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Sentenza

Sentenza n. 678/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 24/01/2025, notificato il 28/01/2025, emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Politiche del Personale della Polizia di Stato- Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, con il quale è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs 151/2001 della dipendente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso un Commissariato di pubblica sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea presso una sede di pubblica sicurezza prossima al nucleo familiare, deducendo l’errata applicazione della disciplina applicabile. In particolare, ha sostenuto che, in quanto agente priva di compiti direttivi o di comando, fosse facilmente sostituibile e che l’amministrazione non avesse dimostrato l’inesistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nella sede richiesta. Ha inoltre dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, assumendo che le esigenze organiche e di servizio dovessero essere valutate tenendo conto dell’interesse del minore all’unità e alla vicinanza dell’intero nucleo familiare. Nel corso del giudizio il TAR, dopo avere accolto la domanda cautelare, ha disposto un’istruttoria per acquisire dati dettagliati sulla consistenza degli organici presso la sede di provenienza e quella richiesta, anche alla luce del mutato orientamento del Consiglio di Stato sui presupposti del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La documentazione depositata dall’amministrazione ha confermato che, al momento della domanda, la Questura di provenienza presentava un esubero del 21% nel ruolo di assistenti e agenti, ma una scopertura del 12% nell’organico complessivo; il Commissariato richiesto presentava invece un esubero del 29% nel ruolo di assistenti e agenti e una scopertura soltanto del 4% nell’organico complessivo. Tali dati sono stati ritenuti idonei a corroborare sia l’assenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nella sede richiesta, sia la sussistenza di esigenze organiche ostative. Anche le esigenze di servizio della Questura di provenienza, riferite alla delicatezza del bacino di utenza e alla necessità della massima copertura dell’organico, non sono state ritenute manifestamente irragionevoli; la relativa valutazione di merito non è stata sindacata dal giudice. Il Collegio ha aderito al nuovo orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, dopo l’intervento legislativo del 2019, il diniego non richiede necessariamente la dimostrazione di scoperture particolarmente gravi o di esigenze eccezionali, né consente un penetrante sindacato giudiziale sull’adeguatezza delle ragioni organizzative, purché queste siano motivate e non manifestamente irragionevoli. L’interesse alla tutela dell’unità familiare e quello al buon funzionamento dei delicati servizi di polizia devono essere bilanciati, senza una prevalenza automatica del primo. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata considerazione di altre sedi locali, poiché l’istanza individuava chiaramente una specifica sede di destinazione. Spese compensate per il mutamento della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Disciplina l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico con figli minori, subordinandola alla disponibilità di un posto e al bilanciamento con motivate esigenze organizzative e di servizio.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    È richiamato quale disposizione applicabile all’assegnazione temporanea del personale della Polizia di Stato e consente il diniego in presenza di motivate esigenze organiche o di servizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’assegnazione temporanea del personale della Polizia di Stato per esigenze familiari, il diniego può essere fondato su motivate esigenze organiche o di servizio e sull’assenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nella sede richiesta.
  • Dopo l’intervento legislativo del 2019, le esigenze organizzative ostative all’assegnazione temporanea non devono necessariamente consistere in scoperture di organico particolarmente gravi o in esigenze eccezionali; è sufficiente che siano concretamente rappresentate e non manifestamente irragionevoli.
  • Il bilanciamento tra tutela dell’unità familiare e buon andamento dei servizi di polizia non può essere risolto attribuendo automaticamente prevalenza all’interesse del dipendente o del minore; l’amministrazione deve comporre i contrapposti interessi valutando il rapporto tra beneficio familiare e disservizio organizzativo.
  • La valutazione amministrativa sulla consistenza delle esigenze di servizio e sulla necessità della copertura dell’organico appartiene alla discrezionalità organizzativa e non è sindacabile dal giudice amministrativo, salvo che risulti manifestamente irragionevole, illogica o arbitraria.
  • Quando l’istanza di assegnazione temporanea individua una specifica sede di destinazione, l’amministrazione non è tenuta a valutare d’ufficio ulteriori sedi non richieste.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMobilità, trasferimenti e comandi
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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