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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6765/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente lamentava in particolare la partecipazione al collegio del medesimo magistrato che aveva precedentemente disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione e l'omissione, nella motivazione, del riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che dagli atti dell'Amministrazione penitenziaria risulta che Puzzanghera è stato scarcerato in data 8 luglio 2022. La Corte ha ritenuto che la cessazione dell'esecuzione della pena abbia fatto venir meno l'utilità dell'impugnazione. Conseguentemente non sono state disposte condanne alle spese né sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza consolidata.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse a impugnare; la Corte interpreta che l'interesse è essenzialmente utilitaristico e viene meno se cessa l'effetto della decisione impugnata (es. scarcerazione), rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 591, comma 1 e art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Citati come riferimento alle cause e alle conseguenze dell'inammissibilità: la Corte osserva che la sopravvenuta carenza di interesse non rientra nelle ipotesi che comportano automaticamente sanzioni accessorie previste da tali norme.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 6624/2011; Sez.1, n. 46887/2009; Sez. U n.20/1996; Sez. U n.7/1997)

    Richiamata per precisare il principio consolidato secondo cui l'interesse a impugnare è requisito essenziale e, se viene meno per fatto sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso, il ricorso va dichiarato inammissibile senza applicare condanne alle spese o ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'esecuzione della misura impugnata (es. scarcerazione), il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di proporre impugnazioni straordinarie verificare lo stato effettivo della detenzione tramite l'Amministrazione penitenziaria per evitare procedimenti inutili.
  • La sopravvenuta inammissibilità per mancanza d'interesse non comporta automaticamente condanne alle spese processuali né sanzioni pecuniarie quando la perdita dell'interesse sopraggiunge dopo la proposizione del ricorso.
  • Obiezioni sulla composizione del collegio o su precedenti provvedimenti del singolo magistrato (es. sospensione provvisoria) devono essere sollevate tempestivamente; tuttavia, se l'interesse sostanziale viene meno, tali questioni perdono efficacia pratica nell'impugnazione superiore.
  • Per tutelare efficacemente i diritti, valutare rimedi tempestivi (es. istanze di ricusazione, impugnazioni di merito) e agire senza ritardi procedurali: le questioni formali possono diventare irrilevanti se sopravvengono fatti che estinguono l'utilità dell'azione giudiziaria.

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