Cassazione Penale, Sentenza n. 25941/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in: (1) vizio di qualificazione e di applicazione temporale delle norme perché il trasferimento delle armi sarebbe avvenuto prima dell'entrata in vigore della modifica normativa (contestazione dell'applicabilità dell'art. 38, comma 5, R.d. 773/1931 introdotto dal d.lgs. 240/2010); (2) violazione del principio di legalità (art. 25 Cost. e art. 7 CEDU) perché il fatto non sarebbe stato reato al momento della sua commissione; (3) carenza di motivazione rispetto alla richiesta, formulata in via subordinata, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità); inoltre questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 legge 152/1975 e 240 cod. pen. in relazione all'obbligatorietà della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha affermato che il reato di omessa denuncia del trasferimento di armi si consuma soltanto con l'eliminazione della situazione antigiuridica e pertanto si è consumato al momento dell'accertamento/sequestro (15 maggio 2018), data nella quale era già in vigore la disciplina introdotta dal d.lgs. 240/2010 (1/7/2011). La questione di illegittimità costituzionale sull'obbligatorietà della confisca è stata ritenuta manifestamente infondata in ragione del consolidato orientamento della Corte costituzionale (con riferimento alla sentenza n.5/2023) che ha qualificato la confisca in esame come misura con prevalente funzione preventiva e proporzionata alle esigenze di tracciabilità e sicurezza. È invece accolto il terzo motivo: la Corte ha constatato l'omessa pronuncia e la mancanza di motivazione del Tribunale in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; per questo la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale profilo e il giudizio è rinviato al Tribunale di Palmi in diversa persona fisica perché valuti, con piena autonomia, la richiesta di applicazione di art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
Norma penale relativa alla detenzione illecita di munizioni; applicata per il capo A (detenzione di 351 cartucce non denunciate).
art. 38 R.d. 773/1931
la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza
Obbligo di ripresentare la denuncia in caso di trasferimento delle armi; la violazione è rilevante e perdura fino alla regolarizzazione, dunque il reato si consuma al momento dell'accertamento se non è stata ancora adempiuta la denuncia.
art. 17 R.d. 773/1931
Prevede la sanzione per le violazioni del T.U.L.P.S.; applicato insieme all'art. 38 per definire la fattispecie contestata (ammenda/arresto per le violazioni previste).
art. 58, comma 3, R.d. 635/1940
Norma storica richiamata dalla ricorrente: la Corte ha ricordato che l'obbligo di denuncia per trasferimento è concetto consolidato nel tempo, ma ha ritenuto che il reato si è consumato al momento dell'accertamento nel 2018, quindi la modifica del 2011 era già operativa.
d.lgs. 240/2010 (art. 3) - legge modificativa (entrata in vigore 1/7/2011)
Ha introdotto la formulazione dell'art. 38 (comma richiamato) applicabile ratione temporis al caso perché la fattispecie si è consumata al momento dell'accertamento del 2018.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto (esclusione della punibilità) la cui richiesta è stata avanzata in sede di merito; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza per omessa e non motivata pronuncia su tale istanza e ha disposto il rinvio per nuovo esame.
art. 6 legge n. 152/1975
Prevede l'applicazione del disposto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. ai reati concernenti armi e munizioni; la Corte ha ritenuto lecita l'applicazione della confisca obbligatoria quale misura a prevalente funzione preventiva, e la Consulta ha già respinto censure analoghe (sent. n.5/2023).
art. 240 cod. pen.
Fondamento della confisca delle cose indicate; richiamato dall'art. 6 legge 152/1975 per disporre la confisca obbligatoria in reati concernenti armi.
art. 17 T.U.L.P.S. (Testo Unico leggi pubblica sicurezza)
Dispone le sanzioni per le violazioni del T.U.L.P.S.; la giurisprudenza collega le violazioni dell'art. 38 T.U.L.P.S. all'applicazione dell'art. 17, cui si applica la disciplina sulla confisca.
art. 39 T.U.L.P.S.
Consente ai prefetti di adottare provvedimenti restrittivi della detenzione di armi (es. divieto), la Corte ha richiamato come legittimo strumento amministrativo in caso di indice di inaffidabilità soggettiva.
Parametri costituzionali e sovranazionali (art. 3, 27, 42 Cost.; art. 7 CEDU; art. 1 Prot. addiz. CEDU; artt. 17 e 49 CDFUE)
Richiamati nella discussione sulla legittimità della confisca obbligatoria: la Corte costituzionale e la Cassazione hanno ritenuto compatibile la misura con tali parametri, qualificandola principalmente preventiva e proporzionata alle esigenze di tutela e tracciabilità delle armi.
Massime di principio
- Il reato di omessa denuncia del trasferimento di armi continua fino a quando l'obbligo non venga adempiuto: la consumazione può avvenire al momento dell'accertamento se la denuncia non è stata ripresentata.
- Per la determinazione della norma applicabile ratione temporis conta il momento in cui la situazione antigiuridica perdura e viene accertata; una modifica normativa intervenuta prima dell'accertamento può essere applicata.
- Le censure costituzionali sull'obbligatorietà della confisca sono difficilmente accolte quando la confisca è motivata con finalità preventive (tracciabilità e sicurezza) e in adempimento di obblighi derivanti da normativa UE.
- Se la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi espressamente e a motivare la decisione; l'omissione può determinare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
- In casi analoghi valutare sempre: a) se la denuncia di trasferimento è stata effettivamente adempiuta; b) la data di accertamento/sequestro ai fini della applicabilità della normativa; c) l'opportunità di proporre istanze alternative (es. art. 131-bis) e documentarne i presupposti per costringere il giudice a valutazioni motivate.
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