Regolamento (UE) 2025/714
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/714 della Commissione, del 10 aprile 2025, relativo all’autorizzazione del carminio d’indaco come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del carminio d’indaco come additivo organolettico per mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali, fissandone le condizioni tecniche, i tenori massimi e le prescrizioni di impiego. La Commissione fonda l’autorizzazione sui pareri EFSA, che ne confermano la sicurezza ai livelli indicati e l’efficacia come colorante, pur evidenziando rischi per gli utilizzatori per inalazione e possibili effetti sensibilizzanti. Sono inoltre previste misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti precedentemente autorizzati e una disciplina sull’entrata in vigore e l’applicazione diretta.
Autorizzazione del carminio d’indaco (E 132 / 2a132) come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali, con relative condizioni d’impiego e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, immettono sul mercato o utilizzano il carminio d’indaco come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali, nonché alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi contenenti tale additivo. L’applicazione è nell’Unione europea ed è direttamente obbligatoria in tutti gli Stati membri; sono previste esclusioni/limitazioni temporali per i prodotti immessi sul mercato in regime transitorio prima del 1° maggio 2025, del 1° novembre 2025 e del 1° maggio 2027, fino a esaurimento scorte.
Autorizzazione del carminio d’indaco come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/714 della Commissione autorizza il carminio d’indaco quale additivo per mangimi, nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’atto si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA e introduce, oltre all’autorizzazione, specifiche tecniche, limiti di impiego e misure di tutela per gli utilizzatori.
Contesto normativo e presupposti scientifici
La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola autorizzazione, revisione e condizioni d’uso degli additivi per mangimi, nonché il meccanismo di rivalutazione degli additivi già autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE. In base alla domanda presentata ai sensi degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha espresso due pareri, del 28 aprile 2015 e del 27 giugno 2024, con cui ha ritenuto il carminio d’indaco sicuro ai livelli fissati per gatti, cani e pesci ornamentali e idoneo come colorante per mangimi.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda il carminio d’indaco classificato come additivo organolettico e, più precisamente, come colorante capace di conferire o restituire colore ai mangimi. L’ambito pratico comprende i mangimi per gatti, cani e pesci ornamentali, oltre alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime che contengono l’additivo. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento di esecuzione, vincola gli operatori del settore dei mangimi alle condizioni fissate nell’allegato.
Specifiche dell’additivo e requisiti qualitativi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 2a132 e con la denominazione carminio d’indaco. La sostanza è descritta come sale sodico costituito essenzialmente da una miscela di disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,5’-disolfonato e disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,7’-disolfonato; sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione del sale sodico. È indicata la produzione per sintesi chimica, la formula chimica C16H8N2Na2O8S2 e i numeri CAS 860-22-0 / 54947-75-0.
Il regolamento fissa inoltre i parametri di purezza e impurità, tra cui:
- sostanza colorante totale almeno pari all’85 %;
- disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,7’-disolfonato non oltre il 18 %;
- sostanza colorante accessoria non oltre l’1 %;
- composti organici diversi dalle sostanze coloranti non oltre lo 0,5 %;
- ammine primarie aromatiche non solfonate non oltre lo 0,01 %;
- sostanze estraibili in etere non oltre lo 0,2 % in condizioni di neutralità;
- piombo non oltre 2 mg/kg.
Tenori massimi per specie destinatarie
Per gatti e cani il tenore massimo autorizzato è di 250 mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Per i pesci ornamentali il limite massimo è di 1 000 mg/kg, sempre riferito al mangime completo con umidità al 12 %.
Prescrizioni per gli operatori e tutela della salute
L’EFSA ha segnalato che l’esposizione per inalazione alla polvere dell’additivo può costituire un rischio per gli utilizzatori e che, in assenza di dati di tossicità inalatoria, tale esposizione deve essere considerata pericolosa. Ha inoltre evidenziato che il carminio d’indaco non è irritante per pelle e occhi, ma può comportarsi come sensibilizzante cutaneo e respiratorio.
