Sentenza n. 1260/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per i periodi 2000/01 e 2001/02, con rideterminazione del prelievo relativo al periodo 2000/01
Esito
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 6 ottobre 2022, con la quale era stato ricalcolato il prelievo supplementare sul latte per i periodi 2000/01 e 2001/02 e rideterminato il prelievo per il periodo 2000/01, chiedendone l’annullamento insieme agli atti connessi, presupposti o conseguenti. Nel corso del giudizio AGEA ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando di avere annullato, con provvedimento del 25 ottobre 2023, le comunicazioni di ricalcolo adottate anteriormente all’11 agosto 2023, tra cui quella impugnata, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il giudice ha rilevato che, nelle more del processo, l’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha imposto ad AGEA di procedere a una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo i parametri, criteri e modalità stabiliti dalla legge e ha previsto che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle emesse secondo la nuova disciplina. Poiché l’atto impugnato era anteriore all’11 agosto 2023, esso è stato annullato dall’amministrazione ed è comunque divenuto privo di effetto ex lege. È quindi venuto meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese sono state compensate per la risalenza della causa e la limitata attività difensiva.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
La norma ha imposto ad Agea, al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, di rideterminare nuovamente il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l’imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo (comma 1); ha dettato i parametri, i criteri e le modalità attraverso cui l’Agea deve rideterminare il prelievo supplementare (commi 2 e 3) e ha previsto infine che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’Agea prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle emesse ai sensi dei commi 2 e 3 (comma 4).
Le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’11 agosto 2023 sono prive di effetto e devono essere sostituite da nuove comunicazioni adottate secondo i parametri, criteri e modalità stabiliti dalla disciplina sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta dichiara prive di effetto le comunicazioni amministrative già adottate e impone la loro sostituzione con nuovi atti, l’impugnazione dell’atto originario perde il proprio oggetto e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, ove l’amministrazione abbia dato attuazione a tale disciplina.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è giustificata quando l’atto impugnato sia stato annullato dall’amministrazione e sia divenuto comunque inefficace ex lege, così da escludere un’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta dal ricorrente.
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