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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25004/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA per più annualità, emessi nei confronti di un contribuente operante nell’ambito di un’attività poi qualificata in giudizio come non agricola. L’Ufficio aveva contestato, da un lato, la rideterminazione dei redditi d’impresa e degli imponibili IVA applicando percentuali di costi non documentati ai ricavi accertati; dall’altro, aveva effettuato accertamenti bancari sui conti intestati al contribuente e a familiari, ritenendo non giustificate varie movimentazioni e imputandole a ricavi/corrispettivi imponibili. La CTR aveva escluso l’applicabilità del regime agricolo e aveva ritenuto, però, che per i conti intestati ai familiari l’Amministrazione dovesse provare la fittizietà dell’intestazione o la riferibilità delle operazioni al contribuente, negando quindi il recupero a tassazione delle movimentazioni su tali conti. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che, una volta dimostrata la pertinenza all’impresa dei rapporti bancari intestati a persone fisiche collegate, operi la presunzione legale e sia il contribuente a dover provare analiticamente l’estraneità di ciascuna movimentazione. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, contestando il mancato riconoscimento del regime agricolo e l’utilizzo delle presunzioni sui prelievi non giustificati, invocando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso l’operatività della presunzione ex art. 32 d.P.R. 600/1973 per i conti intestati ai familiari del contribuente e aveva posto sull’Amministrazione l’onere di provare la fittizietà dell’intestazione. Ha invece rigettato il ricorso incidentale del contribuente: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto in sostanza a rimettere in discussione un accertamento di fatto sul difetto dei presupposti del regime agricolo, coperto da doppia conforme; il secondo è stato ritenuto infondato, poiché la presunzione bancaria continua a operare per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti e, per i prelievi, nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa, salva prova contraria analitica da parte del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente al profilo accolto e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, operando la presunzione bancaria, spetta al contribuente fornire prova contraria analitica sulle singole movimentazioni

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    le movimentazioni sui conti bancari sono presuntivamente imputabili a ricavi; la presunzione vale anche per conti intestati a familiari quando vi sia pertinenza all’impresa e il legame familiare/aziendale consenta di riferirli all’attività

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    le indagini bancarie rilevano anche ai fini IVA; i movimenti si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, con onere di prova contraria a suo carico

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base dell’accertamento del reddito d’impresa nel caso concreto

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per la ricostruzione induttiva del volume d’affari ai fini IVA

  • art. 32 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dalla parte ricorrente incidentale sul regime del reddito agrario; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile

  • art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in tema di regime speciale dei produttori agricoli; il motivo relativo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 2135 c.c.

    richiamato per la qualificazione dell’attività agricola; non è oggetto di autonoma statuizione di merito in Cassazione

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per evidenziare l’estensione della presunzione bancaria anche alla generalità dei contribuenti, in rapporto all’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale, ma il motivo incidentale è dichiarato inammissibile per doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla doppia conforme e sull’inammissibilità del motivo motivazionale

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla parte contribuente nel secondo motivo incidentale, senza accoglimento

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla parte contribuente nel secondo motivo incidentale, senza accoglimento

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione dimostra la pertinenza all’impresa di rapporti bancari intestati a persone fisiche collegate al contribuente, opera la presunzione di riferibilità delle movimentazioni all’attività economica, con spostamento sul contribuente dell’onere di provare l’estraneità di ciascuna operazione.
  • Per superare la presunzione bancaria non è sufficiente una giustificazione generica o astratta delle somme: occorre una prova analitica, riferita a ogni singola movimentazione, della sua già avvenuta inclusione nelle dichiarazioni o della sua irrilevanza/imponibilità.
  • La presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. 600/1973 vale ai fini delle imposte dirette e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionalmente orientata, anche ai fini IVA; dopo la Corte costituzionale n. 228/2014, il venir meno della presunzione sui prelievi riguarda i lavoratori autonomi, non i titolari di reddito d’impresa.
  • In presenza di un rapporto familiare stretto, di contiguità economica e di collaborazione con l’impresa, l’utilizzo di conti intestati a terzi non esclude di per sé la presunzione fiscale; serve una prova specifica e analitica dell’estraneità delle singole operazioni.
  • Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito è inammissibile quando la decisione di primo e di secondo grado è conforme sui medesimi punti decisivi.
  • In caso di doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere dedotto per rimettere in discussione l’apprezzamento probatorio già condiviso dai giudici di merito, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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