Per questo l’allegato impone due ordini di misure:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.
Metodi di analisi
Per il controllo ufficiale e tecnico dell’additivo sono previsti metodi analitici specifici. La quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti del carminio d’indaco nell’additivo avviene tramite spettrofotometria a 610 nm, con richiamo alle monografie FAO JECFA n. 1, volume 4, e al regolamento (UE) n. 231/2012. La quantificazione nei mangimi composti avviene mediante LC-MS/MS.
Misure transitorie e continuità di mercato
Per evitare effetti immediati sui prodotti già fabbricati, l’articolo 2 prevede un regime transitorio. L’additivo indigotina autorizzato in base alla direttiva 70/524/CEE, e le premiscele che lo contengono e sono destinate a gatti, cani e pesci ornamentali, se prodotti ed etichettati prima del 1° novembre 2025 secondo le norme precedenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Una disciplina analoga si applica ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi contenenti tale additivo, purché prodotti ed etichettati prima del 1° maggio 2027 secondo le norme applicabili prima del 1° maggio 2025 e destinati a gatti, cani e pesci ornamentali.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato fissa per i prodotti destinati ai pesci ornamentali la fine del periodo di autorizzazione al 1° maggio 2035. Per il resto, l’atto si applica secondo le condizioni e le limitazioni stabilite nell’allegato e nelle norme transitorie.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti: sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Base normativa e motivazione dell’autorizzazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE e l’istruttoria svolta sulla base di una domanda presentata ai sensi degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Pareri EFSA e condizioni di sicurezza
La Commissione richiama i pareri EFSA del 28 aprile 2015 e del 27 giugno 2024, secondo cui il carminio d’indaco, con purezza minima dell’85 % di sostanza colorante, è sicuro fino a 250 mg/kg di mangime completo per gatti e cani e fino a 1 000 mg/kg per pesci ornamentali. L’EFSA rileva inoltre un rischio di esposizione per inalazione della polvere, la possibile pericolosità dell’esposizione in assenza di dati di tossicità inalatoria e il potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria.
Condizioni tecniche e specifiche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 2a132, denominazione carminio d’indaco, in forma solida, prodotto per sintesi chimica. Sono riportate la formula chimica C16H8N2Na2O8S2, i numeri CAS 860-22-0 / 54947-75-0 e le specifiche di purezza e impurità, tra cui sostanza colorante totale ≥ 85 %, disodio 3,3’-diosso-2,2’-di-indoliliden-5,7’-disolfonato ≤ 18 %, sostanza colorante accessoria ≤ 1 %, ammine primarie aromatiche non solfonate ≤ 0,01 %, sostanze estraibili in etere ≤ 0,2 % e piombo ≤ 2 mg/kg.
Specie destinatarie e tenori massimi
Per gatti e cani è fissato un tenore massimo di 250 mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Per i pesci ornamentali il tenore massimo è di 1 000 mg/kg di mangime completo con il medesimo riferimento di umidità.
Metodo di analisi
Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti del carminio d’indaco nell’additivo è indicata la spettrofotometria a 610 nm. Per la quantificazione nel mangime composto è prevista la cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).
Prescrizioni sull’uso e protezione degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.
Periodo di autorizzazione
Per i prodotti destinati ai pesci ornamentali, l’allegato indica una fine del periodo di autorizzazione al 1° maggio 2035.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente che l’additivo indigotina autorizzato ai sensi della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele che lo contengono e sono destinate a gatti, cani e pesci ornamentali, prodotti ed etichettati prima del 1° novembre 2025 secondo le norme previgenti, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 1° maggio 2027 secondo le norme previgenti, è consentita l’immissione sul mercato e l’utilizzo fino a esaurimento scorte, se destinati a gatti, cani e pesci ornamentali.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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