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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30153/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato le domande di insinuazione al passivo nella procedura di prevenzione connessa alla confisca a carico di Vincenzo Secondo Melandri. I ricorrenti hanno contestato in particolare: 1) la valutazione sulla "strumentalità" dei crediti rispetto all'attività illecita del proposto (richiamando l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 e le conseguenze della novella legge n. 161/2017); 2) la mancata o insufficiente motivazione del Tribunale sul requisito della strumentalità; 3) la valutazione negativa sulla buona fede e sull'affidamento incolpevole dei creditori, nonostante documentazione di forniture/servizi e verifiche ordinarie di solvibilità; 4) profili specifici relativi a cessioni di credito (factoring da Olvin a Banca Ifis) e alla posizione bancaria, nonché contestazioni relative a mutui e fideiussioni erogati dalla Cassa di Ravenna (anche alla luce di operazioni di rimpatrio capitali tramite lo "scudo fiscale").

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi proposti nell'interesse di Banca Ifis spa, di Cavallo Francesco per la Daunia Mosti srl, della Cooperativa Produttori Uva società Agricola e della Società Vinicola Filippi srl: è stata annullata la decisione gravata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale competente perché prosegua la verifica sulle corrispondenti posizioni di credito (annullamento con trasmissione per ulteriore accertamento). Le impugnazioni proposte nell'interesse della Cassa di Ravenna spa sono state invece rigettate. In motivazione la Corte ha: 1) ribadito che la verifica della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto è un accertamento preliminare e imprescindibile e deve essere adeguatamente motivata dal giudice; 2) affermato che la modifica testuale dell'art. 52 operata dalla legge 161/2017 non ha sostanzialmente mutato la regola interpretativa dominante: la strumentalità non può essere abolita d'ufficio e resta il compito del giudice di motivare il nesso, salvo che il creditore produca elementi probatori della propria buona fede; 3) chiarito che, in caso di cessione del credito, la verifica della buona fede riguarda prioritariamente il cedente (la posizione del cessionario rileva solo se emergono profili che lo coinvolgono sin dall'origine); 4) ritenuto che per alcuni ricorrenti le motivazioni del Tribunale erano insufficienti o contraddittorie, giustificando l'annullamento e la necessità di ulteriore accertamento, mentre per la Cassa di Ravenna la pronuncia impugnata aveva motivazioni ritenute sufficienti e coerenti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 52 e artt. correlati)

    art. 52 d.lgs. n. 159/2011; richiamo agli artt. 53 e 57 e ss.

    L'art. 52 stabilisce i presupposti per l'ammissione dei crediti anteriori al sequestro: la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita è una precondizione che il giudice deve accertare e motivare; solo ove sia riscontrata la strumentalità incombe sul creditore l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede del nesso e l'affidamento incolpevole.

  • legge n. 161 del 2017 (modifiche all'art. 52)

    modifica della lett. b) art. 52 (sostituzione di "a meno che" con "sempre che")

    La Corte ritiene che la modifica lessicale non abbia mutato sostanzialmente il bilanciamento di valori: non può farsi discendere una presunzione assoluta di strumentalità che scioglierebbe l'obbligo motivazionale del giudice e comprimerebbe ingiustificatamente i diritti dei terzi.

  • art. 2704 cod. civ.

    richiamato in relazione al requisito di anteriorità del credito rispetto al sequestro

    Serve a definire l'anteriorità della pretesa rispetto al sequestro come condizione di ammissibilità; non esclude però l'accertamento della strumentalità.

  • d.l. n. 78 del 2009 (art. 13-bis) e circolare MEF 16/02/2010

    art. 13-bis d.l. n. 78/2009 (rientro capitali, "scudo fiscale")

    Operazioni di rientro capitali sovradimensionate rispetto a redditi/attività possono costituire indizio ai fini della valutazione della buona fede degli intermediari; la circolare del MEF imponeva agli intermediari particolare attenzione e approfondimenti per operazioni a rischio.

  • d.lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio)

    art. 28 d.lgs. 231/2007 citato come riferimento per l'identificazione rafforzata

    Gli obblighi antiriciclaggio e la diligenza propria degli intermediari bancari sono criteri rilevanti per valutare la buona fede e l'adeguata istruttoria delle posizioni creditizie.

  • cod. proc. pen. (art. 611)

    Rilevato come non pertinente per trasformare il procedimento di legittimità in un'istruttoria di trattazione orale; Cassazione sottolinea la procedura di definizione in sede di legittimità.

  • Corte Costituzionale (sent. n. 26/2019 e n. 94/2015) e giurisprudenza di questa Corte

    Richiamate per ricordare il bilanciamento di valori (efficacia della prevenzione vs. tutela dei crediti dei terzi) e per sostenere la necessità di motivazione sul nesso di strumentalità.

Massime di principio

  • La strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto è un accertamento preliminare e non può essere semplicemente dato per presunto: il giudice deve motivarlo esplicitamente sulla base del ruolo e delle condotte del prevenuto e della ricostruzione della vicenda negoziale.
  • La modifica testuale dell'art. 52 (legge 161/2017) non giustifica una lettura che scarichi sul terzo l'onere assoluto e preventivo di dimostrare la non strumentalità: la sostanza del bilanciamento tra esigenze di prevenzione e tutela dei terzi resta invariata.
  • Se la strumentalità è accertata, grava sul creditore l'onere di provare l'ignoranza in buona fede e l'affidamento incolpevole; la prova della buona fede si valuta in relazione al tipo di creditore (maggiore diligenza richiesta alle banche e agli operatori esperti) e alle circostanze di fatto.
  • In caso di cessione del credito la verifica della buona fede riguarda prioritariamente il cedente (il nuovo cessionario subentra negli oneri e nei rischi), salvo che emergano elementi che colleghino il cessionario originariamente all'operazione.
  • Elementi oggettivi rilevanti ai fini della funzione di "strumento" del credito sono: coincidenza temporale con fasi di espressione della pericolosità, settore merceologico e area geografica di sovrapposizione, ruolo apparente o di fatto del proposto nelle imprese debitorie, operazioni atipiche come rimpatri di capitali sproporzionati.
  • Le banche e gli intermediari sono tenuti a un maggior grado di diligenza (inclusi obblighi antiriciclaggio e controlli rafforzati): l'inadempimento non è rilevante di per sé se non esiste nesso causale con la mancata conoscenza del nesso di strumentalità.
  • Se il provvedimento di merito non motiva adeguatamente il nesso di strumentalità o la valutazione della buona fede, la Cassazione può annullare e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovi accertamenti.

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