ossido di zinco e dell’ossido di zinco in forma nano come filtri UV, con limiti di concentrazione, specifiche tecniche dei nanomateriali e divieti per le applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni per inalazione. Non introduce un regime autonomo per altri ingredienti o usi diversi da quelli indicati nell’allegato modificato.
Modifica dell’allegato VI del regolamento cosmetici per l’ossido di zinco
Il regolamento (UE) 2016/621 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per adeguarne l’allegato VI al progresso tecnico e scientifico. Il provvedimento si fonda sull’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento cosmetici e tiene conto dei pareri del comitato scientifico competente in materia di sicurezza dei consumatori, che hanno valutato la sicurezza dell’ossido di zinco in forma non-nano e nano come filtro UV.
Contesto scientifico e finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che il vecchio parere scientifico riconosceva, in linea generale, la non tossicità dell’ossido di zinco, ma segnalava la necessità di ulteriori dati sulla forma nano e sulla sicurezza per inalazione. Il CSSC ha successivamente concluso che le nanoparticelle di ossido di zinco, alle condizioni definite nel parere, sono sicure fino al 25% come filtro UV nei prodotti solari e, più in generale, nei prodotti cosmetici destinati all’applicazione cutanea. Rimane invece esclusa, per ragioni di sicurezza respiratoria, l’utilizzazione in prodotti spray o comunque in applicazioni che possano esporre i polmoni del consumatore per inalazione.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, cioè l’elenco dei filtri UV consentiti e delle relative condizioni d’impiego. Il regolamento introduce due distinte voci per la stessa sostanza:
- ossido di zinco non-nano;
- ossido di zinco in forma nano. Per entrambe le forme è fissato un limite massimo di concentrazione del 25% nella preparazione pronta per l’uso. Il testo precisa inoltre che, se le due forme sono utilizzate congiuntamente, la somma complessiva non può superare tale soglia.
Condizioni specifiche per la forma nano
La disciplina della forma nano è più dettagliata e vincolata a parametri tecnici precisi. Sono ammessi soltanto nanomateriali che rispettino le caratteristiche indicate nell’allegato, in particolare quanto a purezza, struttura cristallina, aspetto fisico, distribuzione dimensionale numerica, solubilità e tipologia di rivestimento. I rivestimenti consentiti sono tassativamente elencati e comprendono solo trietossi-caprililsilano, dimeticone, dimetossi-difenil-silano-trietossi-caprililsilano cross-polimero e ottiltrietossisilano.
Divieto di impiego in applicazioni con rischio di inalazione
Sia l’ossido di zinco non-nano sia quello nano non possono essere impiegati in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. Questa clausola è centrale per escludere l’uso in prodotti spray o in formulazioni analoghe idonee a generare esposizione respiratoria.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento di nuove voci nell’allegato VI
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato per aggiungere le voci n. 30 e 30a, rispettivamente per "Ossido di zinco" e "Ossido di zinco (nano)".
Autorizzazione dell’ossido di zinco come filtro UV
L’ossido di zinco in forma non-nano è autorizzato come filtro UV nei prodotti cosmetici, con concentrazione massima del 25% nella preparazione pronta per l’uso. È vietato l’uso in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
Autorizzazione dell’ossido di zinco in forma nano
L’ossido di zinco (nano) è autorizzato come filtro UV nei prodotti cosmetici, con concentrazione massima del 25% nella preparazione pronta per l’uso. Anche per tale forma è vietato l’uso in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni per inalazione.
Specifiche tecniche dei nanomateriali
Per l’ossido di zinco nano sono ammessi solo nanomateriali con purezza ≥ 96%, struttura cristallina wurtzite, aspetto fisico a cluster a bastoncello, stella e/o di forma isometrica, impurezze costituite unicamente da anidride carbonica e acqua e tutte le altre impurezze inferiori all’1% in totale; devono inoltre presentare D50 > 30 nm, D1 > 20 nm e solubilità in acqua < 50 mg/l.
Rivestimenti consentiti per la forma nano
La forma nano può essere non rivestita oppure rivestita solo con trietossi-caprililsilano, dimeticone, dimetossi-difenil-silano-trietossi-caprililsilano cross-polimero o ottiltrietossisilano.
Uso combinato delle due forme
In caso di uso combinato di ossido di zinco e ossido di zinco (nano), la somma delle due forme non deve superare il limite massimo del 25% indicato in colonna g.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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