Cassazione Civile, Ordinanza n. 28817/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava l'ordinanza/sentenza di merito che aveva confermato un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno 2005 e la conseguente cartella di pagamento, a seguito di recupero a tassazione di ricavi non dichiarati. In appello l'Ufficio aveva ottenuto la conferma della legittimità dell'accertamento induttivo, fondato su plurimi indici di inattendibilità delle scritture contabili e su una ricostruzione indiretta dei ricavi mediante verifica dei fattori produttivi, dei tovaglioli inviati in lavanderia, delle presenze del personale, dell'autoconsumo e dei prezzi medi risultanti da ricevute e fatture. Con il primo motivo la ricorrente denunciava, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione della CTR, lamentando che la ricostruzione induttiva fosse stata confermata senza indicazione della fonte del metodo di calcolo e con criteri diversi da quelli resi pubblici dall'Agenzia, soprattutto quanto alle percentuali di sfrido delle materie prime. Con il secondo motivo deduceva, sempre ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: la CTR non avrebbe valutato due fatture del servizio lavanderia dei tovaglioli prodotte sin dal primo grado e non avrebbe considerato un errore di calcolo dell'Ufficio nella quantificazione dei tovaglioli connessa a una specifica fattura, con asserita riduzione dei ricavi accertati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, per una sentenza pubblicata il 22 settembre 2014, non è più deducibile il vizio di "insufficiente motivazione" secondo il previgente art. 360, n. 5 c.p.c., essendo applicabile il nuovo paradigma dell'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha poi considerato il secondo motivo infondato e, in parte, inammissibile: infondato perché la CTR non aveva basato la decisione su un solo elemento, ma su una pluralità di indici di inattendibilità e su un complessivo giudizio di antieconomicità; inammissibile perché il motivo mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento induttivo e la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione; omesso esame di un fatto decisivo
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è più proponibile il vizio di insufficiente motivazione per sentenze pubblicate dopo l'11.09.2012.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e quando sia stato discusso e la decisività
Per la deduzione del vizio di omesso esame il ricorrente deve specificare in modo puntuale il fatto storico asseritamente trascurato e i relativi dati di supporto processuale.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. si applica ai ricorsi contro sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la sufficienza della motivazione delle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, ma solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche senza menzione di tutte le risultanze probatorie.
- Non è ammissibile prospettare come omesso esame di un fatto decisivo una censura che, in realtà, miri a una diversa valutazione delle prove e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- In tema di accertamento induttivo dei ricavi, la decisione di merito può reggersi su una valutazione complessiva di plurimi indici di inattendibilità contabile e di antieconomicità dell'impresa, non essendo decisiva la contestazione di un singolo elemento ove gli altri restino idonei a sostenere l'accertamento.
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