Sentenza n. 728/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva e ritardo nella conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritardo del Comune nella definizione dell’istanza di permesso di costruire presentata per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione energetica di immobili siti in contrada Spineto. L’istanza era stata presentata il 27 febbraio 2021 e sollecitata il 3 giugno e il 23 agosto 2021; il Comune aveva inviato soltanto il 6 ottobre 2021 il preavviso di diniego, senza adottare, secondo la prospettazione ricorrente, un provvedimento definitivo entro il termine di legge. La ricorrente ha dedotto la lesione dell’affidamento nella tempestiva conclusione del procedimento, l’inerzia della pubblica amministrazione e l’eccesso di potere per violazione degli artt. 2, 2-bis e 8 l. 241/1990, dell’art. 20 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 97 Cost. Ha allegato un danno da ritardo consistente nella mancata realizzazione del progetto edilizio e nella perdita di agevolazioni fiscali riconducibili al Superbonus e al Sismabonus, quantificate in complessivi importi indicati nei prospetti economici prodotti. Ha sostenuto che, ove il procedimento fosse stato tempestivamente concluso, avrebbe potuto realizzare l’intervento in caso di esito favorevole oppure orientarsi verso altri investimenti in caso di diniego. Il Comune si è costituito per resistere.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. In primo luogo, il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 30, comma 3, ultima parte, c.p.a., il risarcimento deve essere escluso per i danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche mediante l’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. La società avrebbe potuto proporre l’azione avverso il silenzio disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la definizione del procedimento; il mancato utilizzo di tale rimedio ha inciso sul nesso causale e ha precluso la risarcibilità del danno da ritardo. In secondo luogo, il giudice ha affermato che il danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo non deriva automaticamente dal mero superamento del termine procedimentale o dal silenzio dell’amministrazione: occorre dimostrare, anche mediante una valutazione prognostica, la probabile spettanza del bene della vita richiesto. Nel caso concreto, il parere preventivo favorevole del Comune non costituiva un via libera globale al progetto né dimostrava la sicura spettanza del permesso di costruire. Il parere riguardava soltanto la compatibilità urbanistica dell’intervento con la zona territoriale omogenea del PUG, lasciando impregiudicate la verifica dello stato di fatto, la legittimità edilizia e la valutazione paesaggistica. Non essendo stata provata la probabilità che il permesso sarebbe stato rilasciato, è mancata la dimostrazione dell’ingiustizia e del danno risarcibile. Le spese di lite sono state compensate. Il TAR ha inoltre escluso dalla decisione le memorie tardivamente depositate da entrambe le parti in violazione dell’art. 73 c.p.a.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, c.p.a.
Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
Il risarcimento del danno da ritardo è escluso quando il pregiudizio avrebbe potuto essere evitato mediante l’ordinaria diligenza e l’attivazione degli strumenti processuali specificamente predisposti contro l’inerzia amministrativa.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio costituisce lo strumento processuale utilizzabile per contrastare l’inerzia dell’amministrazione; il suo mancato esperimento può incidere sul nesso causale e precludere la risarcibilità del danno da ritardo.
art. 2 l. 241/1990
La violazione del termine di conclusione del procedimento non determina, da sola, il diritto al risarcimento: devono essere verificati gli ulteriori presupposti della responsabilità e la spettanza probabile del bene della vita.
art. 2-bis l. 241/1990
La responsabilità da ritardo richiede la prova di un danno ingiusto causalmente riconducibile alla violazione del termine procedimentale; il mero ritardo non è sufficiente.
art. 8 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto anche la violazione degli obblighi di comunicazione procedimentale, ma la sentenza non fonda su tale profilo una distinta statuizione di accoglimento.
art. 20 d.P.R. 380/2001
La disciplina del procedimento per il permesso di costruire è stata richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di conclusione tempestiva, senza che il giudice riconoscesse la prova della spettanza del titolo edilizio.
art. 73 c.p.a.
Le memorie depositate tardivamente in violazione dei termini processuali non sono state considerate ai fini della decisione.
Massime di principio
- Il danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo non è risarcibile per il solo superamento del termine di conclusione del procedimento o per il silenzio dell’amministrazione; il ricorrente deve dimostrare l’ingiustizia del danno, il nesso causale e la probabile spettanza del bene della vita richiesto.
- Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il danno da ritardo deve essere escluso quando il privato avrebbe potuto evitarlo usando l’ordinaria diligenza e attivando l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.; il mancato esperimento di tale rimedio può interrompere o comunque escludere il nesso causale tra inerzia e danno.
- Un parere preventivo favorevole limitato alla compatibilità urbanistica dell’intervento non dimostra la sicura spettanza del permesso di costruire quando restino da verificare lo stato di fatto, la legittimità edilizia e la compatibilità paesaggistica.
- La prova della spettanza del bene della vita deve riferirsi all’esito complessivo del procedimento amministrativo: la favorevole valutazione di uno soltanto dei profili rilevanti non consente di presumere il rilascio del titolo richiesto.
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