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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/691

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/691 della Commissione, del 9 aprile 2025, che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

Normativa europea32025R0691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e la inserisce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. Stabilisce condizioni d’uso, specifici requisiti di etichettatura e specifiche tecniche/compositive del prodotto. Riconosce inoltre la tutela di determinati dati scientifici e industriali di Luxidum GmbH per cinque anni, durante i quali solo tale società può immettere sul mercato il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare.

Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento, con tutela dei dati del richiedente e modifica dell’elenco اتحUnione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che intendono immettere sul mercato dell’Unione la polvere di funghi contenente vitamina D2, nonché ai prodotti alimentari che la contengono, incluse specifiche categorie di alimenti per la popolazione generale, integratori alimentari (con esclusione di quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia) e alimenti a fini medici speciali (con esclusione di quelli destinati ai lattanti). Si applica nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La tutela dei dati vale per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento; l’autorizzazione esclusiva iniziale per Luxidum GmbH decorre per cinque anni dal 30 aprile 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione della polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/691 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza del prodotto nelle condizioni d’uso proposte e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per inserirlo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

Contesto procedurale e valutazione di sicurezza

La domanda è stata presentata da Luxidum GmbH il 14 dicembre 2020. La Commissione ha chiesto la valutazione dell’EFSA il 28 maggio 2021 e l’Autorità ha adottato il proprio parere scientifico il 30 aprile 2024, concludendo che il nuovo alimento è sicuro alle condizioni d’uso proposte. Nel parere, l’EFSA ha precisato che le proprie conclusioni si basavano, tra l’altro, sui dati relativi al processo di produzione e alle prove di stabilità, compreso il relativo certificato di analisi.

Tutela dei dati e esclusiva temporanea

La Commissione ha riconosciuto che Luxidum GmbH ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per la tutela dei dati di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza, i dati scientifici del fascicolo protetti da proprietà industriale sono tutelati per cinque anni e, per il medesimo periodo, solo la società richiedente è autorizzata a immettere il prodotto sul mercato dell’Unione, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o consenso del titolare. Il regolamento chiarisce tuttavia che tale esclusiva non impedisce a terzi di presentare in futuro una domanda fondata su informazioni ottenute lecitamente.

Ambito dei prodotti e condizioni di utilizzo

La nuova voce nell’elenco UE copre l’uso della polvere di funghi contenente vitamina D2 in varie categorie di alimenti destinati alla popolazione generale, nonché in integratori alimentari e in alimenti a fini medici speciali, con esclusioni specifiche per i prodotti destinati ai lattanti. Per gli integratori alimentari e per gli alimenti a fini medici speciali sono previste limitazioni più stringenti, coerenti con la tutela delle fasce vulnerabili.

Requisiti di etichettatura

Il regolamento impone un requisito di denominazione specifica: i prodotti contenenti il nuovo alimento devono recare l’indicazione "Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2". Inoltre, gli integratori alimentari che lo contengono devono riportare una avvertenza secondo cui non devono essere assunti da lattanti e bambini nella prima infanzia.

Specifiche tecniche e criteri di qualità

Il nuovo alimento è descritto come polvere di funghi Agaricus bisporus ottenuta mediante esposizione controllata a luce UV. Il regolamento fissa parametri compositivi e di purezza, includendo il contenuto di vitamina D2 e limiti per umidità, ceneri, attività dell’acqua, grassi, carboidrati e proteine; stabilisce inoltre valori massimi per piombo, cadmio, mercurio e arsenico, limiti per aflatossine e criteri microbiologici per la sicurezza del prodotto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La tutela dei dati decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento, mentre l’esclusiva di commercializzazione per Luxidum GmbH è espressamente riferita al periodo di cinque anni a decorrere dal 30 aprile 2025.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE

La polvere di funghi contenente vitamina D2 è autorizzata a essere immessa sul mercato dell’Unione ed è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.

Esclusiva temporanea a favore di Luxidum GmbH

Per cinque anni a decorrere dal 30 aprile 2025 solo Luxidum GmbH è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione senza riferimento ai dati scientifici tutelati oppure con il consenso della società.

Tutela dei dati scientifici

I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo consenso di Luxidum GmbH.

Condizioni di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento da riportare in ეტichetta è "Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2". Inoltre, l’etichetta degli integratori alimentari contenenti tale nuovo alimento deve indicare che i prodotti non devono essere assunti da lattanti e bambini nella prima infanzia.

Condizioni d’uso e livelli massimi

Sono fissati livelli massimi di vitamina D2 per diverse categorie di alimenti, tra cui cereali da prima colazione, pane e prodotti di pasticceria lievitati, prodotti a base di pasta, bevande a base di frutta e verdura, prodotti lattiero-caseari e analoghi, minestre, snack estrusi, sostituti del pasto, prodotti sostitutivi della carne e dei latticini. Per gli alimenti a fini medici speciali il livello è determinato dalle particolari esigenze nutrizionali dei destinatari ma non può superare 15 μg/giorno; per gli integratori alimentari il limite è 15 μg/giorno, con esclusione di lattanti e bambini nella prima infanzia.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

Il nuovo alimento è definito come polvere di funghi Agaricus bisporus prodotta mediante esposizione controllata a irraggiamento UV. Sono fissate specifiche compositive e di sicurezza, tra cui tenore di vitamina D2, limiti di umidità, ceneri, attività dell’acqua, grassi, carboidrati, proteine, metalli pesanti, micotossine e criteri microbiologici.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaretutela dei dati

Testo integrale

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