Regolamento (UE) 2025/695
Regolamento delegato (UE) 2025/695 della Commissione, del 9 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato fissa, per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza, le caratteristiche essenziali da dichiarare, i livelli di soglia e le classi di prestazione applicabili nell’ambito della norma EN 17235:2024. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) n. 305/2011 e mira a rendere omogenea e tecnicamente applicabile la valutazione delle prestazioni, con particolare attenzione alla resistenza meccanica. Le regole valgono per la dichiarazione di prestazione del fabbricante e sono accompagnate da una tabella allegata con classi di prestazione differenziate per tipologia di kit di ancoraggio.
Definizione di livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza ai fini della norma EN 17235:2024 e della dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione.
Ambito di applicazione
Si applica ai dispositivi di ancoraggio permanenti e ai ganci di sicurezza rientranti nell’ambito della norma europea EN 17235:2024, in quanto prodotti da costruzione disciplinati dal regolamento (UE) n. 305/2011. Incide sugli obblighi del fabbricante al momento dell’immissione sul mercato, imponendo la dichiarazione di determinate caratteristiche essenziali nella dichiarazione di prestazione. Le prescrizioni riguardano i kit di ancoraggio contemplati nell’allegato: kit A (un unico dispositivo di ancoraggio), kit B (gancio di sicurezza), kit C (linea di ancoraggio costituita da cavo orizzontale) e kit D (linea di ancoraggio costituita da binario orizzontale).
Definizione di livelli di soglia e classi di prestazione per dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza
Il regolamento delegato (UE) 2025/695 integra il regolamento (UE) n. 305/2011 per disciplinare, nell’ambito della norma armonizzata EN 17235:2024, la valutazione delle prestazioni dei dispositivi di ancoraggio permanenti e dei ganci di sicurezza. La finalità è rendere più uniforme e tecnicamente applicabile la dichiarazione delle prestazioni dei prodotti, con particolare attenzione alla resistenza meccanica e alla sicurezza d’uso.
Contesto normativo e base giuridica
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l’articolo 60, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 305/2011. Nei considerando si evidenzia che la norma EN 17235:2024 già contempla livelli di soglia e sistemi di classificazione per la caratteristica essenziale "resistenza meccanica"; il regolamento interviene per stabilire, in modo vincolante, i livelli e le classi necessari per l’applicazione armonizzata della norma.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano ai dispositivi di ancoraggio permanenti e ai ganci di sicurezza che rientrano nell’ambito della EN 17235:2024, quindi ai prodotti da costruzione interessati da tale norma armonizzata. L’effetto pratico riguarda gli obblighi del fabbricante al momento dell’immissione sul mercato, in particolare quanto deve essere inserito nella dichiarazione di prestazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 305/2011.
Caratteristiche essenziali da dichiarare
Per i dispositivi di ancoraggio permanenti e per i ganci di sicurezza il fabbricante deve dichiarare due caratteristiche essenziali:
- "resistenza meccanica — prova dinamica";
- "resistenza meccanica — prova del carico di rottura".
Se il prodotto comprende un gancio di sicurezza, è richiesta anche la dichiarazione della caratteristica essenziale "resistenza meccanica — prova della base del gancio". L’obbligo di dichiarazione è espresso in relazione all’immissione del prodotto sul mercato.
Livelli di soglia
Il regolamento fissa soglie minime o massime di prestazione per alcune caratteristiche essenziali. Per la "resistenza meccanica — prova dinamica" il valore di progetto delle azioni deve essere pari o superiore a 9,0 kN, quando la prova è condotta secondo EN 17235:2024. Per i prodotti che comprendono un gancio di sicurezza, la caratteristica "resistenza meccanica — prova della base del gancio" deve attestarsi a un livello pari o inferiore a 5 mm, sempre in conformità alla norma EN 17235:2024.
Classi di prestazione e allegato tecnico
Le classi di prestazione sono fissate per la caratteristica "resistenza meccanica — prova dinamica" e sono riportate nell’allegato. L’allegato distingue quattro kit di ancoraggio:
- Kit A: kit comprendente un unico dispositivo di ancoraggio;
- Kit B: kit comprendente un gancio di sicurezza;
- Kit C: kit comprendente una linea di ancoraggio costituita da un cavo orizzontale;
- Kit D: kit comprendente una linea di ancoraggio costituita da un binario orizzontale.
Per il kit A le classi previste sono 9 kN e 10,5 kN. Per il kit B, oltre alla soglia relativa alla base del gancio (≤ 5 mm), sono previste classi di 9 kN e 10,5 kN. Per i kit C e D sono previste classi di 9 kN, 10,5 kN, 12,0 kN e 13,5 kN. L’allegato precisa che il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce norme per i dispositivi di ancoraggio permanenti e per i ganci di sicurezza rientranti nell’ambito della norma EN 17235:2024. Definisce i livelli di soglia e le classi di prestazione, nonché le caratteristiche essenziali che il fabbricante deve indicare nella dichiarazione di prestazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 305/2011.
Caratteristiche essenziali da dichiarare
Per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza il fabbricante deve dichiarare le caratteristiche essenziali "resistenza meccanica — prova dinamica" e "resistenza meccanica — prova del carico di rottura". Se il prodotto comprende un gancio di sicurezza, deve essere dichiarata anche la caratteristica "resistenza meccanica — prova della base del gancio".
Livelli di soglia
Per la "resistenza meccanica — prova dinamica" il livello per i valori di progetto delle azioni è pari o superiore a 9,0 kN, se la prova è eseguita conformemente alla EN 17235:2024. Per i prodotti con gancio di sicurezza, il livello per la "resistenza meccanica — prova della base del gancio" è pari o inferiore a 5 mm, sempre secondo EN 17235:2024.
Classi di prestazione
Le classi di prestazione per la caratteristica "resistenza meccanica — prova dinamica" sono definite nell’allegato e variano in funzione del tipo di kit di ancoraggio. Sono previste classi con valori di progetto delle azioni pari a 9 kN, 10,5 kN, 12,0 kN e 13,5 kN, secondo il kit considerato.
Allegato: tabella delle prestazioni per i kit di ancoraggio
L’allegato distingue quattro tipologie: kit A (un unico dispositivo di ancoraggio), kit B (gancio di sicurezza), kit C (linea di ancoraggio con cavo orizzontale) e kit D (linea di ancoraggio con binario orizzontale). Per il kit A sono previste classi a 9 kN e 10,5 kN; per il kit B, oltre alla soglia del gancio di sicurezza (≤ 5 mm), sono previste classi a 9 kN e 10,5 kN; per i kit C e D sono previste classi a 9 kN, 10,5 kN, 12,0 kN e 13,5 kN. L’allegato precisa inoltre che il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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