Regolamento (UE) 2025/698
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/698 della Commissione, del 10 aprile 2025, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accerta che le importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia costituiscono elusione delle misure antidumping in vigore contro la Cina. Di conseguenza, estende anche a tali importazioni il dazio antidumping definitivo del 39,7% già applicato alle altre società cinesi. Viene inoltre respinta la richiesta di esenzione presentata da Ajinoriki MSG (M) Sdn Bhd e viene ordinata la cessazione della registrazione delle importazioni disposta in fase di apertura dell’inchiesta.
Estensione del dazio antidumping definitivo sul glutammato monosodico originario della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia, a seguito di accertata elusione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico attualmente classificato con codice NC ex 2922 42 00 e codice TARIC 2922 42 00 15, spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia. Rileva per operatori economici, importatori e produttori/esportatori coinvolti nel commercio del prodotto, nonché per le autorità doganali degli Stati membri. Restano fermi i regimi antidumping già vigenti sul prodotto originario della Repubblica popolare cinese e le normali regole doganali, salvo disposizioni contrarie del regolamento; è prevista la possibilità di esenzioni individuali per società che dimostrino di non eludere le misure.
Estensione del dazio antidumping sul glutammato monosodico spedito dalla Malaysia
Il regolamento interviene nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione contro pratiche di elusione delle misure antidumping. La Commissione, sulla base di un’inchiesta avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1976, conclude che le esportazioni di glutammato monosodico dalla Malaysia verso l’Unione sono riconducibili a un meccanismo di aggiramento delle misure già vigenti nei confronti del prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La decisione si fonda sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alle inchieste antielusione.
Contesto normativo e misure pregresse
Le misure originarie risalgono al regolamento (CE) n. 1187/2008, che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC, successivamente prorogato con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 e poi con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/633. In precedenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 aveva già esteso le misure ad alcune importazioni in miscela o in soluzione originarie della Cina. Il presente regolamento si colloca dunque come ulteriore estensione di misure di difesa commerciale già consolidate.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto in esame è il glutammato monosodico, classificato al codice NC ex 2922 42 00 e al codice TARIC 2922 42 00 20, originario della RPC. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il medesimo prodotto, ma spedito dalla Malaysia, indipendentemente dalla sua eventuale origine dichiarata malese, con codice TARIC 2922 42 00 15. La Commissione rileva che il prodotto cinese e quello spedito dalla Malaysia hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, e li qualifica come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Elementi che hanno portato alla constatazione di elusione
L’inchiesta copre il periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2024, con un periodo di riferimento più dettagliato dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. La Commissione constata una forte modificazione della configurazione degli scambi: le importazioni dalla Malaysia nell’Unione aumentano in misura molto rilevante, mentre crescono anche le esportazioni di glutammato monosodico e di acido glutammico dalla Cina verso la Malaysia. Tali andamenti vengono letti come indizio di una riorganizzazione dei flussi commerciali funzionale all’elusione dei dazi.
Valutazione delle operazioni svolte in Malaysia
La Commissione esamina le attività del produttore malese Ajinoriki MSG (M) Sdn Bhd, unico produttore noto in Malaysia. Conclude che le sue attività integrano operazioni di assemblaggio/completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base: esse sono iniziate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale, utilizzano pezzi originari del paese soggetto alle misure e soddisfano il criterio del 60% quanto al valore dei pezzi, mentre il valore aggiunto resta al di sotto della soglia del 25% del costo di produzione. La Commissione ritiene inoltre che una parte delle vendite dell’impresa non possa provenire dalla sua produzione propria e sia invece riconducibile a prodotto precedentemente importato dalla Cina e poi riesportato.
Effetti sulle misure e presenza di dumping
La Commissione afferma che le importazioni malese hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure in termini di quantitativi e prezzi: i volumi aumentano sensibilmente e raggiungono circa il 10% del consumo dell’Unione nel periodo di riferimento, con prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione indicati nella domanda. Inoltre, confrontando i prezzi medi all’esportazione dalla Malaysia con i valori normali cinesi già accertati e aggiornati per l’inflazione, la Commissione rileva elementi di prova del dumping.
Misura adottata e conseguenze operative
Il regolamento estende alle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia il dazio antidumping definitivo del 39,7% applicabile alle "tutte le altre società" della RPC. Il dazio si applica anche alle importazioni registrate in base al regolamento di apertura. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni. Per i soggetti interessati resta aperta la possibilità di presentare domande di esenzione individuale, ma solo se possono dimostrare di non eludere le misure.
Esenzioni e posizione di Ajinoriki
La richiesta di esenzione presentata da Ajinoriki MSG (M) Sdn Bhd viene respinta, poiché la società è stata ritenuta parte dell’elusione accertata. Il regolamento specifica la procedura per eventuali future richieste di esenzione, che devono essere formulate per iscritto e indirizzate alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Accertamento dell’elusione
La Commissione conclude che sono soddisfatte le quattro condizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036: modificazione della configurazione degli scambi, assenza di sufficiente motivazione economica diversa dall’evitare il dazio, indebolimento degli effetti riparatori delle misure in termini di quantitativi e prezzi, e presenza di elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali già accertati per la Cina.
Estensione del dazio antidumping
L’articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1167, alle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia (codice TARIC 2922 42 00 15). Il dazio esteso è pari al 39,7%, corrispondente al dazio applicabile a "tutte le altre società" della RPC (codice addizionale TARIC A999).
Riscossione sulle importazioni registrate
Il dazio esteso si applica anche alle importazioni registrate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1976, che aveva aperto l’inchiesta e disposto la registrazione. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione di tali importazioni.
Rigetto dell’esenzione per Ajinoriki
La richiesta di esenzione presentata da Ajinoriki MSG (M) Sdn Bhd è respinta, in quanto la società è stata ritenuta coinvolta in pratiche di elusione. Il regolamento ribadisce che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, esenzioni individuali possono essere concesse solo alle imprese che dimostrino di non eludere le misure.
Domande di esenzione future
Le domande di esenzione dal dazio esteso devono essere presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione europea, firmate da un rappresentante autorizzato e inviate alla Direzione generale del Commercio della Commissione europea, ufficio CHAR 04/39, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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