Sentenza n. 1101/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento del trattamento economico spettante in caso di trasferimento d’autorità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, militari destinati ad altra sede in seguito alla soppressione della struttura presso cui prestavano servizio, hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva negato il riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 86/2001 per i trasferimenti d’autorità. Nel corso del giudizio d’appello il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’appello, poiché il difensore che aveva notificato e sottoscritto l’atto non risultava iscritto, a quelle date, all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Gli appellanti hanno depositato una certificazione attestante l’iscrizione all’albo ordinario dal 5 dicembre 2012 e l’esercizio continuativo della professione, nonché il maturato requisito dei dodici anni, ma non l’effettiva iscrizione all’albo speciale al momento della notificazione dell’appello. Sebbene nell’epigrafe e nella procura fosse indicato anche un diverso avvocato abilitato, gli atti risultavano sottoscritti esclusivamente dal difensore privo dello ius postulandi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile senza esaminare nel merito la spettanza del trattamento economico richiesto. L’art. 22, comma 2, c.p.a. impone, nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il possesso del requisito temporale di esercizio della professione non è sufficiente: occorrono la domanda dell’interessato, la valutazione favorevole dell’organo competente e l’effettiva iscrizione nell’albo speciale, che ha natura costitutiva dello status e non può retroagire al momento del mero maturare dei requisiti. Poiché l’appello era stato notificato e depositato quando il difensore sottoscrittore non risultava ancora iscritto all’albo speciale, mancava un presupposto processuale relativo allo ius postulandi. L’indicazione di altro avvocato abilitato non ha sanato la carenza, non avendo questi sottoscritto gli atti processuali. Il giudice ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di rispettiva competenza. Le spese sono state compensate per la novità della questione processuale.
Norme richiamate
art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86
Prevede il trattamento economico connesso al trasferimento d’autorità del personale militare; la questione sostanziale non è stata esaminata per l’inammissibilità dell’appello.
art. 22, comma 2, c.p.a.
«per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori»
L’effettiva abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori costituisce requisito necessario per la valida instaurazione del giudizio davanti al Consiglio di Stato.
art. 22, comma 4, l. 31 dicembre 2012, n. 247
Disciplina il regime transitorio per l’iscrizione all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori e il termine entro il quale possono essere maturati i requisiti secondo la previgente normativa.
art. 33, comma 2, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
«gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali»
Il maturare del periodo minimo di esercizio professionale abilita a chiedere l’iscrizione, ma non sostituisce la domanda e l’effettiva iscrizione nell’albo speciale.
artt. 24 e 111 Cost.
Non ostano all’obbligo del patrocinio mediante avvocato abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori; tale requisito è considerato funzionale all’effettività della difesa tecnica.
Massime di principio
- Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato è necessario che l’atto introduttivo sia assistito e sottoscritto da un avvocato effettivamente ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- Il mero maturare del requisito temporale di esercizio della professione forense non attribuisce automaticamente lo status di patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori: sono necessarie la domanda dell’interessato, la valutazione dell’organo competente e l’effettiva iscrizione nell’albo speciale.
- L’iscrizione all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori ha natura costitutiva e non può decorrere anteriormente al provvedimento di iscrizione; pertanto, l’avvocato non ancora iscritto non può validamente compiere atti processuali soggetti all’obbligo di patrocinio speciale.
- La carenza dello ius postulandi del difensore che sottoscrive l’appello rende il gravame inammissibile, anche se nell’atto o nella procura è indicato un altro avvocato abilitato, quando quest’ultimo non abbia sottoscritto gli atti processuali.
- Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio la mancanza dell’abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, trattandosi di questione relativa a un presupposto processuale.
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