Cassazione Penale, Sentenza n. 34850/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.: il ricorrente denunciava di aver appreso della condanna solo il 28/12/2019 dall'ordine di esecuzione, poiché le notifiche relative alla vocatio in iudicium sarebbero state erroneamente effettuate presso il difensore e non presso il domicilio da lui eletto al campo nomadi di Brescia (via Orzinuovi 108); perciò sosteneva l'incolpevole mancata conoscenza del processo e la conseguente legittimità della rescissione del giudicato
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato che: a) il BOGDAN era stato assistito da un difensore di fiducia con cui ha mantenuto un rapporto costante; b) l'indagato si era sottoposto a interrogatorio dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis, conoscendo e difendendosi dall'accusa (e la difesa non ha dimostrato una diversità tra la contestazione in interrogatorio e quella del decreto di rinvio); c) l'eventuale nullità della notifica al domicilio successivamente eletto costituisce nullità a regime intermedio sanata per mancata tempestiva eccezione e, comunque, non automaticamente determinante dell'incolpevole mancata conoscenza. Per queste ragioni la domanda di rescissione è stata respinta e il ricorrente è stato condannato alle spese
Norme richiamate
art. 455 cod. pen.
Norma relativa al reato per il quale il ricorrente era stato condannato; contestazione di merito non centrale per la decisione sulla rescissione
art. 415-bis cod. proc. pen.
"la notifica dell'avviso in esso disciplinato viene disposta dal Pubblico ministero 'se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411'"
L'avviso ex art. 415-bis è segnale dell'esercizio dell'azione penale; l'interrogatorio reso dopo tale avviso può comprovare la conoscenza dei fatti contestati se la contestazione non differisce dall'imputazione formale
art. 629-bis cod. proc. pen.
Disciplina la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; lo strumento invocato dal ricorrente per far valere la presunta irregolarità delle notifiche
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere lo strumento (incidente di esecuzione) non utilizzabile per dedurre nullità assolute dopo il passaggio in giudicato; conferma che la via corretta per dedurre incolpevole mancata conoscenza è la rescissione ex art. 629-bis
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Cita la nomina del difensore di fiducia come indicatore di conoscenza del processo che può autorizzare la celebrazione in absentia; usato quale parametro per valutare la conoscenza effettiva
Sez. U., sentenza n. 15498/2020 (Lovric)
"Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione... salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse"
Principio guida: la rescissione è lo strumento per far valere l'incolpevole mancata conoscenza derivante da nullità, ma occorre accertare il nesso causale tra nullità e mancata conoscenza
Sez. U., sentenza n. 28912/2019 (Innaro)
"Ai fini della restituzione nel termine... l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di 'vocatio in iudicium' ... fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza"
Principio secondo cui la conoscenza formale dell'accusa si collega alla vocatio in iudicium; la Corte però ammette che l'interrogatorio post-415-bis può essere equipollente se la contestazione coincide con l'imputazione
Sez. 5, sentenza Habassi (18/10/2018)
"L'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna ... è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica"
La notifica via PEC al difensore è valida con il riscontro di consegna; il difensore deve gestire i propri strumenti e l'errore organizzativo del difensore non esonera automaticamente l'imputato
Sez. 4, sentenza Ferioli (14/3/2012)
Il mancato adempimento del difensore non integra di per sé caso fortuito o forza maggiore a favore dell'imputato; grava sull'imputato l'onere di scegliere e vigilare sul difensore
Sez. 2, sentenza Kebaili El Houari (20/11/2020)
Conferma che atti come l'elezione di domicilio o la nomina di difensore possono escludere l'ignoranza incolpevole e impongono un onere di diligenza nell'imputato
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. richiede la prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo e del nesso causale tra tale mancata conoscenza e la nullità delle notifiche; la mera esistenza di una nullità non comporta automaticamente la rescissione
- La nomina e il mantenimento di un difensore di fiducia sono indicatori rilevanti (ma non assoluti) della conoscenza del procedimento: l'imputato ha l'onere di mantenere i contatti e vigilare sull'operato del difensore
- L'interrogatorio reso dopo l'avviso ex art. 415-bis può, se la contestazione coincide con l'imputazione formale, dimostrare l'effettiva conoscenza dell'accusa e quindi ostare alla rescissione
- Gli inconvenienti organizzativi o gli errori del difensore (es. gestione della PEC) non esonerano automaticamente l'imputato dall'onere di diligenza e non costituiscono di per sé criterio sufficiente per ritenere incolpevole la mancata conoscenza
- La qualificazione della nullità (assoluta, a regime intermedio, relativa) non produce di per sé effetti automatici sulla incolpevole mancata conoscenza: il giudice deve valutare concretamente l'effetto della nullità sulla effettiva ricezione dell'atto
- Per chi si trovi in situazione analoga: documentare specificamente la mancata ricezione/formalmente dimostrare la diversità tra contestazione iniziale e imputazione formale; dimostrare la mancata conoscenza in modo probatorio e non solo formale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34594/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34595/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34596/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34597/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34598/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →