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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/708

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/708 della Commissione, dell’11 aprile 2025, relativo all’autorizzazione del ferrocianuro di sodio e del ferrocianuro di potassio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione

Normativa europea32025R0708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a determinate condizioni, l’uso del ferrocianuro di sodio e del ferrocianuro di potassio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti. Contestualmente abroga il previgente regolamento (CE) n. 1810/2005 e introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte di additivi, premiscele e mangimi prodotti ed etichettati secondo la disciplina precedente. L’autorizzazione si fonda sui pareri EFSA che ne hanno valutato sicurezza ed efficacia, ma impone precise misure di etichettatura e protezione degli utilizzatori.

Autorizzazione del ferrocianuro di sodio e del ferrocianuro di potassio come additivi tecnologici antiagglomeranti nei mangimi per tutte le specie animali, con abrogazione del regolamento (CE) n. 1810/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi per mangimi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti ferrocianuro di sodio o ferrocianuro di potassio. L’autorizzazione riguarda l’impiego di tali sostanze nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale antiagglomeranti, con specifiche condizioni d’uso riportate nell’allegato. Il regolamento ha effetto in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; contiene inoltre regole transitorie per prodotti immessi sul mercato prima delle nuove date di riferimento. Non disciplina usi diversi da quelli autorizzati nell’allegato, né l’impiego fuori dal cloruro di sodio.

Autorizzazione del ferrocianuro di sodio e del ferrocianuro di potassio come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/708 disciplina il riesame e la nuova autorizzazione di due sostanze già note nel settore dei mangimi, vale a dire il ferrocianuro di sodio e il ferrocianuro di potassio. La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e prende atto dei pareri EFSA del 21 marzo 2023 e del 4 giugno 2024, ritenendo soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione e necessarie misure di tutela per gli utilizzatori.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Le sostanze erano già autorizzate a tempo indeterminato dal regolamento (CE) n. 1810/2005 e poi iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rivalutazione; il richiedente ha chiesto la riclassificazione nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti.

L’EFSA ha concluso che:

  • l’uso è sicuro per gli animali, se aggiunto al cloruro di sodio entro i tenori massimi indicati nei pareri;
  • non sussistono preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori;
  • le sostanze non sono irritanti per pelle e occhi né sensibilizzanti cutanee, salvo il ferrocianuro di sodio che, per la presenza di nichel, è considerato sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie;
  • per il ferrocianuro di potassio non è stato possibile concludere sulla sicurezza per gli utilizzatori per inalazione;
  • l’impiego è sicuro per l’ambiente;
  • le sostanze sono efficaci come antiagglomeranti se impiegate nel cloruro di sodio ai livelli proposti.

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato come additivi destinati all’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "antiagglomeranti". L’allegato precisa che l’impiego è consentito soltanto nel cloruro di sodio, con limiti quantitativi espressi in mg di ferrocianuro, calcolati come ione ferrocianuro, per kg di NaCl.

Per il ferrocianuro di sodio e per il ferrocianuro di potassio sono previste applicazioni per:

  • tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione;
  • galline ovaiole;
  • specie avicole minori destinate alla produzione di uova o alla riproduzione;
  • specie suine;
  • ruminanti;
  • camelidi;
  • conigli;
  • equidi;
  • pesci pinnati;
  • cani e gatti;
  • tutte le altre specie animali.

Condizioni tecniche e limiti di impiego

Per entrambe le sostanze l’allegato stabilisce una composizione minima dell’additivo pari a ferrocianuro ≥ 99% in forma solida, con ulteriori specifiche chimiche e di purezza. Sono indicati anche i metodi di analisi per la caratterizzazione del prodotto e per la determinazione del ferrocianuro nel cloruro di sodio.

Quanto ai limiti di impiego:

  • per le specie espressamente elencate, il tenore massimo è pari a 80 mg/kg di NaCl;
  • per tutte le altre specie animali, il tenore massimo è pari a 60 mg/kg di NaCl.

Il periodo di autorizzazione per entrambe le sostanze termina il 4 maggio 2035.

Obblighi per etichettatura, istruzioni d’uso e protezione degli utilizzatori

L’allegato impone una serie di prescrizioni operative rilevanti per gli operatori del settore dei mangimi:

  • nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • l’additivo può essere utilizzato soltanto nel cloruro di sodio;
  • l’etichetta deve riportare, per il ferrocianuro di sodio, la frase: "Il ferrocianuro di sodio non deve essere mescolato con acidi forti"; per il ferrocianuro di potassio, la frase corrispondente;
  • gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele;
  • se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.

Abrogazione del regime precedente e disciplina transitoria

L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 1810/2005. Per evitare effetti immediati sulle filiere, l’articolo 3 introduce un regime transitorio differenziato:

  • additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2025 secondo le norme previgenti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2026 secondo le norme previgenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2027 secondo le norme previgenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento. L’atto è adottato dalla Commissione in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato come additivi destinati all’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "antiagglomeranti", alle condizioni specificate nell’allegato stesso.

Abrogazione del precedente regime

L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, che aveva autorizzato per un periodo illimitato il ferrocianuro di sodio e il ferrocianuro di potassio.

Misure transitorie per scorte e prodotti già etichettati

L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2025 secondo le norme anteriori al 4 maggio 2025; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2026; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2027.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Condizioni specifiche per il ferrocianuro di sodio

L’allegato autorizza il ferrocianuro di sodio (n. identificazione 1i535) come antiagglomerante nel solo cloruro di sodio. Per tacchini da ingrasso e da riproduzione, galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova o alla riproduzione, specie suine, ruminanti, camelidi, conigli, equidi, pesci pinnati, cani e gatti il tenore massimo è 80 mg/kg di NaCl; per tutte le altre specie animali il tenore massimo è 60 mg/kg di NaCl. Il periodo di autorizzazione termina il 4 maggio 2035.

Condizioni specifiche per il ferrocianuro di potassio

L’allegato autorizza il ferrocianuro di potassio (n. identificazione 1i536) come antiagglomerante nel solo cloruro di sodio. Per le specie indicate espressamente nell’allegato il tenore massimo è 80 mg/kg di NaCl; per tutte le altre specie animali il tenore massimo è 60 mg/kg di NaCl. Il periodo di autorizzazione termina il 4 maggio 2035.

Obblighi di etichettatura e sicurezza per gli utilizzatori

Per entrambi gli additivi l’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere usato soltanto nel cloruro di sodio. L’etichetta deve riportare l’avvertenza che il ferrocianuro di sodio o di potassio non deve essere mescolato con acidi forti. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Specifiche tecniche e metodi di analisi

L’allegato definisce la composizione dei due additivi, le formule chimiche, i numeri CAS, i limiti di purezza e impurità, nonché i metodi di analisi. Per la caratterizzazione si richiama la monografia FAO JECFA "Ferrocyanides of calcium, potassium and sodium"; per la determinazione del ferrocianuro nel cloruro di sodio si utilizza la spettrofotometria a 700 nm.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazione di additivietichettatura dei mangimisalute e sicurezza sul lavoro

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