Cassazione Penale, Ordinanza n. 31181/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in sede de plano, ritenendolo generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 391-ter c.p. e ad altro reato non specificato nel testo. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato esame da parte del giudice delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso era generico ed era stato proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 391-ter c.p.
indicato come uno dei reati oggetto dell'accordo processuale
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per il mancato rilievo di cause di proscioglimento evidenti
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indicato come norma che circoscrive i casi in cui è proponibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento
Cassa delle ammende
destinataria della somma equitativamente determinata a carico del ricorrente
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; ricorsi proposti al di fuori di tali casi sono inammissibili.
- La deduzione del mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, di superare i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento se il ricorso non rientra nelle ipotesi consentite.
- Un ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche, senza specifica deduzione delle ragioni di impugnazione, è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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