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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43702/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 216, comma 4, L.F. e 445, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo che, in base al combinato disposto e alla giurisprudenza di legittimità, l'applicazione, a seguito di patteggiamento, di una pena detentiva non superiore a due anni (anche se congiunta a pena pecuniaria) esclude l'applicazione delle pene accessorie previste per il delitto di bancarotta fraudolenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, aderendo alla requisitoria del Procuratore Generale, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie fallimentari. Sono state ritenute illegali le pene accessorie inflitte dal G.U.P. in quanto incompatibili con l'esclusione prevista dall'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., per le pene risultanti dal patteggiamento non superiori a due anni. La condanna principale (pena di anni 1 e mesi 8 con sospensione condizionale) resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti e costituisce il fondamento del procedimento di concordamento della pena.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione che esclude, nella sentenza pronunciata ex art. 444 quando la pena detentiva applicata, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superi gli anni due, l'irrogazione di pene accessorie o di misure di sicurezza (salvo eccezioni del comma 1-ter). È norma speciale che prevale su norme ordinarie che impongano accessori.

  • art. 216, comma 4, L.F.

    Prevede l'applicazione obbligatoria di specifiche pene accessorie per il delitto di bancarotta fraudolenta; la Corte ha rilevato che tale norma è prevalente solo se non contrastata dalla speciale disciplina del patteggiamento (art. 445 cpp).

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca: l'art. 445 esclude l'irrogazione di misure di sicurezza e la confisca ex art. 240 in caso di patteggiamento con pena non superiore a due anni.

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando ritiene superfluo il rinvio e può decidere la causa sulla base degli elementi già accertati; qui è stato usato per eliminare direttamente le pene accessorie.

  • Cass. Sez. Unite, sent. n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)

    Criteri secondo cui la Cassazione può pronunciare annullamento senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti e può decidere sulla base degli elementi già acquisiti.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 5, n. 10988/2019 e precedenti)

    Costante orientamento che considera l'art. 445 cpp norma speciale prevalente rispetto all'art. 216 L.F., escludendo l'applicazione delle pene accessorie quando il patteggiamento comporta pena detentiva non superiore a due anni.

Massime di principio

  • Il patteggiamento ex art. 444 cpp che comporta una pena detentiva non superiore a due anni (anche se congiunta a pena pecuniaria) esclude l'irrogazione di pene accessorie previste da altre norme, in virtù dell'art. 445, comma 1, cpp; pertanto le pene accessorie imposte non sono compatibili e risultano illegali.
  • L'art. 445 cpp è norma speciale rispetto alle disposizioni della legge fallimentare (art. 216 L.F.) e prevale su di esse salvo che non ricorrano le eccezioni specifiche del comma 1-ter dell'art. 445.
  • La confisca ex art. 240 cod. pen. non può essere disposta in presenza del patteggiamento con pena non superiore a due anni, in base alle esclusioni di cui all'art. 445.
  • Se il giudice di merito applica pene accessorie in violazione dell'art. 445, la Cassazione può annullare tali statuizioni senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In situazioni analoghe, è fondamentale verificare la durata effettiva della pena concordata (incluso l'eventuale conteggio con pena pecuniaria) e la possibile applicabilità delle eccezioni di cui al comma 1-ter dell'art. 445 (introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3).
  • La strategia difensiva nei casi di bancarotta può legittimamente mirare a far valere l'esclusione delle pene accessorie quando il patteggiamento produce una pena non superiore ai due anni; se tali accessori vengono comunque imposti, è efficace il rimedio in Cassazione per l'annullamento parziale senza rinvio.

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