Regolamento (UE) 2025/1500
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1500 della Commissione, del 23 luglio 2025, relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce l'elenco annuale degli Stati terzi che, per le emissioni del 2025, si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS dell'Unione per il trasporto aereo. L'elenco è adottato dalla Commissione in attuazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, e tiene conto delle notifiche trasmesse al segretariato ICAO dagli Stati interessati. Il provvedimento conferma l'esclusione dei paesi del SEE, della Svizzera e del Regno Unito e chiarisce che San Marino e Monaco non figurano nell'allegato per mancanza di aeroporti e di voli rilevanti.
Elenco, per le emissioni del 2025, degli Stati terzi che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE in materia di trasporto aereo.
Ambito di applicazione
Si applica, ai fini della direttiva 2003/87/CE, alla determinazione annuale degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino il regime CORSIA per le emissioni del 2025. Rileva per l'inquadramento degli obblighi connessi al sistema EU ETS nel settore del trasporto aereo e per l'individuazione degli Stati i cui voli rientrano nel perimetro di tale elenco. Sono espressamente esclusi i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito; inoltre, San Marino e Monaco non sono inclusi nell'allegato perché non hanno aeroporti né hanno effettuato voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
Elenco CORSIA per le emissioni del 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1500 della Commissione aggiorna, per l'anno di emissione 2025, l'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'EU ETS per il trasporto aereo e attua l'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/958, allo scopo di allineare il meccanismo europeo alle notifiche annuali trasmesse all'ICAO.
Contesto normativo e finalità
La Commissione ricorda che le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2023/958 ha rafforzato il coordinamento con il regime internazionale CORSIA dell'ICAO, prevedendo che la Commissione adotti annualmente l'elenco degli Stati terzi rilevanti per l'applicazione del sistema ai fini della direttiva 2003/87/CE.
Criterio di formazione dell'elenco
Per il 2025, l'inserimento nell'elenco dipende dalla notifica effettuata dallo Stato al segretariato ICAO dell'intenzione di applicare CORSIA per le emissioni dell'anno. Il segretariato ICAO pubblica un elenco annuale degli Stati che hanno presentato tale notifica e la Commissione utilizza tale base informativa per adottare il proprio elenco ai fini della direttiva.
Ambito soggettivo e esclusioni
L'elenco riguarda esclusivamente gli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito. Questi ultimi sono esclusi perché le rotte tra tali territori sono già soggette ai rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione. Il regolamento precisa inoltre che, pur risultando nell'elenco annuale ICAO per il 2025, San Marino e Monaco non sono inclusi nell'allegato in quanto non dispongono di aeroporti né hanno effettuato voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
Contenuto dispositivo
L'unica disposizione sostanziale dell'atto rinvia all'allegato, che riporta un elenco di 96 Stati, tra cui, a titolo esemplificativo, Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti, Emirati arabi uniti, Turchia, Ucraina e molti altri Stati di Africa, Asia, America e Oceania. L'allegato costituisce il parametro operativo per l'applicazione della disciplina CORSIA nel contesto dell'EU ETS per il 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Adozione dell'elenco CORSIA per il 2025
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene l'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2025.
Base giuridica e criterio di individuazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/958. Per il 2025 l'inclusione nell'elenco si basa sulla notifica di uno Stato al segretariato ICAO dell'intenzione di applicare CORSIA per le emissioni dell'anno considerato.
Esclusioni rilevanti dall'elenco
Non rientrano nell'elenco i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito, poiché le rotte tra tali paesi sono già coperte dai rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione. Inoltre, San Marino e Monaco, pur menzionati nell'elenco annuale ICAO, non sono inseriti nell'allegato del regolamento perché non dispongono di aeroporti né hanno effettuato voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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