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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/711

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/711 della Commissione, del 10 aprile 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49755 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49754 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e da ingrasso, suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e tacchini da ingrasso, all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49755 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49754 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione: AVEVE BV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1088/2011, (UE) n. 989/2012 e (UE) n. 1040/2013

Normativa europea32025R0711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo zootecnico costituito da endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Trichoderma reesei, già autorizzato per varie specie suine e avicole. Contestualmente autorizza un nuovo uso per i suinetti lattanti, sulla base dei pareri favorevoli dell’EFSA e dell’assenza di modifiche sostanziali nella composizione e nella fabbricazione. Vengono inoltre abrogate le precedenti autorizzazioni settoriali e introdotte misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte prima delle nuove date limite.

Rinnova e amplia l’autorizzazione di un preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi per alcune specie suine e avicole, abrogando le precedenti autorizzazioni settoriali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, immettono sul mercato o utilizzano il preparato enzimatico autorizzato, nonché alle specie animali destinatarie indicate nell’allegato. Riguarda in particolare suinetti svezzati e lattanti, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e da ingrasso, suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e tacchini da ingrasso. Si applica nel territorio dell’UE ed è rilevante anche ai fini del SEE. Sono previste esclusioni implicite rispetto ad altre specie o usi non elencati nell’allegato; per le autorizzazioni precedenti restano applicabili solo i regimi transitori fino a esaurimento scorte.

Rinnovo e nuova autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/711 disciplina il rinnovo dell’autorizzazione di un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Trichoderma reesei MUCL 49755 e MUCL 49754, già impiegato come additivo zootecnico nei mangimi per specifiche specie suine e avicole. La Commissione interviene ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base delle domande di rinnovo presentate dal titolare AVEVE BV e dei pareri favorevoli dell’EFSA, che ha confermato la sicurezza del prodotto per animali, consumatori e ambiente e ha ritenuto estendibile l’uso anche ai suinetti lattanti.

Presupposti della decisione

La Commissione rileva che il preparato era già stato autorizzato per suinetti svezzati, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e da ingrasso, suini da ingrasso e tacchini da ingrasso mediante i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1088/2011, n. 989/2012 e n. 1040/2013. Le nuove domande di rinnovo, presentate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono state ritenute complete; nel caso dei suinetti lattanti, la domanda ha riguardato anche una nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento. Il laboratorio di riferimento ha confermato la validità delle conclusioni già adottate sui metodi di analisi, rendendo non necessaria una nuova relazione di valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2005.

Valutazione di sicurezza ed efficacia

Secondo l’EFSA, alle attuali condizioni d’uso e in assenza di modifiche sostanziali della composizione o della fabbricazione, entrambe le formulazioni, solida e liquida, restano sicure per le specie destinatarie autorizzate, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità segnala che il preparato è irritante/sensibilizzante sotto il profilo dell’esposizione professionale: la forma in polvere con carbonato di calcio e sepiolite e la forma liquida non sono irritanti per pelle e occhi, mentre per la formulazione in polvere con carbonato di calcio e farina di frumento mancano dati completi sul potenziale irritante. In ogni caso, l’additivo è considerato sensibilizzante per le vie respiratorie e la pelle. Quanto all’efficacia, l’EFSA ritiene che non sia necessario rivalutarla nel rinnovo e che il preparato possa essere efficace anche nei suinetti lattanti alle dosi di 4 000 XU e 900 BGU/kg di mangime completo.

Contenuto dispositivo principale

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione per le specie già coperte, rinviando all’allegato per le condizioni di impiego. L’articolo 2 introduce l’autorizzazione per i suinetti lattanti. L’articolo 3 abroga i tre precedenti regolamenti di esecuzione che disciplinavano separatamente il prodotto per le diverse specie. L’articolo 4 stabilisce un regime transitorio distinto per additivi/premiscele e per mangimi composti/materie prime, così da consentire l’esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate prima delle nuove date di riferimento.

Allegato: condizioni tecniche e d’uso

L’allegato identifica il prodotto con il numero di identificazione 4a9 e il titolare AVEVE BV. Il preparato è descritto come additivo solido e liquido con attività minima di 40 000 XU e 9 000 BGU per grammo. Per le specie autorizzate, il tenore minimo nel mangime completo è fissato a 4 000 XU e 900 BGU/kg, mentre per le specie avicole minori da ingrasso il minimo è 3 000 XU e 675 BGU/kg. Sono inoltre indicati i metodi analitici colorimetrici per la determinazione delle attività enzimatiche nell’additivo e nei mangimi composti, nonché le definizioni delle unità di attività XU e BGU.

Sicurezza degli utilizzatori e obblighi accessori

Le condizioni autorizzative impongono agli operatori di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali misure non bastano, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per occhi, vie respiratorie e pelle; la protezione oculare è espressamente richiesta per la sola formulazione in polvere contenente carbonato di calcio e farina di frumento. Nelle istruzioni d’uso devono essere riportate anche le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Decorrenza e periodo di autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è inoltre indicato che il periodo di autorizzazione termina il 1° maggio 2035.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione per usi già esistenti

L’autorizzazione del preparato enzimatico come additivo per mangimi, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", è rinnovata per suinetti svezzati, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e da ingrasso, suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e tacchini da ingrasso, alle condizioni stabilite nell’allegato.

Nuova autorizzazione per i suinetti lattanti

Lo stesso preparato è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale per i suinetti lattanti, sempre nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", secondo le condizioni dell’allegato.

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

Sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1088/2011, (UE) n. 989/2012 e (UE) n. 1040/2013, che disciplinavano separatamente le precedenti autorizzazioni per le diverse specie.

Misure transitorie e esaurimento scorte

Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 1° novembre 2025, conformemente alle norme applicabili prima del 1° maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi, la soglia temporale è la produzione ed etichettatura prima del 1° maggio 2026, con possibilità di commercializzazione e utilizzo fino a esaurimento scorte.

Condizioni d’uso e misure di protezione

L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; ove ciò non sia sufficiente, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per occhi, vie respiratorie e pelle, con protezione oculare espressamente richiesta solo per la formulazione in polvere contenente carbonato di calcio e farina di frumento.

Livelli minimi di attività e specie autorizzate

L’allegato fissa un’attività minima del preparato pari a 40 000 XU e 9 000 BGU/g nella composizione dell’additivo; per i mangimi completi, il tenore minimo è di 4 000 XU e 900 BGU/kg per suinetti (svezzati e lattanti), suini da ingrasso di tutte le specie di suidi, tacchini da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole, e di 3 000 XU e 675 BGU/kg per le specie avicole minori da ingrasso. Il periodo di autorizzazione termina il 1° maggio 2035.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animalisicurezza alimentaresanità animalemercato interno

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