Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla difesa dell'imputato deducendo plurimi vizi: (1) vizio di motivazione per essere la sentenza d'appello meramente riproduttiva della decisione di primo grado senza risposta alle censure; (2) carenza di motivazione circa la riconducibilità alla persona dell'imputato della disponibilità del locale dove fu ritrovata la carta d'identità rubata, essendo il locale di terzi e l'accesso avvenuto in assenza dell'imputato tramite convivente e cognata in possesso delle chiavi; (3) vizio di motivazione rispetto alla valutazione delle dichiarazioni rese da terze (proprietaria del locale) potenzialmente interessate; (4) violazione di norme processuali (art. 195, comma 4 c.p.p.) per difetto di verbalizzazione e per assunzione delle dichiarazioni senza i dovuti avvisi, con conseguente inutilizzabilità; (5) illogicità della valutazione della prova fondata sul silenzio della convivente; (6) dedotta estinzione del reato per prescrizione (art. 157 c.p.) in ragione del prevalere della circostanza attenuante invocata. Il Pubblico Ministero in Cassazione aveva invece chiesto l'annullamento per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza della motivazione della sentenza impugnata: l'appello non ha dato risposta alle censure decisive circa la prova della disponibilità del locale in capo all'imputato e mancano altri indici oggettivi di collegamento con la cosa di provenienza delittuosa. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame. La Corte ha inoltre rilevato che il reato non risulta estinto per prescrizione alla data dell'appello, posto che la recidiva, pur subvalente rispetto all'attenuante concessa, rileva nel calcolo del termine di prescrizione; la deduzione dell'esistenza di precedente giudicato risultava inoltre priva della prova documentale richiesta.
Norme richiamate
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria devono essere verbalizzate e non possono essere poi formate oggetto di testimonianza dai verbalizzanti; la violazione comporta l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha valutato che alla data dell'appello il termine di prescrizione non era maturato in ragione della recidiva che incide nel calcolo del termine.
art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata nel testo come riferimento alla circostanza attenuante riconosciuta: la Corte rileva che, benché tale attenuante sia stata ritenuta prevalente rispetto alla recidiva ai fini della pena, la recidiva rileva comunque nel calcolo della prescrizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito nella L. n. 176/2020) e art. 16, d.l. 30/12/2021, n. 228 (convertito nella L. n. 15/2022)
Norme procedurali straordinarie applicate per l'esame del ricorso in Cassazione, che disciplinano modalità semplificate di trattazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020 - Lattanzi; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019 - Pastore)
Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019
I precedenti sono richiamati per il principio che la recidiva incide nel calcolo del termine di prescrizione anche quando, nella determinazione della pena, una attenuante prevalga sulla recidiva.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello deve rispondere puntualmente alle censure formulate dall'appellante; l'omessa risposta a censure decisive determina vizio di motivazione e annullamento con rinvio.
- La prova della disponibilità di un locale, quando il bene di provenienza furtiva è lì ritrovato, è elemento essenziale per attribuire la responsabilità: è necessario dimostrare indici oggettivi di collegamento tra imputato e luogo.
- Le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria devono essere verbalizzate e devono essere rispettate le formalità e gli avvisi di legge; altrimenti quelle dichiarazioni possono essere dichiarate inutilizzabili in sede di giudizio.
- Il silenzio o la mancata negazione da parte di conviventi non costituisce automaticamente prova sufficiente della disponibilità del luogo in capo all'imputato; va valutato il contesto e cercati ulteriori elementi probatori.
- La pretesa estinzione del reato per prescrizione va provata e calcolata tenendo conto di tutti gli elementi che incidono sul termine (es. recidiva); affermazioni non documentate circa un precedente giudicato sono insufficienti a dichiarare l'improcedibilità.
- In ipotesi di contrasto tra attenuanti e recidiva, è necessario distinguere l'effetto sui motivi di determinazione della pena e l'effetto sul calcolo della prescrizione: la recidiva può risultare 'subvalente' ai fini della pena ma rilevare comunque ai fini prescrizionali.
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