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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21097/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato le condanne di primo grado in procedimenti riuniti per importazione di sostanza stupefacente e associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 d.P.R. 309/90 e reati-fine). Le censure principali riguardavano: vizio di motivazione e carenza probatoria sulla partecipazione all'associazione; eccessività della pena base e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; sussistenza e quantificazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) senza perizia per tutta la partita; rilevanza e utilizzabilità di intercettazioni telematiche (BlackBerry, server in Canada) e presunta necessità di rogatorie internazionali; questioni di giurisdizione per fatti connotati da profili transnazionali (L.146/2006 e artt. 6-7 c.p.); ricostruzione contraddittoria di ruoli (capo, organizzatore, corriere) e contestata correlazione tra singoli episodi e reato associativo; vizi nella determinazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16/10/2025, ha in buona parte rigettato i ricorsi, dichiarandone alcuni inammissibili, e annullato con rinvio solo su questioni limitate e specifiche: 1) annullamento limitato (con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze) per Colaj Lek con riguardo alla determinazione della pena base e al riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) annullamento limitato per Ibrahimi Rexhino e Shqau Arian sulle statuizioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.), con rinvio; 3) annullamento limitato per Ilazaj Detjon con riferimento al capo 3C) (rinvio per nuovo giudizio su quel capo); 4) annullamento limitato per Lesaj Vladimir con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (rinvio); 5) rigetto dei ricorsi di molti imputati (tra cui Jaupaj Elvis, Bequiri Eljon, Marku Gerti) con condanna alle spese processuali; 6) dichiarazione di inammissibilità e condanna al pagamento di spese e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per i ricorsi di Gllava Jashar, Memetaj Alban, Imeraj Alban, Lesaj Gijergj e Abazaj Klejdi. La Cassazione ha inoltre confermato principi: l'associazione ex art. 74 DPR 309/90 può essere riconosciuta anche senza che ciascun associato abbia commesso materialmente un reato-fine, purché emergano adesione e apporto stabile; l'aggravante per ingente quantitativo può essere affermata anche in assenza di perizia quando il complessivo compendio probatorio consente di ricavare la soglia del principio attivo; le intercettazioni e la decriptazione dei dati trattati con fornitori esteri possono essere acquisite ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. quando si tratta di acquisizione diretta dal produttore del servizio, e la mancata immediata presenza di decreti autorizzativi esteri nel fascicolo non determina di per sé inutilizzabilità patologica nel rito abbreviato salvo prova del pregiudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La Corte conferma che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche se non tutti gli aderenti hanno materialmente commesso un reato-fine, purché emergano adesione consapevole, apporto stabile e contributo al programma criminoso

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma-summa sui delitti di traffico e importazione di stupefacenti; la Corte ricorda l'applicabilità delle attenuanti e la necessità di motivare scostamenti nella determinate della pena base rispetto ai minimi edittali (tenendo conto della giurisprudenza costituzionale sul minimo)

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2

    L'aggravante per ingente quantitativo può essere applicata anche in mancanza di perizia specifica quando il complesso probatorio permette, con motivazione logica, di ricavare il dato del principio attivo e superare la soglia rilevante

  • Legge 16 marzo 2006, n. 146 (art. 3 e art. 4)

    La L. 146/2006 introduce elementi di transnazionalità; la Corte richiama che la qualificazione di reato transnazionale e la rilevanza degli 'effetti sostanziali' sul territorio italiano possono radicare la giurisdizione italiana

  • Codice penale, art. 6-7

    Regole sulla giurisdizione: la Corte ribadisce che l'azione criminosa, se produce effetti sostanziali in Italia o se parti dell'iter criminoso si realizzano in Italia, può fondare la giurisdizione italiana anche per reati con componenti estere

  • Codice penale, art. 81

    Principi sull'aumento per continuazione: la Corte richiede motivazione adeguata quando si operano aumenti, e ha annullato/rimesso talune determinazioni penali ritenute insufficientemente motivate

  • Codice penale, art. 62-bis e art. 133

    Regole sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena: la Corte ha richiamato il necessario apprezzamento motivato degli elementi favorevoli e che il diniego va motivato anche con riferimento all'assenza di elementi positivi

  • Codice penale, art. 59

    Valutazione delle circostanze aggravanti conosciute o ignorate per colpa: la Corte ricorda che l'aggravante può essere imputata anche se l'agente non ne fosse pienamente consapevole se l'ignoranza è colposa

  • Codice di procedura penale, artt. 234-bis, 266-bis, 268, 270

    Riguardano l'acquisizione di dati informatici dall'estero e le intercettazioni: la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 234-bis per la decriptazione/acquisizione diretta dal produttore del servizio ( BlackBerry ), escludendo in questi casi la necessità automatica di rogatoria con il Canada e affermando che la mancanza temporanea nel fascicolo dei decreti esteri non determina di per sé inutilizzabilità patologica

  • Convenzione ONU (Convenzione di Palermo) e norme su ordine europeo d'indagine

    Richiamate per giustificare la base della giurisdizione italiana su reati transnazionali e la collaborazione internazionale; la Corte evidenzia la distinzione tra acquisizione diretta di dati e acquisizione tramite strumenti di cooperazione (o.e.i.)

Massime di principio

  • Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario che ogni singolo associato abbia materialmente commesso un reato-fine: è sufficiente dimostrare adesione consapevole, apporto stabile e volontario al programma criminoso (affectio societatis e contributo significativo).
  • L'aggravante per 'ingente quantitativo' può essere riconosciuta anche in assenza di perizia globale sulla totalità della partita quando il complessivo quadro probatorio consente, con motivazione logica, di trarre conclusioni sul principio attivo e sulla soglia rilevante; tuttavia il giudice deve adeguatamente motivare la valutazione.
  • Le intercettazioni e la decriptazione di dati custoditi all'estero possono essere acquisite validamente mediante richiesta diretta al fornitore estero (art. 234-bis c.p.p.) senza necessaria rogatoria internazionale, se l'attività è quella di decriptazione/acquisizione e non la captazione su territorio estero; la mancata presenza immediata di provvedimenti autorizzativi esteri nel fascicolo non determina automaticamente inutilizzabilità nel rito abbreviato: per ottenere l'annullamento bisogna dimostrare l'effettivo pregiudizio (prova di resistenza).
  • La scelta del rito abbreviato limita le eccezioni utilizzabili in sede di impugnazione: deduzioni generiche circa la mancanza di atti non depositati richiedono dimostrazione del pregiudizio concreto; l'assenza di un provvedimento estero nel fascicolo non è di per sé sufficiente all'annullamento se l'esistenza e validità sono poi documentate.
  • Sul tema della giurisdizione in casi transnazionali, l'Italia può esercitare giurisdizione se il reato ha effetti sostanziali in Italia o se parti significative dell'iter criminoso sono realizzate nel territorio nazionale; la ricostruzione deve però essere adeguatamente motivata.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto e sull'interpretazione delle intercettazioni è molto limitato: occorre che la motivazione di merito sia congrua, esaustiva e dia risposta alle deduzioni difensive; ricostruzioni alternative di fatto non sono ammesse se non corredate da vizio logico-giuridico rilevante.
  • Se si contesta l'utilizzabilità di prove (intercettazioni, documenti esteri), il ricorrente deve indicare l'incidenza dell'espunzione sul risultato processuale (c.d. prova di resistenza): senza questa dimostrazione la doglianza è spesso inammissibile o incapace di determinare l'annullamento.

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